AS 2004 433
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Modifica del 19 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’Ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 3 lett. b Abrogata
Art. 9 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è l’autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti: a. proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici; b. salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera; c. lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione; d. proteggere autorità, istituzioni, edifici e informazioni posti sotto la responsa- bilità della Confederazione nonché persone, edifici e beni per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico; e. intrattenere e potenziare i contatti con le autorità estere e internazionali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale.
2 Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:
a. attua misure volte a tutelare la sicurezza interna, per quanto tali compiti rien- trino nelle competenze della Confederazione, e dirige a tal fine
1. il Centro di analisi per questioni nell’ambito della sicurezza interna,
2. il Centro federale di situazione;
1 RS 172.213.1
2003-0133 433
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b. è l’autorità di polizia giudiziaria della Confederazione; c. coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali; d. dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazio- nale e internazionale; e. garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali; f. fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l’ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere; g. garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e colla- bora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell’organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità; h. dirige il Servizio federale di sicurezza.
Art. 10 Compiti speciali
1 Fedpol dirige:
a. gli Uffici centrali seguenti:
1. armi2,
2. materiale nucleare,
3. materiale bellico,
4. esplosivi e pirotecnica;
b. il Servizio informazione sul controllo dei beni; c. l’Ufficio centrale nazionale INTERPOL; d. una Centrale operativa ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette; e. il Centro audizioni della Confederazione; f. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro; g. il Servizio di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l’individuazione dell’abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d’indagine e l’analisi della criminalità su Internet. 2 Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interessati e a questo scopo dirige il relativo ufficio centrale.
2 Art. 39 della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54).
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3 Fattesalve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell’ambito dei documenti d’identità e di legittimazione.
4 Adempie compiti in materia di polizia degli stranieri connessi alla sicurezza
interna. 5 Coordina le misure per prevenire i reati a bordo di aerei svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale, dirige la formazione degli addetti alla sicurezza e determina il loro impiego nel traffico aereo. 6 Illustra la situazione della sicurezza e assicura la prontezza d’intervento permanen- te dei suoi stati maggiori di crisi. 7 Assicura la prontezza d’intervento permanente dello Stato maggiore Presa d’ostag- gi e ricatto e, in caso d’intervento, ne dirige il nucleo operativo.
8 Gestisce i sistemi d’informazione nei settori della polizia, del perseguimento
penale e della sicurezza interna. 9 D’intesa con il DFAE, organizza e coordina le operazioni di polizia all’estero per promuovere la pace e rafforzare il rispetto dei diritti umani. 10 Tratta questioni e domande d’informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazio- nali.
Art. 11 Competenze speciali 1 Fedpol è competente per pronunciare divieti d’entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che compromettono la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consul- tazione del DFAE, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale3 al Dipartimento; quest’ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale. 2 Dirige, in Svizzera e all’estero, le ricerche di persone e di cose nonché di persone scomparse. 3 È l’autorità di decisione per i documenti d’identità richiesti all’estero secondo la legge del 22 giugno 20014 sui documenti d’identità.
Art. 14 cpv. 2 2 È autorizzato a interporre ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni cantona- li di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 2.
3 RS 101 4 RS 143.1
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Art. 24 cpv. 2 2 È autorizzato a interporre ricorso di diritto amministrativo contro decisioni canto- nali di ultima istanza nell’ambito di misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (art. 13a–13e LDDS).
Art. 26 lett. b–d Al MPC competono le decisioni amministrative seguenti: b. abrogata c. abrogata d. decisione circa l’autorizzazione di perseguire penalmente funzionari federa- li, nella misura in cui tale decisione sia delegata al MPC dall’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 30 dicembre 19585 concernente la legge sulla responsabilità;
II
Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III La presente modifica entra in vigore il 1º febbraio 2004.
19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 170.321
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 30 dicembre 19586 concernente la legge
sulla responsabilità
Art. 7 cpv. 1 primo periodo e lett. a, b ed e 1 Il Ministero pubblico della Confederazione è competente per autorizzare il perse- guimento penale di funzionari federali (art. 15 della legge). ... a. abrogata b. abrogata e. abrogata
2. Ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
Titolo prima dell’art. 31 Sezione 2: Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali
Art. 31 cpv. 1bis e 3 1bis L’Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 19958 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.
3 Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai
dipartimenti cointeressati.
6 RS 170.321 7 RS 172.010.1 8 RS 351.20
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3. Regolamento del 22 febbraio 19109 per il registro fondiario
Art. 104a cpv. 1 1 L’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario esercita l’alta vigilanza in materia di registro fondiario. In quest’ambito può in particolare autonomamente: a. emanare istruzioni all’attenzione degli ufficiali cantonali del registro fondia- rio e delle autorità di vigilanza per l’impianto dei registri fondiari, il differi- mento della loro introduzione, le istituzioni sostitutive e la tenuta del registro fondiario; il Dipartimento federale di giustizia e polizia può riservarsi deci- sioni importanti; b. elaborare modelli per la tenuta del registro fondiario (foglio del libro mastro, cartella ipotecaria, ecc.) e un catalogo dei dati per la tenuta del registro fon- diario mediante elaborazione elettronica dei dati (art. 111 segg.); c. emanare istruzioni per l’esecuzione del presente regolamento e per l’epura- zione dei diritti reali; d. procedere a ispezioni degli uffici del registro fondiario; e. assumere i compiti speciali previsti dal capitolo XIII nei confronti dei Can- toni che tengono il registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati.
4. Ordinanza del 7 giugno 193710 sul registro di commercio
Art. 4 cpv. 3 3 L’Ufficio federale del registro di commercio può impartire all’attenzione delle autorità cantonali istruzioni vincolanti di carattere generale in materia di registro di commercio.
9 RS 211.432.1 10 RS 221.411
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