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AS 2004 3953

Emendamento all'articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Traduzione1

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Emendamento all’articolo 1

Concluso a Ginevra il 21 dicembre 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20032 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 19 gennaio 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 19 luglio 2004

Durante la loro seconda Conferenza d’esame, svoltasi dall’11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l’articolo 1 della Convenzione3, in modo da estenderne il campo d’applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichia- razione finale della seconda Conferenza d’esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2. «DECIDONO di modificare l’articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:

1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni

previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19494 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni5.

2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle

situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’arti- colo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente Con- venzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disor- dini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati. 3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verifi- cano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Proto- colli allegati.

RS 0.515.091.3

1 Dal testo originale francese (RO 2004 3953).

2 RU 2004 3951 3 RS 0.515.091 4 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 5 RS 0.518.521

2003-0567 3953

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2004

4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazio- nale o l’integrità territoriale dello Stato. 5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.

6. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli

allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato. 7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2004

Campo d’applicazione dell’emendamento il 23 giugno 2004

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Argentina 25 febbraio 2004 A 25 agosto 2004 Australia 3 dicembre 2002 18 maggio 2004 Austria 25 settembre 2003 18 maggio 2004 Belgio 12 febbraio 2004 A 12 agosto 2004 Bulgaria 28 febbraio 2003 18 maggio 2004 Burkina Faso 26 novembre 2003 A 26 maggio 2004 Canada 22 luglio 2002 18 maggio 2004 Cina 11 agosto 2003 18 maggio 2004 Hong Kong 11 agosto 2003 18 maggio 2004 Macao 11 agosto 2003 18 maggio 2004 Corea (Sud) 13 febbraio 2003 18 maggio 2004 Croazia 27 maggio 2003 18 maggio 2004 Estonia 12 maggio 2003 18 maggio 2004 Francia 10 dicembre 2002 18 maggio 2004 Giappone 10 luglio 2003 18 maggio 2004 Lettonia 23 aprile 2003 A 18 maggio 2004 Lituania 12 maggio 2003 18 maggio 2004 Messico* 22 maggio 2003 18 maggio 2004 Norvegia 18 novembre 2003 18 maggio 2004 Paesi Bassi 19 maggio 2004 19 novembre 2004 Regno Unito 25 luglio 2002 18 maggio 2004 Romania 25 agosto 2003 A 18 maggio 2004 Santa Sede* 9 dicembre 2002 18 maggio 2004 Serbia e Montenegro 11 novembre 2003 18 maggio 2004 Slovacchia 11 febbraio 2004 11 agosto 2004 Spagna 9 febbraio 2004 9 agosto 2004 Svezia 3 dicembre 2002 18 maggio 2004 Svizzera 19 gennaio 2004 19 luglio 2004 Ungheria 27 dicembre 2002 18 maggio 2004 * Riserve e dichiarazioni Le Riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito internet della Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2004

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