AS 2004 3669
Convenzione doganale concernente l'importazione temporanea dei veicoli stradali privati
Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati (con Atto finale)
RS 0.631.251.4; RU 1958 752
Campo d’applicazione della convenzione il 6 maggio 2004, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Albania 5 settembre 2003 A 4 dicembre 2003 Arabia Saudita 23 gennaio 2003 A 23 aprile 2003 Bosnia-Erzegovina 1° settembre 1993 S 6 marzo 1992 Bulgaria2 7 ottobre 1959 A 5 gennaio 1960 Cina Hong Konga 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Comunità europea 1° febbraio 1996 A 1° maggio 1996 Croazia 31 agosto 1994 S 8 ottobre 1991 Lituania 3 gennaio 2003 A 3 aprile 2003 Macedonia 20 dicembre 1999 S 17 novembre 1991 Paesi Bassi Arubab 7 marzo 1958 A 5 giugno 1958 Polonia2 16 marzo 1960 A 14 giugno 1960 Serbia e Montenegro 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Sudan 16 ottobre 2003 A 14 gennaio 2004 a Dal 9 febbraio al 30 giugno 1997 la Convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giugno 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997. b Il 1° gennaio 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille Olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
1 Completa quelli in RU 1975 938, 1983 150 e 1984 233.
2 Pubblicazione per segnalare il ritiro totale delle riserve e dichiarazioni di questo Stato.
2004-0899 3669
Convenzione doganale del 4 giugno 1954 concernente l’importazione RU 2004 temporanea dei veicoli stradali privati