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AS 2004 4489

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame presso la facoltà di medicina dell'Università di Ginevra

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra

del 21 ottobre 2004

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame

(modulo speciale) della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra (Facoltà): a. per gli anni dal primo al quinto dello studio di medicina; b. per il primo e il secondo anno dello studio di medicina dentaria. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni della OPMed e quelle dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici.

Sezione 2: Struttura degli studi e programma d’insegnamento

Art. 2 Struttura degli studi

1 Il presente modulo speciale è strutturato:

a. in unità di formazione nel primo anno; b. in unità di formazione imperniate sui problemi nel secondo e terzo anno e in un’unità d’introduzione alla pratica clinica (UIDC) nel quarto anno; c. in più unità d’apprendimento nella materia clinica (AMC) nel quarto e quin- to anno.

2 Le unità di formazione sono suddivise in moduli.

RS 811.112.244

2004-1100 4489

Sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame RU 2004

Art. 3 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del

quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi (materie obbligatorie a scelta).

Art. 4 Programma d’insegnamento 1 Durante il primo anno gli studenti acquisiscono conoscenze in scienze mediche di base con l’integrazione delle scienze fondamentali (elementi di fisica e chimica), delle scienze umane e della dimensione sociale della medicina.

2 Durante il secondo e terzo anno, gli studenti sono confrontati a problemi che

integrano scienze mediche di base, scienze cliniche e scienze psicosociali. 3 Nel quarto e nel quinto anno gli studenti sono confrontati a problemi clinici fre- quenti o che consentono loro di comprendere l’evoluzione delle malattie. Il contatto con i pazienti mira a far loro acquisire un’esperienza clinica e a consentire loro d’integrare le scienze mediche di base nella loro attività clinica quotidiana.

Sezione 3: Ordinamento degli esami

Art. 5 Informazione agli studenti All’inizio di ogni anno di studio, la Facoltà comunica per scritto agli studenti: a. il contenuto dei moduli speciali determinanti per le prove d’esame; b. il periodo previsto per lo svolgimento delle prove d’esame e degli eventuali esami parziali; c. i dettagli dello svolgimento delle procedure di valutazione particolari, se non corrisponde a quello descritto nell’OPMed; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola prova d’esame; e. i criteri per l’ottenimento dei punti di credito in ogni singola prova d’esame; f. la ponderazione di eventuali esami parziali per l’ottenimento dei punti di credito nella pertinente prova d’esame; g. la ponderazione relativa di ogni unità di formazione nel caso che una prova d’esame verta su più moduli speciali; h. i corsi e i test obbligatori che si svolgono in concomitanza con lo studio di base; i. le condizioni di promozione alla fase di studio successiva.

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Art. 6 Condizioni d’ammissione agli esami

1 È ammesso agli esami ogni studente che:

a. ha seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio com- plementare; b. ha partecipato a eventuali test di controllo continuo; e c. si è iscritto agli esami secondo la procedura prevista dalla OPMed.

2 Inoltre, lo studente deve:

a. per essere ammesso agli esami del secondo anno:

1. avere ottenuto 60 punti di credito durante il primo anno di studio o es-

serne stato dispensato dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva), e

2. avere svolto il corso pratico di cure sanitarie previsto dall’articolo 11

dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o esserne stato dispensato dalla Giunta direttiva; b. per essere ammesso agli esami del terzo anno: avere ottenuto 60 punti di credito durante il secondo anno di studio; c. per essere ammesso alla seconda parte dell’esame finale per medici: avere ottenuto 60 punti di credito durante il terzo anno di studio; d. per essere ammesso alle AMC del quarto anno: essersi presentato alla prova d’esame che sancisce l’UIDC; e. per essere ammesso alle AMC del quinto anno: avere superato la prova d’esame che sancisce l’UIDC. 3 La Facoltà notifica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non sod- disfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami o alla revoca di un’autorizzazione precedentemente concessa.

Art. 7 Verifica del lavoro degli studenti 1 Il lavoro degli studenti è verificato mediante due prove d’esame durante e/o alla fine del primo, del secondo e del terzo anno di studio. 2 Durante il quarto e il quinto anno, la verifica è effettuata mediante la prova d’esame UIDC e la seconda parte dell’esame finale secondo l’ordinanza 19 novem- bre 19804 sugli esami dei medici.

3 Ogni singola prova d’esame può comprendere al massimo quattro esami parziali

compensabili tra loro.

3 RS 811.112.2 4 RS 811.112.2

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Art. 8 Sistema di crediti formativi Ogni prova d’esame è valutata in base a un sistema di crediti formativi che corri- sponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

Art. 9 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che partecipano ai programmi del modulo speciale d’insegnamento. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. 3 Agli esami orali è presente il presidente locale o un suo supplente. Gli esami pratici sono sorvegliati per campione dal presidente locale o da un suo supplente.

