AS 2004 3997
Decreto federale concernente un emendamento della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
Decreto federale concernente un emendamento della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale
del 2 dicembre 1985
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 maggio 19852, decreta:
Art. 1
1 Il protocollo del 10 maggio 1984 emendante la Convenzione del 7 dicembre 19443
relativa all’aviazione civile internazionale è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 17 settembre 1985 Consiglio nazionale, 2 dicembre 1985 Il presidente: Gerber Il presidente: Bundi La segretaria: Huber Il segretario: Zwicker
1 Questa disposizione corrisponde all’articolo 54 della Costituzione del 18 aprile 1999 (RS 101). 2 FF 1985 II 174 3 RS 0.748.0
2004-1711 3997
Eemendamento della Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale. DF RU 2004