AS 2004 3859
Ordinanza sull'abilitazione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sull’abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sull’abilitazione al PF di Zurigo)
del 2 giugno 2004
La direzione del PF di Zurigo, visto l’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 novembre 20031 sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina le condizioni, la procedura e le competenze per il conferimento dell’abilitazione al Politecnico federale di Zurigo (PF di Zurigo) come pure gli effetti della venia legendi.
Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. abilitazione: conseguimento dell’autorizzazione ad insegnare (venia legendi) come libero docente; b. venia legendi: autorizzazione limitata nel tempo a tenere corsi non inclusi nel piano di studi (corsi liberi) in un determinato campo d’insegnamento presso un dipartimento del PF di Zurigo.
Sezione 2: Condizioni
Art. 3 Principi Le condizioni per l’ottenimento dell’abilitazione al PF di Zurigo sono: a. le qualifiche scientifiche, che di norma sono comprovate presentando una tesi di abilitazione; b. l’attitudine all’insegnamento.
RS 414.110.373.1 1 RS 414.110.37
2004-1257 3859
Ordinanza sull’abilitazione al PF di Zurigo RU 2004
Art. 4 Tesi di abilitazione 1 Chi desidera conseguire la venia legendi presenta una tesi di abilitazione. È fatto salvo il capoverso 5. 2 La tesi di abilitazione è un lavoro qualificato di ricerca o di ingegneria nel campo d’insegnamento per il quale il richiedente desidera conseguire la venia legendi. 3 La tesi di abilitazione non deve essere stata pubblicata prima dell’inoltro della domanda di abilitazione. Dopo l’inoltro della domanda si possono pubblicare parti del manoscritto; non è però consentito designarle come tesi di abilitazione.
4 La tesi di abilitazione è redatta in una delle lingue d’insegnamento.
5 Il rettore può esonerare dal presentare una tesi di abilitazione il candidato che:
a. si è distinto per prestazioni di rilievo in campo scientifico o nello svolgimen- to di un’attività pratica; oppure b. ha conseguito a condizioni analoghe l’abilitazione presso un’altra scuola u- niversitaria per il campo d’insegnamento per il quale ha presentato la do- manda al PF di Zurigo.
Art. 5 Attitudine all’insegnamento 1 Il candidato deve dimostrare di possedere l’attitudine all’insegnamento comprovata in particolare da una precedente attività d’insegnamento esercitata con successo o dalla frequentazione di corsi di didattica. 2 Il candidato deve inoltre tenere una relazione di prova su un tema scelto dal com- petente collegio dei professori; quest’ultimo può esonerare dalla relazione di prova il candidato che ha esercitato per diversi anni e con successo un’attività d’inse- gnamento al PF di Zurigo.
Sezione 3: Procedura d’abilitazione
Art. 6 Domanda 1 La domanda per ottenere la venia legendi è presentata al rettore del PF di Zurigo.
2 Nella domanda si descrive il campo d’insegnamento per il quale è richiesta la venia legendi e si indica il dipartimento nel quale il richiedente desidera insegnare.
3 Alla domanda sono allegati:
a. un curriculum vitae e un curriculum studiorum; b. un elenco dei lavori scientifici pubblicati; c. la tesi di abilitazione; è fatto salvo l’articolo 4 capoverso 5; d. la copia di un documento d’identità ufficiale; e. la copia del diploma di dottorato, se è stato conseguito un dottorato.
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4 Prima di presentare formalmente la domanda, il candidato può chiedere al diparti- mento presso il quale desidera insegnare se il tema previsto per la tesi d’abilitazione è appropriato e quali sono le esigenze quanto alla qualità.
Art. 7 Valutazione 1 Il collegio dei professori del dipartimento per il quale deve essere rilasciata la venia legendi o a cui compete il campo d’insegnamento in questione valuta la do- manda di abilitazione, e più precisamente: a. la tesi di abilitazione; b. i lavori scientifici pubblicati menzionati nell’elenco; c. l’attitudine all’insegnamento in una scuola universitaria. 2 Il collegio dei professori del dipartimento competente designa fra i professori che ne fanno parte un relatore e un correlatore. Inoltre chiede di norma una perizia a un esperto esterno.
