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AS 2004 3531

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali)

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 2b Contingente doganale di cereali panificabili

1 Le quote di contingente doganale di cereali panificabili (contingente doganale

n. 27) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importa- zione. 2 Ha diritto ad una quota di contingente doganale chi dispone di un permesso genera- le di importazione di réservesuisse secondo l’articolo 8 della legge dell’8 ottobre

19822 sull’approvvigionamento del Paese.

3 L’Ufficio federale può liberare mediante ordinanza il contingente doganale in più parti scaglionate cronologicamente. Prima di procedere alla liberazione consulta le cerchie interessate.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) | Lexipedia | Lexipedia