AS 2004 4369
Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Modifica del 24 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 56 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.301
2004-1750 4369
Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2004 i superstiti e l’invalidità
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