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AS 2004 3503

Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC)

del 19 marzo 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20012, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge stabilisce le modalità di ripartizione tra i Cantoni, la Confedera- zione e gli Stati esteri degli oggetti e valori patrimoniali confiscati e dei risarcimenti equivalenti (valori patrimoniali confiscati).

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica alla ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto penale federale, eccettuati quelli confiscati in virtù del Codice penale militare del 13 giugno 19273 o della legge del 20 giugno 20034 sul trasferimento dei beni culturali. 2 La presente legge si applica anche in caso di assistenza internazionale in materia penale per quanto concerne la ripartizione tra la Svizzera e gli Stati esteri dei valori patrimoniali confiscati in virtù del diritto svizzero o che sono oggetto di una misura di confisca o di una misura analoga in virtù del diritto estero.

Capitolo 2: Ripartizione tra i Cantoni e la Confederazione Sezione 1: Determinazione delle quote

Art. 3 Importo minimo La procedura di ripartizione secondo gli articoli 4–10 è avviata se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati è di almeno 100 000 franchi.

RS 312.4

2001-1886 3503

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Art. 4 Importo netto 1 I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti dopo deduzione delle spese seguenti, se è prevedibile che queste non saranno rimborsate: a. gli esborsi, segnatamente le spese di traduzione, di comparizione forzata, di perizia, d’esecuzione delle commissioni rogatorie, di sorveglianza telefonica nonché le indennità dei difensori d’ufficio e le altre spese inerenti all’assun- zione delle prove; b. le spese di carcerazione preventiva; c. i due terzi delle spese prevedibili per l’esecuzione della pena detentiva non sospesa condizionalmente; d. le spese di gestione dei valori patrimoniali confiscati; e. le spese di realizzazione dei valori patrimoniali confiscati e d’incasso delle pretese di risarcimento. 2 Sono dedotti anche i valori patrimoniali confiscati che sono assegnati alla persona lesa secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettere b e c del Codice penale5.

Art. 5 Chiave di ripartizione

1 L’importo netto dei valori patrimoniali confiscati è ripartito in ragione di:

a. 5/10 all’ente pubblico che ha pronunciato la confisca;

b. 3/10 alla Confederazione;

c. 2/10 ai Cantoni in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati; la ripartizio- ne avviene in proporzione ai valori confiscati sul loro territorio. 2 Se parte del procedimento penale è stata svolta dalla Confederazione e parte da un Cantone, la quota di 5/10 di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra di loro. 3 Il Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali sequestrati in vista dell’esecuzione di un risarcimento equivalente (art. 59 n. 2 terzo comma del Codice penale6) è equiparato al Cantone in cui si trovano i valori patrimoniali confiscati nella misura in cui il ricavo della loro realizzazione serva a coprire la pretesa di risarcimento. I 2/10 del risarcimento il cui incasso non è stato garantito dai valori sequestrati sono ripartiti tra gli altri enti pubblici interessati nella proporzione delle quote assegnate a ciascuno di essi. 4 I Cantoni interessati e la Confederazione possono concludere tra di loro, nei limiti delle loro quote, accordi che derogano ai capoversi 1–3.

5 RS 311.0; con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 73 cpv. 1 lett. b e c. 6 RS 311.0; con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351): art. 71 cpv. 3.

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Sezione 2: Procedura di ripartizione, rimedi giuridici ed esecuzione

Art. 6 Procedura di ripartizione 1 Le autorità cantonali o federali comunicano entro dieci giorni le decisioni definiti- ve di confisca all’Ufficio federale di giustizia (Ufficio federale), salvo che l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati sia manifestamente inferiore a 100 000 franchi (art. 3). 2 Entro il termine impartito loro dall’Ufficio federale, esse forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmen- te alla ripartizione (art. 5). 3 L’Ufficio federale indica loro come mettere a sua disposizione i valori patrimoniali confiscati. 4 Esso impartisce un termine alle autorità dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche al Ministero pubblico della Confederazio- ne o alla competente autorità amministrativa federale per presentare le loro osserva- zioni. 5 Se l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati supera dieci milioni di franchi, l’Ufficio federale chiede il parere dell’Amministrazione federale delle finanze. 6 Esso emana una decisione che indica l’importo spettante ai Cantoni interessati e alla Confederazione. 7 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa.

Art. 7 Rimedi giuridici 1 Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Dipar- timento federale di giustizia e polizia. Contro le decisioni del Dipartimento è ammis- sibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2 Sono legittimati a ricorrere i Cantoni interessati dalla decisione.

Art. 8 Esecuzione della decisione di ripartizione Passata in giudicato la decisione di ripartizione, l’Ufficio federale versa gli importi ai Cantoni interessati e alla Confederazione.

7 RS 172.021

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Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 9 Modifica della decisione di confisca Se, dopo la ripartizione, la decisione di confisca è modificata e prevede una restitu- zione, totale o parziale, dei valori patrimoniali confiscati, il Cantone che ha emanato la sentenza, o la Confederazione nelle cause giudicate dalle autorità federali, può esigere dagli enti pubblici beneficiari della ripartizione, in funzione delle quote assegnate a ognuno di essi, la restituzione dei valori che hanno ricevuto.

Art. 10 Ripartizione ulteriore degli importi dedotti 1 Le autorità cantonali o federali devono mettere a disposizione dell’Ufficio federale ogni successivo rimborso di spese o assegnamenti alla persona lesa (art. 4) nonché l’importo risparmiato sulle spese d’esecuzione delle pene (art. 4 cpv. 1 lett. c) se l’importo recuperato o risparmiato supera 10 000 franchi. 2 L’Ufficio federale ripartisce tali importi secondo la decisione emanata in applica- zione dell’articolo 6 capoverso 6.

Capitolo 3: Ripartizione tra Stati

Art. 11 Principi 1 La Confederazione può concludere accordi sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati: a. dalle autorità svizzere in applicazione del diritto svizzero in cooperazione con l’estero; b. dalle autorità estere in applicazione del diritto estero in cooperazione con le autorità svizzere. 2 Di regola, i valori patrimoniali confiscati in Svizzera in un procedimento penale svolto in cooperazione con uno Stato estero possono essere ripartiti con detto Stato solo se quest’ultimo garantisce la reciprocità. 3 La presente legge non conferisce agli Stati esteri alcun diritto di esigere una parte dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 12 Negoziati 1 Se entra in considerazione una ripartizione con uno Stato estero a seguito o in vista di una confisca, le autorità cantonali o federali ne informano l’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale negozia con le autorità estere la conclusione di un accordo di ripartizione. Consulta preliminarmente le autorità competenti dei Cantoni interessati e, nelle cause di competenza delle autorità federali, anche il Ministero pubblico della Confederazione o la competente autorità amministrativa federale e ne informa la competente direzione del Dipartimento federale degli affari esteri.

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3 L’accordo di ripartizione fissa le modalità e la chiave di ripartizione. Di regola, i valori patrimoniali confiscati sono ripartiti in parti uguali tra la Svizzera e lo Stato estero. Se le circostanze lo giustificano, è possibile derogare a tale regola e anche restituire allo Stato estero i valori patrimoniali confiscati, segnatamente in conside- razione del genere di reato, del luogo in cui si trovano i valori patrimoniali, del- l’importanza della partecipazione dello Stato estero all’indagine, degli usi tra la Svizzera e lo Stato estero, della garanzia di reciprocità, del contesto internazionale o dell’importanza degli interessi lesi dello Stato estero.

Art. 13 Conclusione dell’accordo di ripartizione 1 L’Ufficio federale conclude l’accordo di ripartizione. Qualora l’importo lordo dei valori patrimoniali confiscati o soggiacenti alla confisca superi dieci milioni di fran- chi, chiede l’approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia; questo consulta previamente il Dipartimento federale delle finanze. 2 Nei casi di rilevanza politica, prima della conclusione dell’accordo l’Ufficio fede- rale chiede il parere della competente direzione del Dipartimento federale degli af- fari esteri. 3 Qualora le autorità svizzere siano competenti per confiscare i valori patrimoniali, l’Ufficio federale chiede previamente il consenso delle autorità cantonali o federali interessate. In caso di disaccordo, il Consiglio federale decide definitivamente.

Art. 14 Esecuzione dell’accordo di ripartizione 1 I valori patrimoniali che sono oggetto dell’accordo di ripartizione e si trovano in Svizzera sono consegnati all’Ufficio federale; questo trasferisce poi allo Stato estero la parte che gli spetta. L’Ufficio federale può anche chiedere alle autorità cantonali di trasferire direttamente allo Stato estero la parte che gli spetta. 2 Se i valori patrimoniali si trovano all’estero, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell’accordo di ripartizione è versata all’Ufficio federale.

