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AS 2004 4033

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Menzione del fallimento nel registro fondiario)

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Menzione del fallimento nel registro fondiario)

Modifica del 19 marzo 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 20031; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20032, decreta:

I La legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 176 cpv. 2

2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due

giorni dopo la relativa dichiarazione.

Art. 296, secondo periodo ... La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

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