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AS 2004 4483

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi due anni di studio alla facoltà di medicina dell'Università di Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo

del 21 ottobre 2004

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame

(modulo speciale) applicato ai primi due anni di studio della medicina umana e della medicina dentaria alla facoltà di medicina dell’Università di Zurigo (Facoltà). 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici.

Sezione 2: Programma e struttura dello studio

Art. 2 Programma dello studio 1 Nel primo anno di studio sono trasmesse le conoscenze, le tecniche e le capacità relative ai fondamenti delle scienze umane e naturali della medicina. 2 Nel secondo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina e le tecniche mediche fondamentali. È introdotta segnatamente la metodologia della ricerca medica e del colloquio del medico con il paziente e si tengono corsi in cui si svolgono esami clinici su persone sane.

Art. 3 Studio di base e studio complementare

1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

RS 811.112.243

2004-1101 4483

Sperimentazione di un modello speciale d'insegnamento e di esame alla RU 2004

3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del

quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi (materie obbligatorie a scelta).

Sezione 3: Ordinamento degli esami

Art. 4 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all’inizio dell’anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell’insegnamento determinanti per le singole prove d’esame; b. i corsi d’insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomi- tanti; c. l’offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli stu- denti devono scegliere; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; e. le condizioni per l’attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti neces- sari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d’esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all’interno di una singola prova d’esame; j. le date riservate alla ripetizione di prove d’esame non superate o al prose- guimento di prove d’esame interrotte prima dell’inizio del nuovo anno di studio.

Art. 5 Ammissione alle verifiche delle prestazioni

1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni gli studenti che:

a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare; b. si sono sottoposti a eventuali test di verifica prescritti, svolti in concomitan- za con l’insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed. 2 L’ammissione alle verifiche delle prestazioni al termine dell’anno di studio avvie- ne indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell’anno.

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3 Alle verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio sono inoltre ammessi gli studenti che: a. nel corso del primo anno di studio hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni e conseguito 60 punti di credito; e b. hanno svolto il corso pratico in cure mediche conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o ne sono stati dispensati dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni medi- che (Giunta direttiva). 4 La facoltà comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non a- dempiono i requisiti di cui ai capoversi 1 e 3. 5 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un’ammissione precedentemente concessa.

Art. 6 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d’esame teoriche e pratiche secondo la OPMed, nell’ambito delle quali possono essere eseguiti al massimo quattro esami parziali com- pensabili tra loro; b. partecipazione attiva a corsi d’insegnamento definita dalla Facoltà per quan- to attiene al programma e alla durata (partecipazione attiva). 2 Nel corso del primo anno di studio si svolgono cinque verifiche delle prestazioni, nel corso del secondo anno sei.

Art. 7 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

Art. 8 Esaminatori, valutazione

1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma

d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre- sidente locale o supplente).

3 RS 811.112.2

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4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissio- ne d’esame.

Art. 9 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 La Facoltà comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presi- dente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito comples- sivo delle verifiche delle prestazioni mediante decisione formale.

Art. 10 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni

1 Le verifiche delle prestazioni del primo e del secondo anno di studio possono

essere ripetute una sola volta. 2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d’esame di un anno di studio devono ripetere unicamente le singole prove non superate. 3 Prima dell’inizio del secondo anno di studio, la Facoltà permette agli studenti di ripetere le singole prove d’esame del primo anno di studio. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere le singole prove d’esame durante o al termine dell’anno di studio.

4 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono

ripetere i pertinenti corsi d’insegnamento.

Art. 11 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica della prestazione che il candidato non ha superato.

Sezione 4: Tasse e indennità

Art. 12 Tasse

1 Per le verifiche delle prestazioni sono prelevate le seguenti tasse:

Franchi

a. primo anno di studio 150.– b. secondo anno di studio 370.– 2 Per la ripetizione di una singola prova d’esame le tasse sono ridotte proporzional- mente.

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Art. 13 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordi- nanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19844 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federa- li per le professioni mediche.

Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto

Art. 14 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 La Facoltà presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 3 settembre 20035 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo è abrogata.

Art. 16 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 4 ottobre 20016 concernente la sperimentazione di un modulo spe- ciale di insegnamento e d’esame alla facoltà di medicina dell’Università di Basilea è modificata come segue:

Art. 5 lett. d Le prestazioni degli studenti sono verificate come segue: d. per le unità di insegnamento del quarto anno di studio: durante e al termine dell’anno di studio, con quattro esami e un apprezzamento completivo in totale.

4 RS 811.112.11 5 RU 2003 3388 6 RS 811.112.42

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Art. 17 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza si applica agli studenti del secondo anno di studio a partire dall’anno accademico 2004/2005. 2 Il secondo esame propedeutico per medici e dentisti secondo il diritto anteriore si tiene per l’ultima volta nel 2005.

3 Su domanda degli studenti che non hanno superato il secondo esame propedeutico

per medici e dentisti secondo il diritto anteriore, ma che non sono esclusi definiti- vamente, la Facoltà può autorizzare entro la fine del 2005 il computo di parti della formazione seguita basata sul diritto anteriore. 4 Su proposta della Facoltà, la Giunta direttiva decide in merito al computo, per le verifiche delle prestazioni secondo il modulo speciale d’insegnamento e d’esame, di esami sostenuti secondo il diritto anteriore, nonché di esami e apprezzamenti soste- nuti nell’ambito di corsi di studi secondo moduli speciali o di corsi di studi conven- zionali per le professioni mediche di altre facoltà.

5 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento degli esami a seguito

dalla presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studio.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2004.

21 ottobre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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