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AS 2004 4271

Ordinanza concernente la navigabilità degli aeromobili

Ordinanza concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Modifica del 20 settembre 2004

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)

Art. 10 cpv. 1 e 3 1 Gli aeromobili della categoria standard, come anche i loro motori e le loro eliche, devono di regola soddisfare le esigenze di navigabilità applicabili secondo JAR 21. Si tratta in particolare di JAR 22, 23, 25, 27 e 29. 3 L’Ufficio federale, fatte salve le norme JAR 21, può riconoscere esigenze di navi- gabilità estere e le può integrare con esigenze supplementari. Esigenze di navigabili- tà estere sono, in particolare, CS2 22, 23, 25, 27, 29 come pure FAR3 23, 25, 27 e 29.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

20 settembre 2004 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

1 RS 748.215.1 2 CS = Certification Specification: esigenze di navigabilità dell’EASA (European Aviation Safety Agency)

3 FAR = Federal Aviation Regulation: esigenze della FAA (Federal Aviation

Administration)

2004-1599 4271

Navigabilità degli aeromobili RU 2004

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