Lexipedia

AS 2004 3523

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale

del 21 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 20022, decreta:

Art. 1 Inabilità alla guida 1 Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concen- trazione. 2 È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,8 per mille o più.

Art. 2 Entrata in vigore Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003 Consiglio nazionale, 21 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 741.13