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AS 2004 4163

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro

Ordinanza concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (OCTS)

del 1° settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione in materia di trasporti tra gli organi civili e militari nella prevenzione e nella gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza di portata nazionale o internazionale nonché di conflitti armati (casi di sinistro).

2 Sono fatte salve le competenze degli organi coinvolti.

Art. 2 Obiettivi Il coordinamento dei trasporti in caso sinistro (CTS) ha lo scopo di armonizzare l’utilizzazione delle infrastrutture di trasporto e dei mezzi di trasporto in vista di casi di sinistro, in modo tale da garantire la regolare fluidità del traffico dopo che il sinistro si sia verificato.

Art. 3 Collaborazione In caso di sinistro, i responsabili dei trasporti della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti, secondo il principio della cooperazione nazionale in materia di sicurez- za, a collaborare a livello intersettoriale e intersistemico.

Art. 4 Organizzazione

1 Il CTS è assicurato dall’organo direttivo CTS.

2 Per il trattamento di problematiche specifiche, l’organo direttivo CTS ha a sua disposizione periti con conoscenze specifiche che gli forniscono prestazioni. I periti sono organizzati in gruppi specialistici secondo il principio della cooperazione nazionale in materia di sicurezza.

RS 520.16

2003-1958 4163

Coordinamento dei trasporti in caso di sinistro RU 2004

Art. 5 Compiti L’organizzazione CTS: a. analizza la situazione di minaccia e i possibili sviluppi nonché le loro riper- cussioni sull’infrastruttura dei trasporti, sui mezzi di trasporto e sulla fluidità del traffico tenendo conto delle esigenze di mobilità; b. comunica alle autorità competenti la sua valutazione della situazione e rac- comanda misure adeguate per la prevenzione e la gestione di casi di sinistro; c. assicura che a livello federale i preparativi necessari siano svolti in modo tempestivo e conforme alla situazione, al fine di sostenere i Cantoni nella prevenzione e nella gestione di casi di sinistro, in particolare per quanto riguarda l’informazione, il coordinamento ed eventualmente la condotta; d. provvede all’informazione specifica e all’istruzione dei suoi membri e del personale previsto per la condotta dell’impiego in caso di sinistro; e. provvede al coordinamento a livello federale in caso di sinistro, accom- pagnando e completando la gestione di crisi da parte dei Cantoni.

Art. 6 Composizione dell’organo direttivo CTS

1 Nell’organo direttivo CTS sono rappresentati, ognuno con un membro:

a. l’Ufficio federale dei trasporti (presidenza); b. l’Ufficio federale dell’aviazione civile; c. l’Ufficio federale delle strade; d. l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese; e. l’Ufficio federale della protezione della popolazione; f. l’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport; g. l’Amministrazione federale delle dogane; h. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri; i. la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP); j. la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della piani- ficazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA); k. la Conferenza dei direttori cantonali dei trasporti pubblici (CTP); l. la FFS SA; m. la Posta Svizzera.

2 Gli organi rappresentati nell’organo direttivo CTS designano i propri membri

d’intesa con il presidente dell’organo direttivo. 3 I membri di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f devono appartenere alla direzione della propria unità organizzativa.

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Art. 7 Direzione del CTS 1 L’Ufficio federale dei trasporti assume la presidenza dell’organo direttivo CTS.

2 Il presidente dell’organo direttivo CTS:

a. d’intesa con l’organo direttivo, emana il regolamento interno, comprendente in particolare la struttura organizzativa del CTS, l’attribuzione dei compiti e le modalità di cooperazione; b. può trattare direttamente con le divisioni e i servizi della Confederazione nonché con i diversi fornitori di prestazioni nel settore dei trasporti ed esige- re da loro le documentazioni e le informazioni necessarie; c. dirige il coordinamento in caso di sinistro o designa il membro dell’organo direttivo CTS responsabile del coordinamento; d. presenta al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni un rapporto annuale scritto sull’attività dell’organo direttivo CTS.

Art. 8 Segreteria CTS

1 L’Ufficio federale dei trasporti gestisce la segreteria CTS.

2 La segreteria sostiene l’organo direttivo CTS nell’adempimento dei compiti.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

1° settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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