AS 2004 3535
Ordinanza sui fondi d'investimento
Ordinanza sui fondi d’investimento (OFI)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 ottobre 19941 sui fondi d’investimento è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. a
1 Il regolamento del fondo descrive gli investimenti autorizzati:
a. a seconda del loro genere (diritti di partecipazione, crediti; strumenti finan- ziari derivati; costruzioni d’abitazioni, immobili a carattere commerciale; metalli preziosi; prodotti di base, ecc.);
Art. 12 cpv. 2 2 La direzione del fondo garantisce un’organizzazione efficace e adeguata, segnata- mente nei settori della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno (SCI) e della compliance. Definisce la sua organizzazione, in particolare la ripartizione delle competenze tra consiglio d’amministrazione e direzione operativa, in un regolamen- to d’organizzazione.
Art. 16 cpv. 1 periodo introduttivo, lett. c e d 1 La direzione del fondo deve disporre dei seguenti fondi propri, in per cento del patrimonio totale dei fondi d’investimento da essa gestiti, ma al massimo 20 milioni di franchi: c. 1/2 per cento per la parte superiore a 500 milioni di franchi, ma inferiore a 1 miliardo di franchi; d. 1/4 per cento per la parte superiore a 1 miliardo di franchi.
Art. 29 cpv. 3 e 4 3 I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono soddisfare le limitazioni in mate- ria d’investimento sei mesi dopo la data di liberazione della prima emissione.
1 RS 951.311
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4 I fondi immobiliari devono soddisfare le limitazioni in materia d’investimento due anni dopo la data di liberazione della prima emissione.
Art. 31 Principi a. Investimenti autorizzati per i fondi in valori mobiliari
1 Sono autorizzati come investimenti in fondi mobiliari:
a. valori mobiliari; b. quote di fondi in valori mobiliari e altri fondi d’investimento che adempiono le esigenze di cui all’articolo 40; c. strumenti del mercato monetario conformemente all’articolo 41a capover- so 1; d. averi a vista e a termine con una scadenza fino a 12 mesi presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in un altro Paese membro dell’Unione euro- pea o in un altro Stato se la banca è sottoposta nel suo Paese di origine a una vigilanza equivalente a quella esercitata in Svizzera; e. strumenti finanziari derivati conformemente all’articolo 36. 2 Per valori mobiliari si intendono le cartevalori e i diritti valori conformemente all’articolo 32 capoverso 1 della legge che incorporano un diritto di partecipazione o di credito o il diritto di acquistare siffatte cartevalori o diritti valori per sottoscrizio- ne o scambio, come segnatamente i warrant. 3 Per valori mobiliari di nuove emissioni, l’autorizzazione alla negoziazione in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico deve essere prevista nelle condizioni d’emissione ed eseguita entro un anno; in caso contrario i titoli devono essere venduti entro un mese. 4 In investimenti diversi da quelli di cui al capoverso 1 può essere investito al mas- simo il 10 per cento del patrimonio del fondo. 5 Gli investimenti in metalli preziosi, in certificati di metalli preziosi o in altri titoli merci non sono autorizzati.
Art. 33 cpv. 1 1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni di pensione sono autorizzati soltanto in relazione ad una gestione efficace del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile della conformità alle regole del mercato e della professionalità nell’ese- cuzione del prestito di valori mobiliari e delle operazioni di pensione.
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Art. 36 Strumenti finanziari derivati (art. 34 cpv. 2 lett. e LFI) 1 Gli strumenti finanziari derivati sono autorizzati in vista di una gestione efficace del patrimonio del fondo, se: a. i valori di base su cui si fondano sono investimenti ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettere a–e, indici finanziari, saggi di interesse, corsi del cambio o delle divise; b. i valori di base su cui si fondano sono autorizzati come investimenti in virtù del regolamento del fondo; c. sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; d. non hanno un effetto leva sul patrimonio del fondo, né corrispondono a una vendita allo scoperto.
2 Nel caso delle operazioni su strumenti derivati OTC (operazioni OTC), devono
inoltre essere adempite le seguenti esigenze: a. la controparte deve essere una banca o un istituto finanziario, specializzati in queste operazioni e sottoposti a vigilanza; b. gli strumenti derivati OTC devono essere negoziati quotidianamente e devo- no potere essere valutati in modo ricostruibile. 3 Gli strumenti finanziari derivati, fatti salvi i derivati basati su indici e i crediti nei confronti di controparti risultanti da operazioni OTC, devono essere compresi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio di cui agli articoli 37–40.
