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AS 2004 4273

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DATEC sulle tasse amministrative nel settore

Modifica del 21 settembre 2004

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 22 dicembre 19971 sulle tasse amministrative nel set- tore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 1 cpv. 2–4 2 Per i suoi atti amministrativi, l’autorità competente riscuote una tassa calcolata in funzione del tempo impiegato in base ad una tariffa oraria di 260 franchi. Sono fatte salve le disposizioni speciali. 3 Se la tassa amministrativa ammonta ad una somma trascurabile, l’autorità compe- tente può rinunciare a riscuoterla.

4 L’autorità competente può riscuotere acconti per un massimo di due anni. Dopo

aver fissato definitivamente la tassa amministrativa dovuta, essa computa gli acconti e richiede o rimborsa il saldo rimanente.

Art. 2 cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per servizi di telecomunicazione, l’autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa ammini- strativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 3 rubrica e cpv. 2–3 Concessioni per il servizio universale 2 Per la sorveglianza della concessione, l’Ufficio federale riscuote una tassa ammini- strativa annua di 200 000 franchi. In caso di rilascio di più concessioni per il servizio universale, la tassa amministrativa annua ammonta a 100 000 franchi per concessio-

1 RS 784.106.12

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nario, alla quale si aggiunge una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato. 3 Per la modifica e l’annullamento della concessione, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 3b e 3c Concerne soltanto il testo francese

Art. 3d Decisioni relative alla localizzazione delle chiamate d’emergenza Per una decisione relativa alla designazione di numeri per i quali deve essere garan- tita la localizzazione delle chiamate d’emergenza (art. 28 cpv. 3 dell’O del 31 ott. 20012 sui servizi di telecomunicazione), l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 4 cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per l’utilizzo di collegamenti in ponte radio, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 4a cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per reti locali senza filo (Wireless Local Loop, WLL), l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impie- gato.

Art. 5 rubrica e cpv. 6 Concerne soltanto il testo francese

Art. 5 cpv. 2 2 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per servizi di telecomunicazione mobili, di una concessione per servizi di radiochiamata o per la fornitura di servizi di radiocomunicazione mediante ripetitore autonomo, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di

260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

2 RS 784.101.1

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Art. 6 cpv. 1 e 3 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per servizi di telecomunicazione via satellite, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. 3 Nel caso di un canale con una larghezza di banda ad alta frequenza pari a un multi- plo di 100 kHz, le tasse amministrative secondo il capoverso 2 sono moltiplicate per lo stesso coefficiente.

Art. 6b cpv. 1 1 Per il rilascio, la modifica o l’annullamento di una concessione per servizi di radiocomunicazione su onde corte, l’autorità concedente riscuote dal concessionario una tassa amministrativa minima di 260 franchi, calcolata secondo il tempo impie- gato.

Art. 7 Le tasse amministrative riscosse nell’ambito di una procedura di vendita all’asta secondo l’articolo 39 capoverso 3 LTC non coprono la sorveglianza, la modifica e l’annullamento della concessione, la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, nonché le posizioni orbitali di satelliti.

Titolo dopo l’art. 9a Sezione 3: Altre decisioni

Art. 9b Per le sue decisioni in materia di rifiuto d’attribuire o di modificare le concessioni, l’autorità concedente riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 10 cpv. 3 3 Per il controllo e il controllo ulteriore di un impianto del servizio radio telefonico renano, il concessionario deve pagare una tassa di 250 franchi.

Art. 12 cpv. 6 Concerne soltanto il testo francese

Art. 19 rubrica Concessioni per le radiocomunicazioni ad uso generale

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Art. 19a rubrica Concerne soltanto il testo francese

Art. 19a cpv. 2 2 Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per la registrazione di un radiofaro d’emergenza utilizzato in mare, se quest’ultimo è parte integrante di una concessio- ne per radiocomunicazioni a scopo professionale per un impianto di radiocomunica- zione marittima.

Titolo prima dell’art. 19b Sezione 3: Altre decisioni

Art. 19b Per le sue decisioni in materia di tasse eluse, di rifiuto d’attribuire o modificare la concessione e di annullamento della concessione, l’Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

Titolo prima dell’art. 19c

Capitolo 4: Elementi d’indirizzo

Art. 19c Assoggettamento 1 L’assoggettamento al pagamento della tassa amministrativa scade l’ultimo giorno del mese in cui: a. una decisione di revoca di un’attribuzione di elementi d’indirizzo cresce in giudicato; b. il titolare restituisce volontariamente i suoi elementi d’indirizzo.

2 Le tasse amministrative annue riscosse anticipatamente non sono rimborsate

in caso di revoca degli elementi d’indirizzo giusta gli articoli 11 capoverso 1 lette- re b–d e 24 capoversi 8 e 8bis dell’ordinanza del 6 ottobre 19973 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 19d Riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo Per la riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo in casi eccezionali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 6 ottobre 19974 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato, se le

3 RS 784.104 4 RS 784.104

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tasse amministrative minime calcolate conformemente alle disposizioni del presente capitolo risultano eccessive.

Art. 19e Rifiuto d’attribuzione Per le sue decisioni in materia di rifiuto d’attribuzione di elementi d’indirizzo, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 21a cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 29 rubrica e cpv. 1–3 Identificatore d’oggetto 1 Per l’attribuzione di un identificatore d’oggetto, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. 2 Per la gestione di un identificatore d’oggetto, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa annua di 100 franchi. 3 Per la revoca di un identificatore d’oggetto, esso riscuote dal titolare una tassa amministrativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 31 e 32 Concerne soltanto il testo francese

Art. 34 rubrica e cpv. 1–3 Codice d’esercente 1 Per l’attribuzione di un codice d’esercente, l’Ufficio federale riscuote dal richie- dente una tassa amministrativa minima di 520 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato. 2 Per la gestione di un codice d’esercente, esso riscuote dal titolare una tassa ammi- nistrativa annua di 100 franchi. 3 Per la revoca di un codice d’esercente, esso riscuote dal titolare una tassa ammini- strativa, calcolata secondo il tempo impiegato.

Art. 35 rubrica Omologazione d’impianti di telecomunicazione

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Art. 36 Notifica degli impianti di radiocomunicazione Per la notifica di un impianto di radiocomunicazione, l’Ufficio federale riscuote dall’autore della notifica una tassa amministrativa di 300 franchi per impianto.

Art. 38 Autorizzazione di prova Per l’autorizzazione d’installazione e d’esercizio di un impianto collegato per filo a scopo di prova tecnica, l’Ufficio federale riscuote dal richiedente una tassa ammini- strativa minima di 130 franchi, calcolata secondo il tempo impiegato.

Titolo prima dell’art. 45a Capitolo 5a: Informazioni e altri atti amministrativi

Art. 45a cpv. 1 lett. d 1 L’Ufficio federale può riscuotere tasse amministrative, calcolate secondo il tempo impiegato, per: d. altre prestazioni, in particolare concernenti la consultazione di documenti e l’obbligo d’informazione giusta l’articolo 13 LTC.

Art. 48 Disposizione transitoria I concessionari che secondo l’articolo 6 capoversi 2 e 3 devono versare una tassa amministrativa, pagano la metà delle tasse ordinarie entro il 31 dicembre 2004.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2004.

21 settembre 2004 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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