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AS 2004 4377

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)

Modifica 24 settembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno è modi- ficata come segue:

Art. 23a cpv. 1 1 Il contributo riscosso sul reddito di un’attività lucrativa è dello 0,3 per cento. Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2 i contributi sono calcola- ti come segue:

Reddito annuo proveniente da un’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito di almeno ma inferiore a fr. fr.

8 500 15 900 0,162 15 900 20 100 0,165 20 100 22 200 0,169 22 200 24 300 0,173 24 300 26 400 0,177 26 400 28 500 0,181 28 500 30 600 0,188 30 600 32 700 0,196 32 700 34 800 0,204 34 800 36 900 0,212 36 900 39 000 0,219 39 000 41 100 0,227 41 100 43 200 0,238 43 200 45 300 0,250 45 300 47 400 0,262 47 400 49 500 0,273 49 500 51 600 0,285