4 I warrant devono essere trattati come gli strumenti finanziari derivati.
Art. 36a Abrogato
Art. 37 Prescrizioni sulla ripartizione del rischio per i fondi in valori mobiliari 1 La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non devono superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. 2 La direzione del fondo può investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine presso la medesima banca. Tale limite è compren- sivo delle liquidità (art. 32) e degli investimenti in averi in banca (art. 31 cpv. 1 lett. d). 3 La direzione del fondo può investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte. Tale limite è aumentato al
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10 per cento del patrimonio del fondo se la controparte è una banca ai sensi
dell’articolo 31 capoverso 1 lettera d. 4 Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi dei capoversi 1–3 del medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo. 5 Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 3 e all’articolo 38 capoverso 1 non possono essere cumulate. 6 Nel caso dei fondi a più segmenti queste limitazioni si applicano ad ogni segmento.
7 Le società che formano un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali sulla presentazione dei conti sono considerate come un emittente unico.
Art. 37a Eccezioni applicabili ai fondi in indici (art. 32–34 LFI) 1 La direzione di un fondo in valori mobiliari può investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o in strumenti del mercato mone- tario del medesimo emittente, se: a. il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice per diritti di partecipazione o di credito riconosciuto dall’autorità di vigilanza (fondo in indici); b. l’indice è sufficientemente diversificato e rappresentativo del mercato al quale si riferisce ed è pubblicato in modo adeguato. 2 Tale limite aumenta al 35 per cento nel caso dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente che domina fortemente mercati regolamentati. L’eccezione può essere fatta valere per un unico emittente.
Art. 38 Eccezioni applicabili agli investimenti garantiti o emessi da enti di diritto pubblico 1 La direzione del fondo può investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario del medesimo emit- tente, sempre che questi siano emessi o garantiti da uno Stato o da una corporazione di diritto pubblico dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (OCSE) o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell’Unione europea fanno parte. Essa indica l’emittente o il garante nel regolamento del fondo e nel prospetto. 2 Con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, la direzione del fondo può investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in simili valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso vanno osservate le seguenti norme: a. gli investimenti devono esser ripartiti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;
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b. il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario provenienti dalla me- desima emissione; c. il prospetto e i documenti pubblicitari devono menzionare la speciale auto- rizzazione dell’autorità di vigilanza; d. gli emittenti presso i quali è stato investito oltre il 35 per cento del patrimo- nio del fondo e i garanti corrispondenti devono essere menzionati nel pro- spetto. 3 L’autorità di vigilanza concede l’autorizzazione se la protezione degli investitori non ne è messa in pericolo. 4 Gli investimenti ai sensi del presente articolo non devono essere presi in conside- razione per quanto concerne l’osservanza del limite del 40 per cento di cui all’arti- colo 37 capoverso 1.
Art. 39 rubrica e cpv. 3–5 Limitazione della partecipazione al capitale di un unico emittente 3 Per un fondo in valori mobiliari la direzione del fondo può inoltre acquisire al massimo: a. il 10 per cento dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente; b. il 25 per cento delle quote ad altri fondi di investimento che adempiono le esigenze dell’articolo 40. 4 La limitazione di cui al capoverso 3 non si applica se al momento dell’acquisto l’importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti del mercato monetario o delle quote ad altri fondi di investimento non può essere calcolato. 5 Le limitazioni di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da una corpora- zione di diritto pubblico dell’OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui la Svizzera o uno Stato membro dell’Unione europea fanno parte.
Art. 40 Investimenti in fondi in valori mobiliari e in altri fondi di investimento 1 La direzione di un fondo in valori mobiliari può effettuare investimenti in altri fondi in valori mobiliari e in altri fondi di investimento soltanto se: a. il suo regolamento o il suo statuto limitano a loro volta complessivamente al
10 per cento gli investimenti in altri fondi di investimento;
b. per quanto concerne tali fondi valgono le medesime disposizioni applicabili ai fondi in valori mobiliari relativamente allo scopo, all’organizzazione, alla politica di investimento, alla protezione degli investitori, alla ripartizione del rischio, all’emissione e al riscatto delle quote e al contenuto dei rapporti se- mestrali e annuali;
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c. tali fondi sono autorizzati come fondi di investimento nel loro Stato di sede, vi sono sottoposti a una vigilanza volta alla protezione degli investitori equi- valente a quella esercitata in Svizzera e se l’assistenza internazionale è ga- rantita.
