AS 2004 4123
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI)
Modifica del 18 agosto 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 giugno 20001 sull’organizzazione del Dipartimento federale del- l’interno è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 13 Abrogato
Art. 13 Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) 1 La Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (SER) è l’autorità federale competente per le questioni di portata nazionale e internazionale concernenti l’educazione in generale, l’educazione universitaria, la ricerca e l’astronautica. Nei campi di sua competenza la SER collabora strettamente con gli altri servizi federali, segnatamente con l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnolo- gia (UFFT).
2 La SER è diretta dal segretario di Stato.
3 Il settore dei PF (art. 16) è aggregato alla SER.
4 La SER persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:
a. promuovere la qualità e l’efficienza della ricerca, dell’insegnamento e dei servizi delle scuole universitarie svizzere (compresi i politecnici federali), la valorizzazione del sapere e il dialogo tra scienza e società; b. rafforzare la competitività della piazza universitaria e di ricerca svizzera; c. promuovere la cooperazione scientifica sul piano internazionale, in partico- lare favorendo l’integrazione delle scuole universitarie svizzere nello spazio europeo della ricerca e dell’insegnamento universitario; d. riformare il settore dell’educazione universitaria e della ricerca puntando ad una ripartizione chiara dei compiti, al rafforzamento dei legami e all’inten- sificazione della collaborazione tra gli istituti;
1 RS 172.212.1
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Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno RU 2004
e. accrescere la mobilità degli studenti e dei docenti universitari; f. coordinare e promuovere l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra- atmosferico, soprattutto nel quadro della cooperazione internazionale.
5 Per perseguire questi obiettivi la SER svolge le funzioni seguenti:
a. dirige il settore politico della scienza, della ricerca, delle scuole universitarie e della ricerca spaziale, coordina le relative attività in seno all’Ammi- nistrazione federale, assicura un’adeguata presa in considerazione delle po- sizioni della Confederazione negli organi di coordinamento e l’intratteni- mento di rapporti di collaborazione stretti con i Cantoni; b. prepara e mette in atto la politica e le decisioni strategiche nei campi di sua competenza. In particolare prepara i mandati e gli accordi di prestazione per gli istituti gestiti dalla Confederazione o che beneficiano di cospicui sussidi federali e ne verifica l’adempimento; c. cura gli aspetti legati alla cooperazione internazionale e promuove i contatti con partner all’estero; in particolare rappresenta nei campi di sua competen- za gli interessi della Svizzera in organizzazioni, programmi e cooperazioni internazionali e promuove le relazioni internazionali, in particolare con l’Unione europea; d. funge da intermediario tra il dipartimento e il settore dei PF (art. 16) ed è l’interlocutore di quest’ultimo per tutti gli affari rilevanti per la politica na- zionale in materia di ricerca come pure per gli aspetti concernenti la gestione del settore di PF da parte del dipartimento e del Consiglio federale; e. è l’interlocutore degli istituti scientifici nazionali per tutte le questioni che rientrano nei campi di sua competenza e cura, soprattutto in ambito spaziale, i contatti con l’industria e l’utenza; f. sostiene le università cantonali, gli istituti e i progetti universitari come pure gli istituti incaricati di promuovere la ricerca, gli istituti di ricerca e i servizi scientifici ausiliari; g. si occupa del riconoscimento degli attestati di maturità cantonali ed esteri, organizza gli esami federali di maturità e accorda indennità di studio.
Art. 14 e 15 Abrogati
II Il diritto vigente è modificato conformemente all’allegato.
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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
18 agosto 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato
L’allegato (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale) del- l’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione è modificato come segue.
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale B. Dipartimenti:
Dipartimento federale dell’interno
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Sostituire: Aggruppamento per la scienza e la ricerca Gruppe für Wissenschaft und Forschung Groupement de la science et de la recherche Gruppa per scienza e perscrutaziun Segreteria di Stato Staatssekretariat Secrétariat d’Etat Secretariat da stadi Ufficio federale dell’educazione e della scienza Bundesamt für Bildung und Wissenschaft Office fédéral de l’éducation et de la science Uffizi federal per furmaziun e scienza
con: Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca Staatssekretariat für Bildung und Forschung Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche Secretariat da stadi per furmaziun e perscrutaziun
2 RS 172.010.1