AS 2004 4243
Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione
Correzione
Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione
del 30 aprile 2003 (RS 672.913.610; RU 2003 1337)
Art. 15 cpv. 2
Invece di: 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità americana.
Leggasi: 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità.
21 settembre 2004 Cancelleria federale
2004-1722 4243
Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera RU 2004 di doppia imposizione. Correzione