AS 2004 4319
Ordinanza concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l’Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo (OACMIL)
del 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la formazione di base, il perfezionamento e la formazione supplementare degli ufficiali di professione presso l’Accademia militare (ACMIL).
Art. 2 Accademia militare
1 L’ACMIL è il centro di competenza svizzero per le scienze militari. È un’unità
organizzativa del comando dell’Istruzione superiore dei quadri dell’esercito (ISQ) in seno all’Aggruppamento Difesa del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport (DDPS). 2 L’ACMIL collabora con il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) per il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione, il corso di master e gli studi postuniversitari.
Art. 3 Svolgimento della formazione 1 La formazione si svolge presso l’ACMIL e il PFZ nonché presso istituzioni esterne svizzere ed estere.
2 Il DDPS e il PFZ disciplinano in una convenzione sulle prestazioni le modalità
della collaborazione e l’indennizzo delle prestazioni reciproche.
RS 414.131.1 1 RS 510.10
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Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo RU 2004
Art. 4 Ammissione 1 Le condizioni d’ammissione degli ufficiali di professione al ciclo di studi di bache- lor per ufficiali di professione si fondano sull’ordinanza del 10 settembre 20022 sull’ammissione al Politecnico federale di Zurigo.
2 IlDDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza
l’ammissione di militari stranieri ai corsi che si svolgono presso l’ACMIL. 3 L’ACMIL può escludere la partecipazione di militari stranieri a determinate attivi- tà formative.
Sezione 2: Formazione
Art. 5 Obiettivo La formazione è segnatamente finalizzata ad abilitare gli ufficiali di professione a: a. assumere funzioni di comando in Svizzera e all’estero; b. insegnare in qualità di istruttori ed educatori; c. operare in qualità di specialisti in scienze militari; d. prendere posizione, in quanto quadri con una solida cultura generale, anche in merito a problemi di carattere non militare.
Art. 6 Ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione 1 Gli ufficiali di professione assolvono il ciclo di studi triennale di bachelor per ufficiali di professione presso il PFZ e si sottopongono alle corrispondenti verifiche delle prestazioni. 2 Per il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione, l’ACMIL offre, d’intesa con il PFZ, un insegnamento negli ambiti seguenti: a. condotta delle persone e comunicazione; b. strategia; c. storia militare; d. sociologia militare; e. psicologia e pedagogia militari; f. lingue. 3 L’ACMIL, d’intesa con il PFZ, organizza il semestre di stage pratico e le corri- spondenti verifiche delle prestazioni.
2 RS 414.131.52
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Art. 7 Corso di master e studi postuniversitari L’ACMIL può partecipare a un corso di master e a studi postuniversitari in materia di politica di sicurezza presso il PFZ.
Art. 8 Corso di diploma 1 L’ACMIL organizza un corso di diploma della durata di un anno per gli ufficiali di professione che sono già titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuto dallo Stato.
2 Il corso di diploma si conclude con un lavoro di diploma e l’esame di diploma.
Art. 9 Formazione supplementare e perfezionamento
1 L’ACMIL organizza corsi di formazione supplementare per ufficiali di profes-
sione.
2 L’ACMIL può organizzare corsi di perfezionamento per ufficiali di professione.
Art. 10 Altri corsi L’ACMIL può organizzare altri corsi.
Art. 11 Partecipazione all’insegnamento e computo dei periodi di studio 1 La partecipazione a tutte le attività formative che fanno parte dell’insegnamento è obbligatoria. 2 Le assenze necessitano dell’autorizzazione del direttore dell’ACMIL. Sono eccet- tuate le assenze dovute ai servizi di perfezionamento ordinari. 3 Per il computo dei periodi di studio al PFZ, gli ufficiali di professione sono assog- gettati alle regolamentazioni di quest’ultimo.
Art. 12 Corpo insegnante
1 Il corpo insegnante dell’ACMIL comprende:
a. il direttore e il vicedirettore; b. gli insegnanti permanenti dell’ACMIL; c. gli assistenti; d. i comandanti di corso e gli insegnanti specialisti dell’ACMIL.
2 Prima della nomina dei propri insegnanti, l’ACMIL consulta il PFZ.
3 In occasione del conferimento di mandati d’insegnamento nel settore delle scienze militari, il PFZ tiene in considerazione gli insegnanti dell’ACMIL.
4 L’ACMIL può far capo regolarmente ad altri relatori per l’insegnamento.
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Art. 13 Diritto disciplinare, diritto penale e diritto penale disciplinare Per la formazione che vi seguono, gli ufficiali di professione sono assoggettati negli affari scolastici al diritto disciplinare del PFZ. Sono fatti salvi il diritto penale e il diritto penale disciplinare militari nonché il diritto disciplinare conformemente al diritto in materia di personale federale.
Sezione 3: Diplomi e certificati
Art. 14 1 Chi conclude con successo il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione riceve un diploma con la designazione «Bachelor of Arts PFZ in scienze politiche» e un diploma di ufficiale di professione firmato dal capo dell’esercito e dal direttore dell’ACMIL. 2 Chi conclude con successo il corso di diploma riceve il diploma federale di ufficia- le di professione firmato dal capo dell’esercito e dal direttore dell’ACMIL.
3 Il direttore dell’ACMIL può rilasciare certificati per gli altri corsi.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione Il DDPS emana le disposizioni esecutive necessarie.
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 maggio 19933 concernente la Scuola militare superiore è abro- gata.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.
24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1993 1840
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