AS 2004 439
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
Ordinanza sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri)
del 19 dicembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6a e 15 capoverso 6 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 4 capoverso 5 e 8 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; visti gli articoli 71 capoverso 2 e 75 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici; visti gli articoli 63 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione materiale La presente ordinanza si applica: a. alla Posta Svizzera, alle Ferrovie federali svizzere nonché alle imprese e agli istituti della Confederazione soggetti alla LPers in qualità di unità ammini- strative decentralizzate; b. all’Istituto federale della proprietà intellettuale; c. a Swissmedic; d. all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).
Art. 2 Campo d’applicazione personale 1 La presente ordinanza si applica ai membri di direzione e al personale retribuito con importi paragonabili. Di seguito, per quadri superiori s’intendono ambedue queste categorie di personale.
RS 172.220.12
2003-2749 439
Ordinanza sulla retribuzione dei quadri RU 2004
2 La presente ordinanza si applica anche agli organi direttivi superiori responsabili della condotta strategica e della vigilanza aziendale.
Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro
Art. 3 Retribuzione
1 La retribuzione dei quadri superiori comprende lo stipendio lordo ai sensi del
capoverso 2 e le prestazioni accessorie lorde ai sensi dell’articolo 5.
2 Lo stipendio è composto di:
a. componenti fisse per la funzione e di componenti legate alle prestazioni for- nite nel corso dell’anno; b. prestazioni in denaro uniche per indennizzare compiti e impieghi particolari; c. prestazioni in denaro particolari motivate dalla funzione o dal mercato del lavoro.
Art. 4 Onorario 1 Per onorario s’intendono le prestazioni in denaro versate ai membri degli organi direttivi superiori per lo svolgimento dei loro compiti. 2 L’onorario può essere completato con prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 5.
Art. 5 Prestazioni accessorie Per prestazioni accessorie s’intendono tutte le prestazioni in denaro ottenute in aggiunta allo stipendio o all’onorario, come le indennità speciali, i contributi forfet- tari alle spese e alla rappresentanza, i premi forfettari di prestazione e le provvigioni nonché le prestazioni in natura importanti e i vantaggi materiali come il diritto di utilizzare veicoli di servizio a scopo privato e l’assunzione o l’indennizzo indiretto di determinate spese.
Art. 6 Altre condizioni contrattuali Fra le altre condizioni contrattuali figurano in particolare pattuizioni su: a. genere e portata dei piani di previdenza e sulla partecipazione del datore di lavoro e del lavoratore ai contributi; b. eventuali indennità di partenza; c. termini di disdetta.
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Sezione 3: Principi per la determinazione delle prestazioni e per la cessione di entrate accessorie
Art. 7 Retribuzione e altre condizioni contrattuali Per fissare la retribuzione e definire le altre condizioni contrattuali le imprese e gli istituti tengono conto in particolare: a. dei rischi aziendali; b. delle dimensioni dell’azienda; c. della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali in uso nel ramo inte- ressato; d. della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali per le funzioni superio- ri dei quadri della Confederazione.
Art. 8 Provvigioni Le provvigioni sono calcolate di regola in funzione del risultato medio conseguito sull’arco di almeno due anni e aumentano o diminuiscono in maniera corrisponden- te. Per valutarle si applicano criteri finanziari e qualitativi.
Art. 9 Prestazioni alla previdenza professionale 1 Per quanto concerne la previdenza professionale, viene assicurato secondo il pri- mato delle prestazioni l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, moltiplicato per 2,5. 2 Il datore di lavoro non si assume di regola prestazioni d’entrata o prestazioni supplementari di riscatto per la previdenza professionale. Se in singoli casi l’assunzione di prestazioni è necessaria, esso vi partecipa al massimo per la metà. 3 L’articolo 7 della legge del 17 dicembre 19936 sul libero passaggio è in ogni caso applicabile.
