AS 2004 3515
Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)
Modifica del 25 giugno 2004
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’e- sercito è modificata come segue:
Capitolo 2a: Supplementi di soldo (art. 40 OAE)
Art. 4a 1 Per tutti i militari che assolvono i seguenti servizi d’istruzione di base per i quadri, indipendentemente dal grado, il supplemento di soldo giornaliero ammonta a: a. 5 franchi nelle scuole per aspiranti, nelle scuole sottufficiali per caporali, nei corsi di formazione per capicucina e nei corsi di formazione per sottufficiali superiori; b. 10 franchi nelle scuole sottufficiali per sergenti capigruppo, nei corsi di formazione tecnica per sergenti maggiori tecnici, nelle scuole per aspiranti ufficiali, nei corsi di formazione per ufficiali e nei corsi preparatori dei qua- dri preliminari agli stage pratici e negli stage pratici come sottufficiali; c. 20 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari agli stage pratici e ne- gli stage pratici come sottufficiali superiori; d. 25 franchi nelle scuole ufficiali, compreso il relativo stage pratico; e. 40 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari ai servizi pratici e nei servizi pratici come caporali, sergenti, sergenti maggiori, furieri e sergenti maggiori capi; f. 50 franchi nei corsi preparatori dei quadri preliminari ai servizi pratici e nei servizi pratici come tenenti;