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AS 2004 3951

Decreto federale concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Decreto federale concernente l’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

del 15 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 20032, decreta:

Art. 1

1 L’emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del

10 ottobre 19803 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 16 settembre 2003 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Decreto federale concernente l'emendamento del 21 dicembre 2001 all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato | Lexipedia | Lexipedia