Art. 10 Comunicazione dei risultati

1 La Facoltà comunica i risultati degli esami al presidente locale.

2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito degli esami mediante decisione formale.

Art. 11 Ripetizioni di esami

1 Per gli esami del primo e del secondo anno è ammessa una ripetizione, per gli

esami degli anni seguenti sono ammesse due ripetizioni. 2 Dal primo al terzo anno, una prova d’esame può essere ripetuta prima dell’inizio dell’anno successivo. Per il quarto anno ciò vale anche per l’UIDC.

Art. 12 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà), che sia sostanzialmente simile all’esame che il candidato non ha superato.

Sezione 4: Procedure speciali d’esame

Art. 13 Tipologie di procedure Oltre alle procedure d’esame ai sensi della OPMed e dell’ordinanza del 30 giugno 19835 che disciplina le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche, la Facoltà può applicare le procedure speciali seguenti:

5 RS 811.112.18

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a. procedura che consente di scegliere tra numerose risposte (questionario a scelta multipla) con altri tipi di domande di comprovata efficacia al fine del- la valutazione della prestazione; b. rapporto sull’apprendimento (rapporto); c. esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS); d. esame orale standardizzato (EOS); e. esame assistito dall’informatica (EAI).

Art. 14 Rapporto 1 Lo studente redige, da solo o in piccoli gruppi, un rapporto strutturato sulle rifles- sioni determinate dalle proprie esperienze di formazione in seno a un’unità di for- mazione designata dalla Facoltà.

2 Il rapporto è valutato indipendentemente da due esaminatori.

Art. 15 Esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS)

1 L’ECOS serve all’esame delle abilità pratiche dello studente.

2 Comprende numerose stazioni successive e non dura più di quattro ore.

3 Per ogni ECOS vi è un solo esaminatore globalmente responsabile.

4 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esamina- tore in base a criteri stabiliti dal diritto cantonale.

Art. 16 Esame orale standardizzato (EOS) 1 L’EOS mira a verificare la maniera di ragionare dello studente e l’applicazione delle sue conoscenze a un problema clinico.

2 Comprende numerosi problemi clinici sottoposti in forma scritta per i quali lo

studente deve presentare oralmente la sua soluzione.

3 Per ogni EOS vi è un solo esaminatore globalmente responsabile.

4 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esamina- tore in base a criteri stabiliti dal diritto cantonale.

Art. 17 Esame assistito dall’informatica (EAO) Gli EAO possono svolgersi nei due modi seguenti: a. le prove a scelta multipla possono essere effettuate impiegando l’informa- tica;

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b. l’esame che verifica le conoscenze degli studenti in materia di gestione dei pazienti può essere effettuato mediante l’informatica, sotto forma di simu- lazioni dinamiche e interattive, di presa a carico di pazienti inclusa la dia- gnostica (anamnesi ed esami complementari), il trattamento e le cure succes- sive.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 18 Tasse Per gli esami, sono prelevate le tasse seguenti: a. 75 franchi per ogni modulo del primo anno, oppure un totale di 150 franchi per il primo anno di studio; b. 130 franchi per ogni modulo del secondo e terzo anno, oppure un totale di

260 franchi per l’anno di studio considerato;

c. 100 franchi per la prova d’esame UIDC.

Art. 19 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro attività nel quadro degli esami secondo la presente ordinanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19846 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.

Sezione 6: Valutazione del modulo speciale e rendiconto

Art. 20 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 La Facoltà presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva sulle esperienze acquisite con il modulo speciale.

6 RS 811.112.11

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 21 Diritto previgente: abrograzione L’ordinanza del 25 agosto 19957 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Ginevra è abrogata.

Art. 22 Disposizioni transitorie

1 A partire dall’anno accademico 2004/2005 è insegnato soltanto il programma del

primo anno secondo il presente modulo speciale. 2 Gli studenti che al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non hanno superato il primo esame propedeutico secondo il diritto anteriore devono sostenere gli esami secondo il nuovo diritto. Hanno a disposizione due tentativi.

3 Gli studenti che iniziano il quarto anno nel 2005 sostengono la nuova prova

d’esame UIDC. Per gli studenti che hanno iniziato il loro quarto anno prima del 2005, le condizioni d’ammissione alle prove d’esame della seconda parte dell’esame finale per medici non sono modificate.

4 La deliberazione concernente il computo di esami sostenuti secondo il diritto

anteriore e di esami e valutazioni sostenuti secondo moduli speciali o cicli di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà spetta alla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 5 Le modifiche apportate dalla presente ordinanza al programma di studio e all’ordi- namento degli esami sono comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del perti- nente anno di studio.

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º novembre 2004.

21 ottobre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

7 RU 1995 4369

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