AS 2004 4393
AS 2004 4393
Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
Modifica del 12 ottobre 2004
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata come segue:
Art. 4 lett. a L’avente diritto notifica la sua prestazione all’interno del Paese secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a OIEVFF entro i seguenti termini: a. pomodori, cetrioli, piante di cipolle e cicoria Witloof ritirati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio del periodo di contingente;
Art. 5 Termine per l’inoltro di contratti di compra-vendita I contratti di compra-vendita secondo l’articolo 14 capoverso 4 lettera b OIEVFF devono essere inoltrati entro il 31 marzo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2004.
12 ottobre 2004 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.121.100
2004-1900 4393
Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF RU 2004