Art. 10 Termine di disdetta e prestazioni d’uscita
1 Il termine di disdetta è di un anno al massimo.
2 Di regola non sono previste indennità di partenza.
5 RS 831.40 6 RS 831.42
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3 Se in casi eccezionali si giustifica un’indennità di partenza, per calcolarla occorre considerare le ragioni dell’uscita, l’età, la situazione professionale e personale nonché la durata dell’impiego. Se durante il termine di disdetta la persona interessata è stata dispensata da altre prestazioni lavorative, la durata della dispensa dal lavoro è tenuta in considerazione nel calcolo dell’indennità di partenza. 4 Le provvigioni possono essere versate soltanto se la partenza avviene senza colpa.
Art. 11 Occupazioni accessorie
1 Per occupazioni accessorie s’intendono in particolare:
a. l’esercizio di un mandato politico; b. l’appartenenza a organi direttivi superiori di altre imprese e istituti di diritto pubblico o privato; c. l’esercizio di un’attività di consulenza. 2 I membri dei quadri superiori comunicano all’autorità superiore la prevista assun- zione di occupazioni accessorie remunerate ai sensi del capoverso 1. Se l’organo direttivo superiore ritiene che l’occupazione accessoria possa ridurre la capacità di rendimento ai sensi del capoverso 3 o condurre a conflitti di interesse ai sensi del capoverso 4, inoltra la comunicazione al Dipartimento competente. Quest’ultimo valuta se è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio federale.
3 La capacità di rendimento è considerata ridotta se il tempo complessivamente
dedicato all’attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno. L’organo direttivo superiore può emanare disposizioni restrittive. 4 L’ammissibilità di occupazioni accessorie esercitate nello stesso ramo o in uno affine oppure che possono condurre a una relazione d’affari o a una partecipazione dirette deve essere valutata in modo più dettagliato. 5 La parte di reddito da attività accessorie che supera il 30 per cento della retribuzio- ne va consegnata al datore di lavoro. Quest’ultimo può rinunciarvi interamente o parzialmente se l’attività accessoria è motivata da un evidente interesse del datore di lavoro.
Art. 12 Consultazione del Consiglio federale In casi motivati, il DFF può incaricare i Dipartimenti di sottoporre per consultazione al Consiglio federale determinate condizioni contrattuali.
Sezione 4: Rapporto e pubblicazione
Art. 13 Rapporto
1 Le imprese e gli istituti presentano annualmente ai Dipartimenti competenti a
destinazione del Consiglio federale e della Delegazione delle finanze un rapporto in forma standardizzata sull’applicazione della presente ordinanza.
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2 I rapporti indicano in particolare la somma complessiva degli onorari e delle pre- stazioni accessorie versati all’organo direttivo superiore, la somma complessiva delle retribuzioni, le altre condizioni contrattuali e le occupazioni accessorie autoriz- zate dal Consiglio federale. Le prestazioni alla presidenza dell’organo direttivo superiore e al presidente della direzione vanno esposte separatamente. I dati concer- nenti le prestazioni sono suddivisi in stipendio, onorario, provvigioni e altre presta- zioni accessorie.
3 Il DFF disciplina la struttura dei rapporti e ne coordina la presentazione.
Art. 14 Pubblicazione 1 Le aziende e gli istituti pubblicano le informazioni di cui all’articolo 13 capover- so 2 nel loro rapporto annuale o in un organo d’informazione equivalente. Commen- tano i dati che si scostano da quelli dell’anno precedente. 2 Le funzioni superiori dei quadri dell’Amministrazione federale ai sensi dell’arti- colo 15 capoverso 6 sono equiparate alle funzioni inserite nelle classi di stipen- dio 34–38. 3 Su richiesta, devono essere rese note le seguenti componenti versate alle funzioni superiori dei quadri: a. indennità di residenza ai sensi dell’articolo 43 OPers7; b. indennità di funzione ai sensi dell’articolo 46 OPers; c. indennità speciali ai sensi dell’articolo 48 OPers; d. indennità in funzione del mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 50 OPers.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione I Dipartimenti competenti in materia provvedono all’osservanza della presente ordinanza.
Art. 16 Disposizione transitoria Le condizioni contrattuali che si discostano dalla presente ordinanza vanno adeguate entro il 31 dicembre 2004.
7 RS 172.220.111.3
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Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.
19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz