AS 2004 3677
Decisione n<sup>o</sup> 1/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1<sup>o</sup> gennaio 2005 fino all'apertura del tunnel di base del Lötschberg o al più tardi fino al 1<sup>o</sup> gennaio 2008
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n° 1/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera del 22 giugno 2004 riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1° gennaio 2005 fino all’apertura del tunnel di base del Lötschberg o al più tardi fino al 1° gennaio 2008
Adottata il 22 giugno 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2005
Il Comitato, visto l’accordo del 21 giugno 19991 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l’articolo 51 paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) In virtù dell’articolo 40 la Svizzera percepisce dal 1° gennaio 2001 una tassa per l’uso delle strade pubbliche sul suo territorio (tassa sul traffico di mezzi pesanti commisurata alle prestazioni). Le tasse applicabili dal 1° gennaio 2005 devono essere stabilite e differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (EURO). (2) A tal fine, l’accordo stabilisce la media ponderata delle tasse, la tassa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tasse applica- bili alle varie categorie. (3) Le ponderazioni sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il comitato misto esamina i relativi inventari e determina gli importi delle tre categorie di tassazione in base a dette ponderazioni. (4) Il comitato misto ha esaminato gli inventari forniti dalla Svizzera. (5) Il comitato misto stabilisce la ponderazione, la ripartizione delle categorie di norme EURO tra le tre categorie di tassazione e il livello di tassazione per le tre categorie.
RS 0.740.721 1 RS 0.740.72; RU 2002 1649
2004-1332 3677
Decisione n°1/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera RU 2004
(6) Nell’atto finale2 la Svizzera dichiara che fisserà i diritti effettivi applicabili fino all’apertura del primo tunnel di base o al più tardi fino al 1° gennaio 2008 ad un livello inferiore all’importo massimo consentito dall’accordo. È pertanto opportuno limitare la validità della presente decisione a questo periodo. decide:
Art. 1 Il 9,79 % dei chilometri complessivi percorsi sul territorio svizzero nei mesi di dicembre 2003, gennaio 2004 e febbraio 2004 dai veicoli di oltre 3,5 tonnellate è stato effettuato da veicoli della categoria di norme EURO 0, l’8,47 % dai veicoli della categoria di norme EURO 1, il 41,09 % dai veicoli della categoria di norme EURO 2 e il 40,65 % dai veicoli della categoria di norme EURO 3.
Art. 2 La tassa commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, ammonta a: – 346 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 1; – 302 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 2; – 258 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 3.
Art. 3 La categoria di tassazione 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 1 e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO 1. La categoria di tassazione 2 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 2. La categoria di tassazione 3 si applica ai veicoli appar- tenenti alle classi di emissioni EURO 3, EURO 4 ed EURO 5.
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Fatto a Berna, il 22 giugno 2004
Il capo della delegazione Il presidente: della Comunità europea: Max Friedli Heinz Hilbrecht
2 RU 2002 1700