2 La direzione del fondo può investire al massimo:
a. il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo in valori mobiliari o di un altro fondo di investimento; e b. il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote a fondi di investimento diversi dai fondi in valori mobiliari o dagli altri fondi, che adempiono le esi- genze delle pertinenti direttive dell’Unione europea2 (OICVM), a meno che il regolamento non preveda una percentuale superiore.
3 La direzione di un fondo in valori mobiliari non è tenuta all’osservanza delle
prescrizioni in materia di ripartizione del rischio di cui agli articoli 37–39 per gli investimenti in fondi in valori mobiliari e in altri fondi di investimento. 4 Se acquisisce quote a un fondo in valori mobiliari o a un altro fondo di investimen- to che gestisce essa stessa direttamente o indirettamente o per il tramite di una società alla quale è vincolata da una gestione o un controllo comuni oppure da una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, la direzione del fondo non può mettere in conto commissioni di emissione e di riscatto. 5 Se in virtù del regolamento la direzione del fondo non può investire più del 49 per cento del patrimonio del fondo in fondi in valori mobiliari o in altri fondi di investi- mento: a. il regolamento del fondo, il prospetto semplificato e il prospetto dettagliato devono indicare l’entità massima complessiva delle commissioni di gestione dei fondi nei quali sono effettuati gli investimenti; b. il rapporto annuale deve indicare l’aliquota delle commissioni di gestione addebitate al fondo in valori mobiliari, nonché l’aliquota massima delle commissioni di gestione dei fondi in valori mobiliari e degli altri fondi di in- vestimento nei quali sono effettuati gli investimenti.
2 Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organi- smi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GUl L 375, p. 3); Direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni le- gislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione e i prospetti semplificati (GU1 L 41, p. 20); Direttiva 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrati- ve in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM (GU1 L 41, p. 35).
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Art. 41 Strumenti del mercato monetario (art. 32 LFI) 1 La direzione di un fondo in valori mobiliari può acquisire strumenti del mercato monetario se essi sono liquidi e valutabili e se sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico. 2 Gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico possono essere acquisiti soltanto se l’emissione o l’emittente sono sottoposti a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se sono emessi o garantiti: a. dalla Banca nazionale svizzera; b. dalla banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea; c. dalla Banca centrale europea; d. dall’Unione europea; e. dalla Banca europea di investimento; f. dall’OSCE g. da uno altro Stato, compresi i suoi Stati membri; h. da un’organizzazione internazionale di carattere pubblico di cui la Svizzera o almeno uno Stato dell’Unione europea è membro; i. da una corporazione di diritto pubblico; j. da un’impresa i cui valori mobiliari sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato e accessibile al pubblico; k. da una banca, da un commerciante di valori mobiliari o da un’altra istituzio- ne, sottoposti a una vigilanza equivalente a quella esercitata in Svizzera.
Art. 41a Obblighi particolari di informazione nel prospetto (art. 50 LFI) 1 Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Il prospetto deve spiegare se gli strumenti finanziari derivati aumentano o riducono gli impegni e se il loro impiego ha ripercussioni sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari. 2 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo può investire almeno due terzi del patrimonio del fondo in investimenti diversi da quelli di cui all’articolo 31 capoverso 1 lettere a e d oppure se costituisce un fondo in indici (art. 37a). 3 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se il fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità a mente della composi- zione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate.
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Art. 46 cpv. 2 2 Gli investimenti ai sensi del capoverso 1 lettere c e d non possono superare insieme il 25 per cento del patrimonio del fondo.
Art. 55 lett. f Alla domanda di autorizzazione vanno allegati: f. per gli OICVM: il prospetto semplificato.
Art. 61 Prescrizioni di pubblicazione e annuncio (art. 46 cpv. 3, 50 e 51 LFI) 1 Il rappresentante di un fondo d’investimento estero pubblica il regolamento del fondo o gli statuti, il prospetto e, nel caso di un OICVM, il prospetto semplificato, il rapporto annuale e semestrale in una lingua ufficiale. L’autorità di vigilanza può autorizzare la pubblicazione in una lingua straniera, sempre che questa si rivolga soltanto ad una determinata cerchia di interessati.
