AS 2004 4117
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Honduras concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Honduras concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 14 ottobre 1993 Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 agosto 1998
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Honduras, nel seguito denominati «Parti contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima; b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemen- te alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporane- amente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte; c) gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contra- ente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività econo- miche reali, sul territorio di detta Parte. (2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto rea- le, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
RS 0.975.241.4
1 Dal testo originale francese (RO 2004 4117).
2004-0722 4117
Promozione e protezione reciproche degli investimenti RU 2004
b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela; e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché ogni altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge. (3) Il termine «territorio» comprende l’area geografica su cui una Parte contraente esercita la sua sovranità o la sua giurisdizione conformemente al diritto internaziona- le.
Art. 2 Promozione, ammissione (1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti. (2) Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte con- traente rilascia, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le autoriz- zazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadi- nanza straniera.
Art. 3 Protezione, trattamento (1) Ogni Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contra- ente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquida- zione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizza- zioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo. (2) Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte con- traente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole. (3) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione dogana- le o un mercato comune o in virtù di un accordo di doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte con- traente.
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(4) Fatte salve le disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, ogni Parte contraente potrà accordare ai propri investitori incentivi conformi alla propria legi- slazione fiscale finalizzati allo sviluppo di industrie locali, alla condizione che non ostacolino in modo significativo le attività o altri interessi degli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 4 Libero trasferimento Ogni Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare: a) degli interessi, dividendi, utili e altri introiti correnti; b) dei rimborsi di prestiti; c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti; d) dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo; e) dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti; f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 5 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discrimi- natoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in una valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemen- te dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazio- ne o qualsiasi altra forma di risarcimento.
Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
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Art. 7 Condizioni più favorevoli Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condi- zioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli inve- stitori dall’altra Parte contraente.
Art. 8 Surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione alle controversie tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente in merito agli investimenti e impregiudicato l’articolo
10 del presente Accordo (Composizione delle controversie fra Parti contraenti)
vengono svolte consultazioni tra le Parti interessate. (2) Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di composizione, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato internazionale presso uno dei seguenti organi, a scelta dell’investitore: a) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI) istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652; b) a un tribunale arbitrale ad hoc composto da tre membri e istituito secondo le norme d’arbitrato della Camera di commercio internazionale (CCI); c) a un tribunale arbitrale ad hoc composto da tre membri e istituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto com- merciale internazionale (UNCITRAL). (3) Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territori di una Parte contraente e che, prima dell’insorgere della contro- versia, era controllata da investitori dell’altra Parte, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 paragrafo (2) lette- ra (b), una società dell’altra parte contraente. (4) Con il presente atto ogni Parte contraente acconsente a sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia relativa ad un investimento. (5) La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d’arbitrato o di esecuzione della sentenza, avvalersi della propria immuni- tà o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicura- zione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.
2 RS 0.975.2
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(6) Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta a un tribunale arbitrale, salvo che l’altra parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale. (7) I lodi sono definitivi e vincolanti per le parti in causa.
Art. 10 Controversie tra Parti contraenti (1) Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’in- sorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale ad hoc composto da tre membri. Ciascuna Parte con- traente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere a tale designazione entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti. (8) Ogni Parte contraente sopporta le spese del proprio membro del tribunale e della propria rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono divise in parti uguali fra le parti contraenti, salvo che il tribunale arbitrale decida altrimenti.
Art. 11 Osservanza degli impegni Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 12 Entrata in vigore, rinnovo, denuncia (1) Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per
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un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi. (2) In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima.
Fatto a Tegucigalpa il 14 ottobre 1993 in quattro originali, di cui due in francese e due in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Honduras: Marino Baldi Rafael Leonardo Callejas