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AS 2004 3435

Ordinanza sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Ordinanza sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (OCRC)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 agosto 19881 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali è modificata come segue.

Art. 6 rubrica e cpv. 1 Rimunerazione dei versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2003 1 Il tasso d’interesse per i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2003 è dato dalla media aritmetica (arrotondata all’ottavo per cento inferiore o superiore) tra il tasso d’interesse di cassa delle obbligazioni della Confederazione con una scadenza di dieci anni e il tasso d’interesse medio per le obbligazioni di cassa delle grandi banche.

Art. 6a Rimunerazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2004 1 I versamenti sui conti bloccati presso una banca, effettuati dal 1° gennaio 2004 in poi, sono rimunerati a un tasso d’interesse convenuto individualmente tra la banca e l’impresa. 2 I versamenti sui conti bloccati presso la Confederazione, effettuati dal 1° gennaio

2004 in poi, sono rimunerati a un tasso pari alla metà della rendita media delle

obbligazioni federali a dieci anni del trimestre precedente, ridotto di 0,5 punti per- centuali. La determinazione dei saggi d’interesse avviene di volta in volta all’inizio del trimestre.

3 Alla fine dell’anno l’impresa può disporre degli interessi. Questi non vengono

accreditati al conto bloccato e costituiscono redditi imponibili.

1 RS 823.331

2004-1215 3435

Costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali RU 2004

II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz