AS 2004 4181
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
del 25 agosto 2004
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD); visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre
19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC),
ordina:
Capitolo 1: Compiti
Art. 1 1 L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comuni- cazione) ha i seguenti compiti: a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanzia- rie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi di riciclaggio di dena- ro, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo; d informare il pubblico sull’evoluzione della lotta contro il riciclaggio di dena- ro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.
2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
a. riceve ed esamina le comunicazioni e le denunce degli intermediari finanzia- ri, degli organismi di autodisciplina, dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e delle autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche; b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati; c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, denunce, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;
RS 955.23
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d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al rici- claggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrori- smo; e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il rici- claggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrori- smo (GEWA); f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finan- ziamento del terrorismo e ne allestisce una statistica anonimizzata.
Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e denunce Sezione 1: Registrazione
Art. 2 Provenienza dei dati L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le denunce provenienti da: a. intermediari finanziari secondo l’articolo 9 LRD; b. organismi di autodisciplina secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD; c. autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche secondo l’articolo 16 capoverso 3 LRD; d. l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l’articolo 21 LRD; e. persone secondo l’articolo 305ter capoverso 2 del Codice penale3 (CP).
Art. 3 Contenuto e forma
1 Le comunicazioni e le denunce indicano almeno:
a. il nome dell’intermediario finanziario, dell’autorità o della persona secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP4 da cui proviene la comunicazione o la de- nuncia, con l’indicazione di una persona di contatto; b. le autorità di cui agli articoli 12 e 13 LRD che esercitano il controllo sull’intermediario finanziario; c. i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finan- ziario conformemente all’articolo 3 LRD; d. i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto con- formemente all’articolo 4 LRD; e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario;
3 RS 311.0 4 RS 311.0
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f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione o della de- nuncia; g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari; h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione o la denuncia; i. le misure adottate. 2 Le comunicazioni e le denunce sono redatte sull’apposito modulo stilato dall’Uffi- cio di comunicazione; il modulo può essere inviato via telefax o per posta A. 3 I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione o alla denuncia.
Art. 4 Registrazione
1 Le comunicazioni e le denunce sono registrate nel GEWA con l’indicazione della
data d’invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini. 2 Se la comunicazione o la denuncia riguarda più controparti, l’Ufficio di comunica- zione può trattare le varie relazioni d’affari separatamente. 3 L’Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comuni- cazione o di una denuncia e stabilisce il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.
Sezione 2: Analisi e accertamenti
Art. 5 Accesso ai sistemi d’informazione
1 Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può verificare
mediante una procedura di richiamo (on line) se il nome della persona che gli è stato comunicato o denunciato è registrato in una delle seguenti banche dati: a. sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL; b. sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER; c. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell’Ufficio federale di polizia IPAS; d. sistema d’informazione della Polizia giudiziaria federale JANUS; e. casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. 2 Il titolare della collezione di dati può autorizzare l’Ufficio di comunicazione ad accedere ad altri dati.
Art. 6 Ricerca di informazioni Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all’articolo 3 lettere a-e LUC.
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Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici
1 L’Ufficio di comunicazione può ottenere dalle autorità e dagli uffici di cui
all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoverso 1 LRD tutte le informa- zioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazio- ne può verificare, segnatamente, se: a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudi- ziari o amministrativi; b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia; c. la persona denunciata ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a sog- giornarvi e a esercitarvi un’attività lucrativa; d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto a un’autorità di vigilanza designata dalle leggi specifiche o all’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
2 Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.
Sezione 3: Trasmissione
Art. 8 Denuncia alle autorità di perseguimento penale 1 Sulla base delle informazioni raccolte, l’Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD.
2 Le comunicazioni o le denunce che non sono state trasmesse senza indugio alle
autorità di perseguimento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LRD possono essere trasmesse successivamente in qualsiasi momento se vi sono nuovi elementi in base ai quali l’Ufficio di comunicazione ha un sospetto fondato.
Art. 9 Informazione dell’intermediario finanziario
1 L’Ufficio di comunicazione può informare l’intermediario finanziario sui passi
intrapresi a condizione che circostanze particolari non vi si oppongano. 2 Se l’affare è stato trasmesso a un’autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all’intermediario finanziario senza una previa autorizza- zione da parte dell’autorità in questione.
Art. 10 Informazione delle autorità di vigilanza 1 L’Ufficio di comunicazione può informare le autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche e l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sui passi intrapresi se le denunce ai sensi dell’articolo 2 lettere b-d sono sporte da tali autorità. 2 Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l’Ufficio di
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comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni: a. il nome dell’intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione; b. la data della comunicazione; c. l’importo dei valori patrimoniali interessati; d. la natura e il genere di violazione degli obblighi; e. l’autorità di perseguimento penale adita. 3 L’Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.
Art. 11 Informazione spontanea delle autorità straniere 1 L’Ufficio di comunicazione può trasmettere spontaneamente alle autorità straniere qui di seguito informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro o di finanzia- mento del terrorismo, a condizione che non si tratti di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale, per aiutarle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di comunica- zione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 32 capoverso 2 LRD; b. autorità che assumono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condi- zione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC.
2 L’Ufficio di comunicazione informa la competente autorità di perseguimento
penale adita.
Capitolo 3: Cooperazione
Art. 12 Autorità nazionali 1 Sempre che siano necessarie all’adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione tratta le domande provenienti da: a. autorità federali e cantonali di perseguimento penale; b. autorità federali e cantonali di polizia; c. autorità di vigilanza designate da leggi specifiche secondo l’articolo 12 LRD; d. autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 Se è a conoscenza del fatto che un’autorità di perseguimento penale sta già condu- cendo un’inchiesta contro una o più persone menzionate nella domanda, l’Ufficio di comunicazione rinvia l’autorità richiedente all’autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.
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Art. 13 Autorità straniere 1 Sempre che ciò sia necessario all’ottenimento delle informazioni di cui ha bisogno, che non si tratti di dati relativi all’assistenza giudiziaria internazionale e che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia motivata, l’Ufficio di comunicazione può scambiare dati personali e informazioni con: a. autorità straniere che assolvono compiti analoghi a quelli dell’Ufficio di co- municazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’ar- ticolo 32 capoverso 2 LRD; b. autorità straniere che assolvono compiti di perseguimento penale e di poli- zia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all’articolo 13 ca- poverso 2 LUC. 2 Gli articoli 5-7 e 12 capoverso 2 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.
Capitolo 4: GEWA
Art. 14 Scopo L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione GEWA per: a. adempiere i suoi compiti legali d’informazione e di accertamento; b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, criminalità orga- nizzata e finanziamento del terrorismo; c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale; d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere; e. collaborare con le autorità di vigilanza designate dalle leggi specifiche e l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
Art. 15 Provenienza dei dati I dati memorizzati nel GEWA provengono da: a. comunicazioni e denunce secondo l’articolo 2; b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13; c. comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le inchieste condotte prima dell’apertura di un’inchiesta di polizia giudiziaria; d. comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l’articolo 29 capoverso 2 LRD; e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all’adempimento dei compiti legali dell’Ufficio di comunicazione;
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f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di appartenenza al- la criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo; g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclare de- naro, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziare il terrorismo; h. accertamenti effettuati dall’Ufficio di comunicazione stesso.
Art. 16 Dati trattati 1 In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, i dati trattati nel GEWA concer- nono: a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato di riciclaggio o di tentato riciclaggio di denaro; c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano atti preparatori del riciclaggio di denaro. 2 In materia di lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrori- smo, i dati trattati nel GEWA concernono: a. le transazioni finanziarie sospette; b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di appartenenza a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter op- pure di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies CP5; c. le persone nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano opera di un’organizzazione ai sensi della lettera b. 3 I terzi che non soddisfano le condizioni dei capoversi 1 e 2 possono essere registra- ti nel GEWA sempre che ciò serva a gli scopi di cui all’articolo 14.
Art. 17 Codificazione La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall’inizio alla fine.
Art. 18 Struttura
1 La struttura della banca dati GEWA è modulare. Essa comprende:
a. la gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi); b. la gestione degli altri affari; c. la gestione delle persone; d. la gestione degli intermediari finanziari;
5 RS 311.0
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e. la gestione delle operazioni; f. la gestione dei parametri; g. la valutazione; h. l’aggiornamento; i. la gestione degli utenti. 2 Il catalogo dei dati che possono essere trattati nel GEWA è oggetto dell’allegato 1.
Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento 1 La sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall’ordinanza del 26 settembre 20037 sull’in- formatica nell’Amministrazione federale. 2 L’Ufficio federale di polizia stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l’aggiornamento automatico del trattamento dei dati.
Art. 20 Accesso al GEWA
1 Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line:
a. le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale, i cui compiti legali consistono nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la crimi- nalità organizzata e il finanziamento del terrorismo nel quadro delle loro in- chieste preliminari e delle loro inchieste giudiziarie; b. il Servizio di analisi e prevenzione dell’Ufficio federale di polizia, per elabo- rare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo; c. l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, per control- lare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD; d. la Commissione federale delle banche, per controllare il rispetto degli obbli- ghi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a, b e d LRD; e. la Commissione federale delle case da gioco, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di de- naro da parte degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera e LRD;
6 RS 235.11 7 RS 172.010.58
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f. l’Ufficio federale delle assicurazioni private, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di de- naro da parte degli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera c LRD; g. l’Incaricato della protezione dei dati dell’Ufficio federale di polizia, per adempiere le sue funzioni di controllo; h. il responsabile del progetto e le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
2 I diritti d’accesso individuali sono disciplinati nell’allegato 2.
Art. 21 Finanziamento 1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al punto centrale di rac- cordo nei Cantoni.
2 I Cantoni assumono:
a. le spese d’acquisto e di manutenzione delle loro apparecchiature; b. le spese d’installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.
Art. 22 Requisiti tecnici I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono ai requisiti tecnici della Confederazione.
Capitolo 5: Dati statistici e rapporto annuale
Art. 23 1 Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità orga- nizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata: a. delle comunicazioni e denunce secondo l’articolo 2, che indichi il numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, i generi di rea- ti e le modalità di trattamento di tali informazioni; b. delle domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe, che indichi il numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda; c. della procedura successiva alle comunicazioni e denunce, che indichi il nu- mero delle denunce deferite all’autorità di perseguimento penale e l’esito della procedura.
2 L’Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale sui progressi compiuti
dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terro- rismo.
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Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati
Art. 24 Controllo I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all’Incaricato federale della protezione dei dati per l’esercizio delle loro funzioni di controllo.
Art. 25 Comunicazione di dati 1 All’atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sul- l’affidabilità e sull’attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltan- to allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscen- za delle restrizioni d’uso e del fatto che l’Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull’impiego di tali dati. 2 Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l’Ufficio di comunicazio- ne indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.
Art. 26 Restrizioni concernenti la comunicazione di dati
1 All’atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i
divieti di utilizzazione. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere ad autorità straniere dati concernenti richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammes- se provvisoriamente soltanto previa consultazione dell’Ufficio federale dei rifugiati.
2 L’Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora
interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.
Art. 27 Informazione delle persone interessate Il trattamento delle domande d’informazione concernenti i dati del GEWA è retto dall’articolo 14 LUC.
Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati
1 L’Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel GEWA per dieci anni
al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singo- larmente. 2 Se una persona figura in diverse registrazioni, l’Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all’ultima registrazione che la concerne.
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Art. 29 Consegna di dati e documenti all’Archivio federale La consegna di dati e documenti dell’Ufficio di comunicazione all’Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 19988 sull’archiviazione e dalle relative ordinanze d’esecuzione.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 30 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 16 marzo 19989 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è abrogata.
Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004 con effetto sino al 31 di- cembre 2006.
25 agosto 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 152.1 9 RU 1998 905, 2000 1369, 2002 96 111 4362, 2003 3687
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Allegato 1 (art. 18 cpv. 2)
Catalogo dei dati
A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi) Sottocategoria «intermediario finanziario»
1. Numero di riferimento
Sottocategoria «dati di base»
1. Numero della comunicazione o della denuncia (numerazione progressiva)
2. Data di comunicazione
3. Data di registrazione
4. Genere di comunicazione
5. Modo di trasmissione
6. Cantone
7. Stato dell’affare
8. Categoria
9. Motivo del sospetto
10. Data di stato dell’affare
11. Data di decisione
12. Fatti
13. Motivazione
14. Misure
15. Decisione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Sottocategoria «gestione dell’importo totale»
1. Importo
2. Valuta
3. Numero del conto
4. Tipo di beni
5. Osservazioni
6. Importo totale in franchi svizzeri
7. Importo confiscato in franchi svizzeri
Sottocategoria «persone coinvolte»
1. Ruolo
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2. Compiti (indicare la fonte delle informazioni)
3. Data
4. Osservazioni
Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente»
1. Abbreviazione (Zcode)
2. Cantone
3. Designazione
4. Indirizzo
5. Numero postale e località
6. Lingua di corrispondenza
Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale»
1. Data
2. Tipo di decisione
3. Testo
B. Gestione di altri casi
1. Numero del caso (numerazione progressiva)
2. Data di ricevimento
3. Data di registrazione
4. Categoria
5. Paese
6. Cantone
7. Riferimento
8. Osservazioni
C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche)
1. Numero della persona (numerazione progressiva)
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita
5. Sesso
6. Luogo d’origine
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7. Nazionalità
8. Professione
9. Indirizzo
10. Numero postale e località in Svizzera
11. Numero postale e località all’estero
12. Paese
13. Telefono
14. Fax
15. Indirizzo e-mail
16. Osservazioni
Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche)
1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita
Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche)
1. Numero della persona (numerazione progressiva)
2. Cognome
3. Settore
4. Indirizzo
5. Numero postale e località in Svizzera
6. Numero postale e località all’estero
7. Paese
8. Telefono
9. Fax
10. Indirizzo e-mail
11. Osservazioni
Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone)
1. Ruolo
2. Osservazioni
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D. Gestione degli intermediari finanziari
1. Numero dell’intermediario (numerazione progressiva)
2. Impresa
3. Categoria
4. Lingua di corrispondenza
5. Numero di licenza
6. Via
7. Numero postale e località
8. Cantone
9. Interlocutore
10. Telefono
11. Fax
12. Indirizzo e-mail
13. Osservazioni
E. Gestione delle operazioni
1. Cognome
2. Osservazioni
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Allegato 2 (art. 20 cpv. 2)
Diritti d’accesso al GEWA G = Get (visualizzare i dati) A = Add (visualizzare, introdurre, elaborare dati e cancellare i dati introdotti dall’unità amministrativa)
Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce Sottocategoria «intermediario finanziario» Numero di riferimento A – – G – – – – – – G – – – Sottocategoria «dati di base» Numero della comunicazione o della G – – G – – – – – – G – – – denuncia (numerazione progressiva) Data della comunicazione A – – G – – G G G G G – – – Data della registrazione A – – G – – – – – – G – – – Genere di comunicazione A – – G – – – – – – G – – – Modo di trasmissione A – – G – – – – – – G – – – Cantone A – – G – – – – – – G – – – Stato dell’affare A – – G – – – – – – G – – – Categoria A – – G – – – – – – G – – – Motivo del sospetto A – – G – – – – – – G – – –
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Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
Data dello stato dell’affare A – – G – – – – – – G – – – Data della decisione A – – G – – – – – – G – – – Fatti A – – G – – – – – – G – – – Motivazione A – – G – – – – – – G – – – Misure A – – G – – – – – – G – – – Decisione MROS A – – G – – – – – – G – – – Sottocategoria «gestione dell’importo totale» Importo A – – G – – G G G G G – – – Valuta A – – G – – G G G G G – – – Numero del conto A – – G – – – – – – G – – – Tipo di beni A – – G – – – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – – – G – – – Importo totale in franchi svizzeri A – – G – – G G G G G – – – Importo confiscato in franchi svizzeri A – – G – – – – – – G – – – Sottocategoria «persone coinvolte» Ruolo A – – G – – – – – – G – – – Compiti A – – G – – – – – – G – – – Data A – – G – – – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – – – G – – – Sottocategoria «autorità di persegui- mento penale competente» Abbreviazione A – – G – – – – – – G – – –
