AS 2004 3691
Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti
Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti
RS 0.812.121.5; CS 12 485
Campo d’applicazione della convenzione il 7 maggio 2004, complemento1 La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni della Convenzione del 13 luglio
1931 emendata dal Protocollo dell’11 dicembre 1946 (RS 0.812.121.21) verso gli
Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0, art. 44 n. 1 lett. d) oppure non vi hanno aderito: Albania Cambogia Rep. Centrafricana Ruanda Sierra Leone Tanzania Vietnam
1 Sostituisce quelli in CS 12 485, RU 1971 1612 e 2004 2443.
2004-0901 3691
Limitazione della fabbricazione e regolamentazione della distribuzione RU 2004 degli stupefacenti