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AS 2004 3999

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale

RS 0.748.0; RU 1971 1299

I

Emendamento all’ultimo paragrafo Nella sua ventiduesima sessione a Montreal il 30 settembre 1977, l’Assemblea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ha adottato un emendamen- to all’ultimo paragrafo della Convenzione. Il Protocollo del 30 settembre 1977 approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19791 è entrato in vigore per la Svizzera il 17 agosto 1999. L’ultimo paragrafo della Convenzione d’ora in avanti ha il tenore seguente:

Traduzione2 «Fatto a Chicago, il settimo giorno del mese di dicembre 1944, in lingua inglese. I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa fanno parimenti fede. I testi saranno depositati presso gli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America e copie certificate conformi saranno trasmesse da quel Governo ai Governi di tutti gli Stati che firmeranno la presente Convenzione o vi aderiranno. La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Washington (D.C.).»

II

Inserimento di un nuovo articolo 83bis Nella sua ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980, l’Assemblea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ha adottato l’istituzione di un articolo 83bis della Convenzione. Il Protocollo del 6 ottobre 1980 approvato dall’Assemblea federale il 26 novembre

19843 è entrato in vigore per la Svizzera il 20 giugno 1997.

1 RU 2004 3993

2 Traduzione ufficiale dal testo originale francese (RO 2004 3999).

3 RU 2004 3995

2003-2434 3999

Aviazione civile internazionale. Emendamento della Convenzione RU 2004

Inserire, dopo l’articolo 83, il nuovo articolo 83bis:

Traduzione4

«Art. 83bis Trasferimento di funzioni e obblighi determinati a) Nonostante le disposizioni degli articoli 12, 30, 31 e 32a, se un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente è utilizzato in virtù di un accordo di locazione, di noleggio o di banalizzazione dell’aeromobile, o di ogni altro arrangiamento simile, da un vettore che ha la sede principale della sua azienda, o in mancanza della stessa, la sua residenza permanente in un altro Stato contraente, lo Stato d’immatricolazione può, mediante accordo con quest’altro Stato, trasferire a quest’ultimo del tutto o in parte le funzioni e gli obblighi che gli articoli 12, 30, 31 e 32a gli conferiscono, riguardo a que- sto aeromobile, nella sua qualità di Stato d’immatricolazione. Lo Stato d’immatricolazione sarà liberato dalla sua responsabilità per quanto concer- ne le funzioni e gli obblighi trasferiti. b) Il trasferimento non avrà ripercussioni nei confronti degli altri Stati contra- enti prima che l’accordo di cui è oggetto sia stato registrato presso il Consi- glio e reso pubblico conformemente all’articolo 83 o che l’esistenza e la por- tata dell’accordo siano state notificate direttamente alle autorità dello Stato o degli altri Stati contraenti interessati da uno Stato partecipante all’accordo. c) Le disposizioni dei paragrafi a, b qua sopra sono parimenti applicabili nei casi di cui all’articolo 77.»

III

Inserimento di un nuovo articolo 3bis Nella sua venticinquesima sessione a Montreal il 10 maggio 1984, l’Assemblea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ha adottato l’istituzione di un articolo 3bis della Convenzione. Il Protocollo del 10 maggio 1984 approvato dall’Assemblea federale il 2 dicembre

19855 è entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1998.

4 Traduzione ufficiale dal testo originale francese (RO 2004 4000).

5 RU 2004 3997

4000

Aviazione civile internazionale. Emendamento della Convenzione RU 2004

Inserire, dopo l’articolo 3, il nuovo articolo 3bis:

Traduzione6

«Art. 3bis a) Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato deve astenersi dal ricorrere all’impiego delle armi contro gli aeromobili civili in volo e che in caso di intercettamento la vita delle persone che si trovano a bordo degli aeromobili e la sicurezza degli aeromobili non devono essere messe in pericolo. Questa disposizione non dovrà essere interpretata come modificante in qualsivoglia maniera i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù della Carta delle Nazioni Unite7. b) Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato, nell’esercizio della sua sovranità, ha diritto di esigere l’atterraggio, a un aeroporto designato, di un aeromobile civile che, senza autorizzazione, sorvola il suo territorio o se vi sono ragionevoli motivi per concludere che venga utilizzato per fini incom- patibili con gli scopi della presente Convenzione; esso può anche impartire a questo aeromobile qualsivoglia altra istruzione che ponga fine a queste vio- lazioni. A tale scopo, gli Stati contraenti possono ricorrere a ogni mezzo appropriato compatibile con le pertinenti norme del diritto internazionale, ivi comprese le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, nello speci- fico il paragrafo a del presente articolo. Ogni Stato contraente conviene di pubblicare i suoi regolamenti in vigore per l’intercettamento degli aeromobi- li civili. c) Qualsiasi aeromobile civile deve rispettare gli ordini impartiti conforme- mente al paragrafo b del presente articolo. A tale fine, ogni Stato contraente adotta tutte le misure necessarie nelle sue leggi o nei suoi regolamenti nazionali per obbligare ogni aeromobile immatricolato nel detto Stato o uti- lizzato da un vettore che ha la sede principale della sua azienda o la sua resi- denza permanente nel detto Stato a conformarsi a tale ordine. Ogni Stato contraente rende qualsiasi violazione di queste leggi o di questi regolamenti applicabili passibile di severe sanzioni e sottopone il caso alle sue autorità competenti conformemente al suo diritto interno. d) Ogni Stato contraente adotterà misure appropriate al fine di vietare l’impiego deliberato di qualsiasi aeromobile civile immatricolato nel detto Stato o utilizzato da un vettore che ha la sede principale della sua azienda o la sua residenza permanente nel detto Stato per fini incompatibili con gli scopi della presente Convenzione. Questa disposizione non reca pregiudizio al paragrafo a e non deroga ai paragrafi b, c del presente articolo.»

6 Traduzione ufficiale dal testo originale francese (RO 2004 4001).

7 RS 0.120

4001

Aviazione civile internazionale. Emendamento della Convenzione RU 2004

IV

Emendamento all’articolo 50a Nella sua ventottesima sessione (straordinaria) a Montreal il 26 ottobre 1990, l’Assemblea dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ha adottato un emendamento all’articolo 50 paragrafo a della Convenzione. Il Protocollo del 26 ottobre 1990 è entrato in vigore per la Svizzera il 28 novembre 2002. Nel secondo periodo del paragrafo a dell’articolo 50, il numero trentatre è sostituito dal numero trentasei. Il periodo ha di conseguenza il seguente tenore: «È composto di trentasei Stati contraenti eletti dall’Assemblea stessa.»

V

Campo di applicazione della convenzione il 26 marzo 2004, complemento8 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania 28 marzo 1991 A 27 aprile 1991 Andorra 26 gennaio 2001 A 25 febbraio 2001 Armenia 18 giugno 1992 A 18 luglio 1992 Azerbaigian 9 ottobre 1992 A 8 novembre 1992 Bielorussia 4 giugno 1993 A 4 luglio 1993 Belize 7 dicembre 1990 A 6 gennaio 1991 Bosnia e Erzegovina 13 gennaio 1993 A 12 febbraio 1993 Cina Hong Kong* a 3 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao* b 6 ottobre 1999 20 dicembre 1999 Croazia 9 aprile 1992 A 9 maggio 1992 Eritrea 17 settembre 1993 A 17 ottobre 1993 Estonia 24 gennaio 1992 A 23 febbraio 1992 Georgia 21 gennaio 1994 A 20 febbraio 1994 Kazakistan 21 agosto 1992 A 20 settembre 1992 Kirghizistan 25 febbraio 1993 A 27 marzo 1993 Lettonia 13 luglio 1992 A 12 agosto 1992 Lituania 8 gennaio 1992 A 7 febbraio 1992 Macedonia 10 dicembre 1992 A 9 gennaio 1993 Moldova 1° giugno 1992 A 1° luglio 1992 Namibia 30 aprile 1991 A 30 maggio 1991

8 Completa quelli in RU 1973 1616, 1975 1551, 1976 496, 1977 1299, 1978 190, 1980 418,

1981 1438, 1985 771, 1987 1073, 1989 859 e 1990 1566.

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Aviazione civile internazionale. Emendamento della Convenzione RU 2004

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Paesi-Bassi Aruba 9 gennaio 1986 1° gennaio 1986 Palau 4 ottobre 1995 A 3 novembre 1995 Repubblica Cecac 4 marzo 1993 A 3 aprile 1993 Samoa 21 novembre 1996 A 21 dicembre 1996 San Cristoforo e Nevis 21 maggio 2002 A 20 giugno 2002 Serbia e Montenegrod 14 dicembre 2000 A 13 gennaio 2001 Slovacchiac 15 marzo 1993 A 14 aprile 1993 Slovenia 9 aprile 1992 A 9 maggio 1992 Tagikistan 3 settembre 1993 A 3 ottobre 1993 Turkmenistan 15 marzo 1993 A 14 aprile 1993 Ucraina 10 agosto 1992 A 9 settembre 1992 Uzbekistan 13 ottobre 1992 A 12 novembre 1992 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso a Dal 4 aprile 1947 al 30 giugno 1997, la Convenzione era applicabile a Hong Kong che faceva parte del territorio del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giugno 1997, dal 1° luglio 1997 la Convenzione è appli- cabile anche alla RAS Hong Kong. b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese dell’8 dicembre 1999, dal 20 dicembre 1999 la Convenzione è applicabile alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao. c Cecoslovacchia: 18 aprile 1945: firma; 1° marzo 1947: ratifica; 1° aprile 1947: entrata in vigore. d 9 marzo 1960: ratifica della Repubblica socialista federale di Jugoslavia. 4 febbraio 2003: la Repubblica federativa di Jugoslavia diventa Serbia e Montenegro.

Riserve e dichiarazioni Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo inglese può essere consultato sul sito internet degli Stati Uniti d’America, depositari di questa convenzione, http://www.state.gov/s/l/c9841.htm oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,

3003 Berna.

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Aviazione civile internazionale. Emendamento della Convenzione RU 2004

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