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AS 2004 3997

Decreto federale concernente un emendamento della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Decreto federale concernente un emendamento della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale

del 2 dicembre 1985

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 19852, decreta:

Art. 1

1 Il protocollo del 10 maggio 1984 emendante la Convenzione del 7 dicembre 19443

relativa all’aviazione civile internazionale è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 17 settembre 1985 Consiglio nazionale, 2 dicembre 1985 Il presidente: Gerber Il presidente: Bundi La segretaria: Huber Il segretario: Zwicker

1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1985 II 174 3 RS 0.748.0

2004-1711 3997

Eemendamento della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale. DF RU 2004