Art. 15 Ripartizione interna 1 Qualora i valori patrimoniali siano stati confiscati in Svizzera dalle autorità svizze- re, la parte che spetta alla Svizzera in virtù dell’accordo di ripartizione è ripartita secondo l’articolo 5. 2 Se la confisca è stata pronunciata da uno Stato estero, la quota di 5/10 di cui all’ar- ticolo 5 capoverso 1 lettera a è ripartita in parti uguali tra i Cantoni che hanno pro- ceduto a indagini in esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria o di estra- dizione o che hanno trasmesso spontaneamente all’autorità estera mezzi di prova e, in caso di partecipazione anche di un’altra autorità federale oltre all’Ufficio federale, la Confederazione. 3 Se i valori patrimoniali si trovano all’estero, la quota i 2/10 di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c è ripartita tra gli altri enti pubblici nella proporzione delle quo- te assegnate a ognuno di essi.

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4 L’Ufficio federale decide la ripartizione della parte che spetta alla Svizzera in virtù dell’accordo di ripartizione. Gli articoli 4 e 6–10 sono applicabili per analogia.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 16 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 17 Disposizioni transitorie 1 Le disposizioni sulla ripartizione interna dei valori patrimoniali confiscati (cap. 2) si applicano se la decisione di confisca è diventata definitiva dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 Le disposizioni sulla ripartizione tra Stati (cap. 3) si applicano se l’accordo di ripartizione è firmato dopo l’entrata in vigore della presente legge, anche se la decisione di confisca era già definitiva al momento di tale entrata in vigore.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004 Consiglio nazionale, 19 marzo 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 8 luglio 20048, la presente legge entra in vigore il 1° agosto 2004.

2 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000 (Cancelleria federale), FF 2004 1181.

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Allegato (art. 16)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale9

Art. 350bis10 Foro in caso 1 Le confische indipendenti dalla punibilità di una data persona sono di confisca indipendente eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.

2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali si trovano in diversi Cantoni e

sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stato aperto il primo procedi- mento di confisca.

Art. 381 cpv. 311

3 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 200412

sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

2. Legge federale del 20 marzo 1981 13 sull’assistenza internazionale in materia

penale

Art. 59 cpv. 8 8 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 200414 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

9 RS 311.0 10 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic.

2002 (FF 2002 7351): art. 344a.

11 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic.

2002 (FF 2002 7351): art. 374 cpv. 4.

12 RS 312.4; RU 2004 3503 13 RS 351.1 14 RS 312.4; RU 2004 3503

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Art. 74a cpv. 7 7 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 200415 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 93 cpv. 2 2 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200416 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confi- scati, circa gli oggetti confiscati.

3. Legge federale del 13 dicembre 1996 17 sul materiale bellico

Art. 38 Confisca di materiale bellico Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’even- tuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’ap- plicazione della legge federale del 19 marzo 200418 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

Art. 39 Confisca di valori patrimoniali I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confe- derazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200419 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

4. Legge del 23 dicembre 1959 20 sull’energia nucleare

Art. 36b21 Confisca di oggetti Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Gli oggetti confiscati nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200422 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

15 RS 312.4; RU 2004 3503 16 RS 312.4; RU 2004 3503 17 RS 514.51 18 RS 312.4; RU 2004 3503 19 RS 312.4; RU 2004 3503 20 RS 732.0; questa legge decadrà con l’entrata in vigore di quella omonima del 21 marzo 2003 (FF 2003 3133). 21 Questo articolo sostituirà il testo dell’art. 97 della LF omonima del 21 marzo 2003 (FF

2003 3133), non appena essa sarà entrata in vigore.

22 RS 312.4; RU 2004 3503

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Art. 36c23 Confisca di valori patrimoniali o di I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devo- risarcimenti luti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale equivalenti del 19 marzo 200424 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confi- scati.

5. Legge del 20 giugno 1933 25 sul controllo dei metalli preziosi

Art. 52 cpv. 2

2 Nel caso di condanna per frode in applicazione dell’articolo 44, il

giudice può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a com- mettere il reato. Questi saranno distrutti. L’eventuale ricavo della vendita del metallo è devoluto alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200426 sulla riparti- zione dei valori patrimoniali confiscati.

6. Legge del 22 marzo 2002 27 sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 17 Confisca di materiale Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200428 sulla ripartizione dei valori patrimoniali con- fiscati.

7. Legge del 13 dicembre 1996 29 sugli embarghi

Art. 13 cpv. 2 2 Gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l’eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 200430 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

23 Questo articolo sostituirà il testo dell’art. 98 della LF omonima del 21 marzo 2003 (FF

2003 3133), non appena essa sarà entrata in vigore.

24 RS 312.4; RU 2004 3503 25 RS 941.31 26 RS 312.4; RU 2004 3503 27 RS 946.202 28 RS 312.4; RU 2004 3503 29 RS 946.231 30 RS 312.4; RU 2004 3503

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