3 Il relatore ed il correlatore preparano il parere del collegio dei professori.
4 Nel parere definitivo il collegio dei professori dà un preavviso sulla qualità della tesi di abilitazione e sull’attitudine all’insegnamento del candidato. 5 Il collegio dei professori propone al rettore di conferire o negare al richiedente la venia legendi o, se del caso, di trasmettere la domanda ad un altro dipartimento. In caso di preavviso favorevole, il collegio dei professori sottopone al rettore anche una proposta per la descrizione del campo d’insegnamento.
6 Se una domanda non ha manifestamente alcuna possibilità di essere accolta, il
rettore può, sentito il collegio dei professori, proporre al richiedente di ritirarla.
Art. 8 Decisione 1 Il rettore decide in merito alla domanda di abilitazione fondandosi sulla proposta del collegio dei professori del dipartimento competente e sulle perizie di cui all’articolo 7 capoverso 2.
2 Il rettore accoglie la proposta di conferimento della venia legendi se:
a. le condizioni di cui all’articolo 3 sono soddisfatte; b. il collegio dei professori ritiene che l’attività d’insegnamento prevista costi- tuisca un utile complemento all’offerta di corsi. 3 La venia legendi è conferita o negata con decisione del rettore. Il conferimento diventa effettivo il 1° aprile o il 1° ottobre. 4 Il libero docente riceve un documento, firmato dal rettore, attestante che gli è stata conferita la venia legendi.
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Sezione 4: Effetti della venia legendi
Art. 9 Scadenza e rinnovo 1 La venia legendi è conferita per una durata di otto semestri. Può essere rinnovata di volta in volta per altri otto semestri, al massimo però fino al termine del semestre in cui il libero docente compie 65 anni. 2 Per il rinnovo della venia legendi occorre inoltrare una domanda al rettore. La domanda va presentata all’inizio del settimo semestre. Per il disbrigo della domanda si applicano per analogia l’articolo 7 capoversi 1, 4 e 5 e l’articolo 8.
Art. 10 Titolo Chi ha ottenuto la venia legendi è autorizzato a portare il titolo di libero docente.
Art. 11 Insegnamento obbligatorio
1 Il libero docente è obbligato ad annunciare e tenere almeno un corso per anno
accademico.
2 Illibero docente più presentare al rettore una domanda di dispensa dall’in-
segnamento obbligatorio. Alla domanda acclude il parere del dipartimento. La dispensa è limitata ad un anno; in casi eccezionali e giustificati può essere accordata una dispensa per più di un anno. 3 Prima di annunciare il corso, il libero docente concorda il titolo e il contenuto con i professori competenti per lo stesso campo d’insegnamento. 4 Se il libero docente tiene un corso in qualità di incaricato dei corsi, l’insegnamento obbligatorio è considerato adempiuto.
Art. 12 Lezione inaugurale Entro un anno dal primo conferimento della venia legendi il libero docente può tenere una lezione inaugurale pubblica su un tema che rientra nel suo campo d’insegnamento. La lezione è organizzata dal Servizio docenti.
Art. 13 Onorario Ai liberi docenti è versato un onorario per i corsi da loro tenuti che non rientrano nel loro mandato d’insegnamento.
Art. 14 Non rinnovo o revoca della venia legendi
1 Su richiesta del collegio dei professori competente oppure dopo aver sentito
quest’ultimo, il rettore può decidere di non rinnovare o di revocare la venia legendi:
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a. in caso di inadempimento doloso dell’insegnamento obbligatorio; b. in caso di impossibilità prevedibile ad ottemperare durevolmente in futuro all’insegnamento obbligatorio d’insegnare ai sensi dell’articolo 11 capover- so 1; c. se l’attività di insegnamento non costituisce più un complemento utile all’offerta di corsi; oppure d. in caso di perdita delle qualifiche scientifiche o professionali. 2 In caso di non rinnovo o revoca, il diritto a portare il titolo di libero docente si estingue.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Disposizione transitoria Alle domande di abilitazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.
2 giugno 2004 A nome della direzione del PF di Zurigo: Il presidente, Olaf Kübler Il delegato, Peter Kottusch
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