AS 2004 4387
Legge federale che proroga il decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina
Legge federale che proroga il decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina
del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20021, decreta:
Art. 1 Il decreto federale del 9 ottobre 19982 concernente la prescrizione medica di eroina è prorogato fino all’entrata in vigore della revisione della legge federale del 3 ottobre
19513 sugli stupefacenti, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009.
Art. 2
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 20034. 2 Conformemente al suo articolo 2, capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
10 ottobre 2003 Cancelleria federale
1 FF 2002 5223 2 RU 1998 2293 3 RS 812.121 4 FF 2003 3886
2002-0690 4387
Proroga il decreto federale concernente la prescrizione medica di eroina. LF RU 2004