Lexipedia

AS 2004 4159

Ordinanza sull'organizzazione dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OIPI)

Modifica del 1° settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 ottobre 19951 sull’organizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 I membri del Consiglio d’Istituto sono nominati giusta l’ordinanza del 3 giugno 19962 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rap- presentanti della Confederazione.

Art. 2 cpv. 1 1 Il Consiglio d’Istituto fissa l’ammontare delle indennità ai suoi membri in base all’importo globale stabilito dal Consiglio federale.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

1° settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz