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AS 2004 4369

Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)

Modifica del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 gennaio 19711 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 56 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.301

2004-1750 4369

Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, RU 2004 i superstiti e l’invalidità

4370

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