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AS 2004 4307

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Traduzione1

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Concluso a Strasburgo il 18 dicembre 1997 Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 20032 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 18 giugno 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2004

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell’intento di facilitare l’applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 19833 a Strasburgo (di seguito: «la Con- venzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinseri- mento sociale dei condannati; consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini; considerato che è altresì opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali 1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpre- tati ai sensi della Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono

compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 2 Persone evase dallo Stato di condanna 1. Quando un cittadino di una Parte, che è stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un’altra Parte, tenta di sottrarsi all’esecuzione o alla continuazione dell’esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna può chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell’esecuzione di detta condanna. 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all’arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura

RS 0.343.1

1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2004 4307).

2 RU 2004 4161 3 RS 0.343

2001-2735 4307

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idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazio- ni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della Convenzione. L’arresto a tale titolo del condannato non può comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso. 3. Per il trasferimento dell’esecuzione non è necessario il consenso del condannato.

Art. 3 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d’esecuzione può, fatta salva l’ap- plicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasfe- rimento di un condannato senza il consenso di quest’ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla fron- tiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. 2. Lo Stato d’esecuzione dà il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato. 3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d’esecuzione: a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo even- tuale trasferimento, e b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Sta- to di condanna. 4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad ecce- zione dei seguenti casi: a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudizia- rio contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l’estradizione confor- memente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l’estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell’entità della pena; b) quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il ter- ritorio dello Stato d’esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato. 5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d’esecu- zione può adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi

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compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione. 6. Ogni Stato contraente può, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segreta- rio Generale del Consiglio d’Europa, indicare che non procederà all’esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio

d’Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamen- te ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accetta- zione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo stru- mento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Per ogni Stato firmatario che depositerà successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del depo- sito.

Art. 5 Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente

Protocollo dopo la sua entrata in vigore. 2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 6 Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello stru-

mento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. 2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo

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giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 7 Applicazione temporale Il presente Protocollo è applicabile all’esecuzione delle condanne pronunciate ante- riormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 8 Denuncia 1. Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Protocol- lo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale. 3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l’esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizio- ni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.

4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente

Protocollo.

Art. 9 Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione: a) tutte le firme; b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione; c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso; d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione del protocollo il 1° ottobre 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Austria 7 dicembre 2000 1° aprile 2001 Bulgaria 30 marzo 2004 1° luglio 2004 Cipro 1° giugno 2001 1° ottobre 2001 Danimarca* 10 settembre 2001 1° gennaio 2002 Estonia 27 ottobre 1999 1° giugno 2000 Finlandia 3 aprile 2001 1° agosto 2001 Georgia 13 aprile 2000 1° agosto 2000 Islanda 25 maggio 2000 1° settembre 2000 Liechtenstein 13 maggio 2003 1° settembre 2003 Lituania 31 gennaio 2001 1° maggio 2001 Lussemburgo 15 luglio 2003 1° novembre 2003 Macedonia 28 luglio 1999 1° giugno 2000 Malta 26 novembre 2003 1° marzo 2004 Moldova* 12 maggio 2004 1° settembre 2004 Norvegia 25 settembre 2000 1° gennaio 2001 Paesi Bassi* 18 giugno 2002 1° ottobre 2002 Polonia 1° febbraio 2000 1° giugno 2000 Repubblica Ceca 2 ottobre 2002 1° febbraio 2003 Romania* 7 dicembre 2001 1° aprile 2002 San Marino 25 giugno 2004 1° ottobre 2004 Serbia e Montenegro 30 settembre 2002 A 1° gennaio 2003 Svezia 24 novembre 2000 1° marzo 2001 Svizzera 18 giugno 2004 1° ottobre 2004 Ucraina 1° luglio 2003 1° novembre 2003 Ungheria 4 maggio 2001 1° settembre 2001 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni, a eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali,

3003 Berna.