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Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
Cantone A – – G – – – – – – G – – – Designazione A – – G – – – – – – G – – – Indirizzo A – – G – – – – – – G – – – NPA e località A – – G – – – – – – G – – – Lingua di corrispondenza A – – G – – – – – – G – – – Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale» Data A – – G – – – – – – G – – – Tipo di decisione A – – G – – – – – – G – – – Testo A – – G – – – – – – G – – –
B. Gestione di altri casi Numero del caso (numerazione G – – G – – – – – – G – – – progressiva) Data di ricevimento A – – G – – – – – – G – – – Data di registrazione A – – G – – – – – – G – – – Categoria A – – G – – – – – – G – – – Paese A – – G – – – – – – G – – – Cantone A – – G – – – – – – G – – – Riferimento A – – G – – – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – – – G – – –
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Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
C. Gestione delle persone Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche) Numero della persona G – – G – – – – – – G – – – (numerazione progressiva) Cognome A G G G G G – – – – G G G G Nome A G G G G G – – – – G G G G Data di nascita A G G G G G – – – – G G G G Sesso A G G G G G – – – – G G G G Luogo di nascita A G G G G G – – – – G G G G Nazionalità A G G G G G – – – – G G G G Professione A G G G G G – – – – G G G G Indirizzo A G G G G G – – – – G G G G Numero postale e località in Svizzera A G G G G G – – – – G G G G Numero postale e località all’estero A G G G G G – – – – G G G G Paese A G G G G G – – – – G G G G Telefono A G G G G G – – – – G G G G Fax A G G G G G – – – – G G G G Indirizzo e-mail A G G G G G – – – – G G G G Osservazioni A – – G – – – – – – G – – –
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro RU 2004
Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche) Cognome A G G G G G G G G G Nome A G G G G G G G G G Data di nascita A G G G G G G G G G Sottocategoria «gestione delle perso- ne» (persone giuridiche) Numero della persona G – – G – – – – – – G – – – (numerazione progressiva) Cognome A G G G G G – – – – G G G G Settore A G G G G G – – – – G G G G Indirizzo A G G G G G – – – – G G G G Numero postale e località in Svizzera A G G G G G – – – – G G G G Numero postale e località all’estero A G G G G G – – – – G G G G Paese A G G G G G – – – – G G G G Telefono A G G G G G – – – – G G G G Fax A G G G G G – – – – G G G G Indirizzo e-mail A G G G G G – – – – G G G G Osservazioni A – – G – – – – – – G – – –
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro RU 2004
Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone) Ruolo A – – G – – – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – – – G – – –
D. Gestione degli intermediari finanziari Numero dell’intermediario G – – G – – – – – – G – – – (numerazione progressiva) Impresa A – – G – – G G G G G – – – Categoria A – – G – – G G G G G – – – Lingua di corrispondenza A – – G – – G G G G G – – – Numero di licenza A – – G – – – – – – G – – – Via A – – G – – G G G G G – – – Numero postale e località A – – G – – G G G G G – – – Cantone A – – G – – G G G G G – – – Interlocutore A – – G – – G G G G G – – – Telefono A – – G – – G G G G G – – – Fax A – – G – – G G G G G – – – Indirizzo e-mail A – – G – – G G G G G – – – Osservazioni A – – G – – – – – – G – – –
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro RU 2004
Campo di dati Confederazione Cantoni
FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC UGI CFB UFAP CFCG ACRD CSI- MPCan. UGICan. POCA MROS PGF SAP CPD DFGP
E. Gestione delle operazioni Cognome A – – G – – – – – – G – – – Osservazioni A – – G – – – – – – G – – –
Abbreviazioni: FEDPOL MROS Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro FEDPOL PGF Ufficio federale di polizia, Polizia giudiziaria federale FEDPOL SAP Ufficio federale di polizia, Servizio di analisi e prevenzione FEDPOL CPD Ufficio federale di polizia, Consulente per la protezione dei dati MPC Ministero pubblico della Confederazione UGI Ufficio dei giudici istruttori federali CFB Commissione federale delle banche CFCG Commissione federale delle case da gioco UFAP Ufficio federale delle assicurazioni private ACRD Autorità di controllo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro CSI-DFGP Centro del servizio informatico del DFGP MPCan Ministero pubblico cantonale UGICan Ufficio dei giudici istruttori cantonali POCA Autorità cantonali di polizia