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AS 2004 4371

Ordinanza 05 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 10 capoverso 1bis della legge federale del 19 marzo 19651 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capo- verso 1 lettera a LPC sono aumentati come segue: a. per le persone sole, a 16 040 franchi al minimo e a 17 640 franchi al massi- mo; b. per i coniugi, a 24 060 franchi al minimo e a 26 460 franchi al massimo; c. per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8425 franchi al minimo e a 9225 franchi al massimo.

Art. 2 Modifica del diritto vigente L’ordinanza 03 del 20 settembre 20022 sull’adeguamento delle prestazioni comple- mentari all’AVS/AI è modificata come segue:

Art. 1 Abrogato

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

24 settembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 831.309

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