2 Nelle pubblicazioni vanno indicati:
a. il Paese di sede del fondo; b. l’ufficio di pagamento; c. il rappresentante; d. il luogo in cui si può ottenere il regolamento del fondo o gli statuti, il pro- spetto e, nel caso di un OICVM, il prospetto semplificato, nonché il rapporto annuale e semestrale.
3 Nel caso degli OICVM i dati di cui al capoverso 2 vanno indicati anche nella
pubblicità.
4 Il rappresentante di un fondo d’investimento estero consegna senza indugio i
rapporti annuali e semestrali all’autorità di vigilanza, le annuncia immediatamente eventuali cambiamenti del regolamento del fondo, degli statuti nonché del prospetto e, nel caso di un OICVM, del prospetto semplificato, e li pubblica nel Foglio ufficia- le svizzero di commercio, nonché in un giornale quotidiano o settimanale. 5 Egli pubblica i prezzi d’emissione e di riscatto di quote simultaneamente e a inter- valli regolari.
Art. 67 Principi (art. 48 e 49 LFI) 1 La direzione del fondo, la banca depositaria nonché i distributori devono tenere gratuitamente a disposizione degli interessati i rapporti annuali e semestrali prima della conclusione del contratto. 2 Per i fondi suddivisi in diversi segmenti, questi ultimi vanno esposti singolarmente nel rapporto annuale e semestrale. 3 I rapporti annuali e semestrali devono essere a disposizione del pubblico nei luoghi indicati nel prospetto e nel prospetto semplificato.
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Art. 71 lett. c Per ogni fondo deve essere allestito un elenco delle variazioni del patrimonio netto del fondo che deve essere suddiviso per lo meno in: c. saldo dei movimenti delle quote;
Art. 72 cpv. 1 e 3 lett. e 1 L’inventario del patrimonio del fondo deve essere suddiviso per lo meno secondo tipi d’investimento (valori mobiliari, averi in banca, strumenti del mercato moneta- rio, strumenti finanziari derivati, metalli preziosi, commodities, ecc.) e, per ogni tipo d’investimento, in base alla politica d’investimento, per esempio secondo settori economici, considerazioni geografiche, tipi di valori mobiliari, valute ecc.
3 I valori mobiliari devono essere inoltre suddivisi secondo valori mobiliari:
e. abrogata
Art. 77 cpv. 2 2 Il regolamento del fondo e l’allegato I alla presente ordinanza rappresentano il contenuto minimo del prospetto.
Art. 77a Prospetto semplificato per valori mobiliari (art. 50 LFI) 1 Il prospetto semplificato contiene in modo succinto e facilmente comprensibile per un investitore medio le informazioni previste nell’allegato II della presente ordinan- za. L’autorità di vigilanza concretizza tali esigenze e le adegua al diritto delle Co- munità europee. 2 Il prospetto semplificato va messo gratuitamente a disposizione degli investitori prima della firma del contratto. 3 La direzione del fondo inoltra il prospetto semplificato e ogni cambiamento dello stesso all’autorità di vigilanza al più tardi al momento della pubblicazione. Essa data il prospetto semplificato e, in caso di cambiamenti rilevanti, lo adegua.
Art. 80 cpv. 1 lett. c
1 L’autorità di vigilanza riconosce un ufficio di revisione in quanto tale se:
c. i revisori dirigenti godono di una buona reputazione e possiedono il diploma federale di analista economico, un diploma estero equivalente o comunque conoscenze approfondite nel settore della revisione;
Art. 87a Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004 1 Le domande di modifica di regolamento pendenti all’entrata in vigore della presen- te modifica sono valutate secondo il diritto previgente.
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2 Ulteriori segmenti di un fondo di valori mobiliari composto da più segmenti sono autorizzati solo se l’intero regolamento del fondo è adeguato alle modifiche introdot- te della presente ordinanza.
