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AS 2004 3457

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Accordo europeo del 27 gennaio 1977 sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

RS 0.274.137; RU 1994 2851

Campo di applicazione dell’Accordo il 2 marzo 2004, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 17 maggio 2001 18 giugno 2001 Azerbaigian* 28 marzo 2000 A 29 aprile 2000 Bulgaria* 31 maggio 1996 1° luglio 1996 Estonia* 16 dicembre 1998 17 gennaio 1999 Lettonia* 30 maggio 2001 1° luglio 2001 Lituania* 16 ottobre 1996 17 novembre 1996 Macedonia* 15 gennaio 2003 16 febbraio 2003 Polonia* 18 marzo 1997 19 aprile 1997 Repubblica Ceca* 8 settembre 2000 9 ottobre 2000 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

Riserve e dichiarazioni Azerbaigian Conformemente all’articolo 2 dell’Accordo, la Repubblica d’Azerbaigian designa il Ministero della Giustizia quale Autorità incaricata della trasmissione e della ricezio- ne delle domande di assistenza giudiziaria.

Bulgaria Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 dell’Accordo, la Bulgaria dichiara di escludere completamente l’applicazione dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera b. Conformemente all’articolo 8 dell’Accordo, la Bulgaria designa il Ministero della Giustizia quale Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle doman- de di assistenza giudiziaria.

Estonia L’Estonia dichiara di non accettare documentazione redatta in francese o corredata da una traduzione in francese se tale documentazione non è stata tradotta in inglese o in estone.

1 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1995 967.

2003-1121 3457

Trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria. Accordo europeo RU 2004

In applicazione dell’articolo 2 dell’Accordo, l’Estonia designa il Ministero della Giustizia quale Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle doman- de di assistenza giudiziaria.

Irlanda (RU 1995 969) Nuovo indirizzo dell’autorità centrale: Conformemente all’articolo 8 in relazione con l’articolo 2 capoversi 1 e 2 dell’Accordo, il nuovo indirizzo dell’Autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è il seguente: Legal Aid Board, 4th Floor, St. Stephen’s Green House, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland.

Lettonia Conformemente all’articolo 8 dell’Accordo, la Lettonia designa l’autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria in appli- cazione dell’articolo 2 come segue: Ministère de la Justice Brīvības blvd 36 Riga, LV-1536 Latvia Fax: (+371) 7285575 Tel.: (+371) 7036801; 7036716

Lituania Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2 dell’Accordo, la Lituania dichiara che il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Lituania sono le autorità centrali incaricate della trasmissione e che il Ministero della Giustizia (Gedimino av. 30/1, Vilnius 2600, Lithuania, tel. (370.2) 62.46.70; fax: (370.2) 62.59.40) è l’autorità centrale incaricata della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria.

Macedonia Conformemente all’articolo 8 in relazione con l’articolo 2 capoversi 1 e 2 dell’Accordo, la Macedonia dichiara che il Ministero della Giustizia è designato quale autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assi- stenza giudiziaria. Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 dell’Accordo, la Macedonia dichiara di escludere completamente l’applicazione dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera b.

Polonia In conformità dell’articolo 8 dell’Accordo, la Repubblica di Polonia dichiara che le autorità incaricate della spedizione conformemente all’articolo 2 capoverso 1 dell’Accordo sono i presidenti dei Tribunali dei voivodi, l’autorità centrale incarica- ta della ricezione delle domande di assistenza giudiziaria conformemente all’artico- lo 2 capoverso 2 dell’Accordo 2 è il Ministero della Giustizia.

Trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria. Accordo europeo RU 2004

Spagna (RU 1995 968) Autorità centrale: Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, San Bernardo, 45, 28071 Madrid, España.

Svezia (RU 1995 970) Dal 1° ottobre 2000, le domande devono essere trasmesse all’Autorità centrale. L’Autorità centrale è la seguente: Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation Central Authority S-103 33 STOCKHOLM Sweden Tel. : +46.8.405.45.00 (Segreteria) Fax : +46.8.405.46.76 E.mail: birs@justice.ministry.se

Svizzera Elenco delle autorità svizzere2: a). Autorità centrali cantonali Una lista delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere con- sultata su internet al seguente indirizzo: http://www.ofj.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf b). Autorità federali Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna

Repubblica ceca In conformità dell’articolo 8 dell’Accordo, la Repubblica ceca dichiara che l’autorità incaricata della trasmissione e della ricezione delle domande di assistenza giudizia- ria in relazione con l’articolo 2 capoversi 1 e 2 dell’Accordo è il Ministry of Justice of the Czech Republic, Praha 2, Vyšehradská 16.

Regno Unito: Isola di Man (RU 1995 969) Il 18 maggio 1995 il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 12 capoverso 2 dell’Accordo, dichiara che esso si appli- ca all’Isola di Man, territorio di cui il Governo del Regno Unito assicura le relazioni internazionali. L’Accordo si applica all’Isola di Man con effetto dal 19 giugno 1995.

2 La presente lista sostituisce quella pubblicata nella RU 1995 972 ed stata adeguata conformemente all’articolo 4a dell’Ordinanza del 15 giugno 1998 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

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