AS 2004 3549
Ordinanza sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero
Ordinanza sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero (OACata)
Modifica del 30 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 ottobre 20011 sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero è modifi- cata come segue:
Ingresso visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 19953 sull’esercito e sull’amministrazione militare (legge militare); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
Art. 7 cpv. 1 1 Il Settore aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) della Dire- zione dello sviluppo e della cooperazione, è lo strumento civile della Confederazio- ne in materia di aiuto in caso di catastrofe all’estero. Questo settore svolge operazio- ni in modo autonomo e sostiene organizzazioni umanitarie partner, svizzere e internazionali. Offre il suo aiuto senza restrizioni territoriali negli ambiti della pre- venzione, del salvataggio, della sopravvivenza e della ricostruzione.
Art. 8 cpv. 1bis e 3 1bis Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell’esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute. Lo SMCOEs ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi.
3 Lo SMCOEs decide l’equipaggiamento dei militari impiegati nelle operazioni di
soccorso. Questi ultimi sono di massima disarmati.
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Art. 9 cpv. 2 2 I mezzi della protezione civile possono essere impiegati all’estero per operazioni di salvataggio, di protezione, di soccorso e di assistenza nelle regioni frontaliere.
Art. 10 cpv. 1, 3 e 4 1 Il delegato decide le operazioni di soccorso della Confederazione in caso di cata- strofe. Può chiedere presso lo SMCOEs, presso l’Ufficio federale della protezione della popolazione o presso altre autorità federali l’impiego dei mezzi di cui gli stessi dispongono. 3 In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, lo SMCOEs mette diret- tamente a disposizione del delegato i mezzi disponibili dell’esercito. 4 Il Consiglio federale decide l’impiego di formazioni della protezione civile nelle regioni frontaliere.
Art. 11 cpv. 2
2 Il comandante designato dallo SMCOEs per dirigere le formazioni militari e il
responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione sul posto del capo dell’intervento. Essi sono responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.
Art. 14 Statuto Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato di transito o dello Stato richiedente per la durata dell’intervento. Sono fatte salve le disposizioni divergenti dei pertinenti accordi internazionali.
Art. 17 Indennizzo Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell’esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità, della legge del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile o della legge militare.
5 RS 170.32
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II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2004.
30 giugno 2004 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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