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AS 2004 4243

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Correzione

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

del 30 aprile 2003 (RS 672.913.610; RU 2003 1337)

Art. 15 cpv. 2

Invece di: 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità americana.

Leggasi: 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni constata per scritto il consenso e chiude la procedura con la trasmissione delle informazioni alla competente autorità.

21 settembre 2004 Cancelleria federale

2004-1722 4243

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera RU 2004 di doppia imposizione. Correzione

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