3 Entro il 31 dicembre 2005:
a. le direzioni di fondi e le banche di deposito devono sottoporre congiunta- mente all’autorità di vigilanza per approvazione i regolamenti dei fondi pre- esistenti adeguati alle nuove prescrizioni; b. le direzioni di fondi di valori mobiliari preesistenti devono pubblicare i rela- tivi prospetti modificati secondo le nuove prescrizioni come pure i prospetti semplificati per la prima volta e sottoporli entro lo stesso termine all’autorità di vigilanza; c. le direzioni di fondi devono rispettare le nuove disposizioni relative ai fondi propri previste dall’articolo 16 capoverso 1 OFI. 4 L’autorità di vigilanza decide quando la direzione di nuovi fondi di valori mobiliari deve consegnare per la prima volta un prospetto semplificato. 5 In casi particolari, l’autorità di vigilanza può estendere i termini previsti nel pre- sente articolo.
II
1 L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa e diviene allegato I.
2 La presente ordinanza è completata con un allegato II.
III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2004.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato I (art. 77a n. 1.8 e 1.14 nonché 6 e 7)
Contenuto minimo del prospetto Il prospetto deve contenere oltre a quanto prescritto nella legge e nell’ordinanza i seguenti elementi:
1 Informazioni sul fondo d’investimento
1.8 modalità e condizioni per l’emissione, la vendita, il riscatto e il pagamento di quote (ad es. metodi, frequenza del calcolo e della pubblicazione del valo- re d’inventario; per quest’ultima anche il luogo; indicazioni dei costi legati alla vendita, all’emissione, al riscatto e al pagamento delle quote);
1.14 all’occorrenza, indicazione particolare sull’accresciuta volatilità.
6 Altre informazioni sugli investimenti
6.1 all’occorrenza, i precedenti risultati del fondo – queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto oppure essere allegate a quest’ultimo;
6.2 profilo dell’investitore tipo per il quale è stato costituito il fondo.
7 Informazioni economiche
costi o emolumenti eventuali, ad eccezione di quelli menzionati nel n. 1.8, separando quelli che sono a carico dell’investitore da quelli a carico del pa- trimonio del fondo.
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Allegato II (art. 77a)
Contenuto del prospetto semplificato
Il prospetto semplificato contiene le seguenti indicazioni:
1 Presentazione sommaria del fondo
1.1 data della costituzione del fondo e indicazione dello Stato in cui il fondo è stato costituito;
1.2 all’occorrenza, indicazione sulle varie classi di quote;
1.3 nome della direzione del fondo;
1.4 per i fondi con durata limitata, indicazione della durata;
1.5 nome della banca depositaria;
1.6 nome dell’ufficio di revisione;
1.7 nome del gruppo finanziario che propone il fondo (per. es. una banca).
2 Informazione sugli investimenti
2.1 definizione sommaria dello scopo degli investimenti;
2.2 strategia d’investimento e valutazione sommaria del profilo di rischio del
fondo (all’occorrenza, incluse informazioni ai sensi degli art. 32 segg. della legge);
2.3 all’occorrenza, evoluzione del valore del fondo con una clausola d’avverti-
mento secondo cui la passata evoluzione non costituisce un’indicazione per lo sviluppo futuro;
2.4 profilo dell’investitore tipo per il quale il fondo è stato costituito.
3 Informazioni economiche
3.1 indicazioni sulle disposizioni fiscali rilevanti per il fondo (comprese le
deduzioni dell’imposta preventiva);
3.2 indicazione sulle commissioni d’emissione e di riscatto di quote;
3.3 indicazioni sulle commissioni e i costi a carico dell’investitore e a carico del patrimonio del fondo.
4 Informazioni relative alla negoziazione
4.1 procedura da seguire per l’acquisto di quote;
4.2 procedura da seguire per la vendita di quote;
4.3 per i fondi che dispongono di segmenti, indicazione, all’occorrenza, della
procedura da seguire per passare da un segmento all’altro, con indicazione dei costi che questo implica; 4.4 all’occorrenza, la data e le modalità relative alla distribuzione dei redditi;
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4.5 frequenza e indicazione delle pubblicazioni e del luogo in cui i valori d’in- ventario sono pubblicati o messi a disposizione.
5 Altre informazioni
5.1 indicazioni sul luogo in cui il prospetto nonché i rapporti annuali e semestra- li possono essere ottenuti gratuitamente;
5.2 autorità di vigilanza competente;
5.3 indicazioni sulla persona di contatto presso cui è possibile eventualmente
ottenere informazioni supplementari;
5.4 data di pubblicazione del prospetto semplificato.
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