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AS 2004 4513

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l'Università di Basilea, la scuola di farmacia di Ginevra-Losanna e il Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il ciclo di studi che permette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l’Università di Basilea, la scuola di farmacia di Ginevra-Losanna e il Politecnico federale di Zurigo

del 21 ottobre 2004

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame

(modulo speciale) per il ciclo di studi suddiviso in due livelli (bachelor/master) in farmacia. 2 Essa si applica a tutti gli studenti che intendono conseguire il diploma federale di farmacista presso i seguenti istituti di formazione: a. Dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università di Basilea (sede d’esame a Basilea); b. Scuola di farmacia di Ginevra-Losanna presso l’Università di Ginevra (sede d’esame a Ginevra); c. Istituto di scienze farmaceutiche presso il Politecnico federale di Zurigo (se- de d’esame a Zurigo). 3 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed.

Sezione 2: Struttura e programmi del ciclo di studi

Art. 2 Struttura e conclusione degli studi 1 Il corso di studi comprende un livello bachelor ed un successivo livello master.

2 Il livello bachelor dura tre anni.

RS 811.112.52 1 RS 811.112.1

2004-1102 4513

Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il ciclo RU 2004 di studi che permette il conseguimento del diploma federale per farmacisti presso l’Università di Basilea, la scuola di farmacia di Ginevra-Losanna e il Politecnico federale di Zurigo. O del DFI

3 Il livello master e il periodo di assistenza durano in totale due anni e si concludono con il diploma federale per farmacista.

Art. 3 Programma d’insegnamento 1 Il livello bachelor verte sull’acquisizione dei fondamenti scientifici e farmaceutici necessari al conseguimento del diploma federale di farmacista.

2 Il livello master comprende:

a. l’approfondimento delle branche delle scienze farmaceutiche; b. lo svolgimento di un lavoro scientifico autonomo in un settore delle scienze farmaceutiche; c. la formazione imperniata sul paziente e sulla prassi.

Art. 4 Studio di base e studio complementare 1 Il ciclo di studi si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.

2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti

gli studenti.

3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del

quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi (materie obbligatorie a scelta).

Sezione 3: Livello bachelor e livello master

Art. 5 Ammissione alle verifiche delle prestazioni

1 È ammesso alle verifiche delle prestazioni lo studente che:

a. è stato ammesso allo studio dall’istituto di formazione e soddisfa le condi- zioni d’ammissione di cui all’articolo 15 seguente OPMed; b. ha presentato una domanda di preiscrizione al primo anno di studi presso il segretariato della Giunta direttiva degli esami federali per le professioni me- diche (Giunta direttiva) per il termine indicato sull’apposita tabella; c. ha seguito i corsi dello studio di base e le materie obbligatorie a scelta; d. ha superato gli eventuali test di verifica prescritti svolti in concomitanza con l’insegnamento. 2 È inoltre ammesso alle verifiche delle prestazioni del livello master lo studente che ha conseguito 180 punti di credito nel livello bachelor.

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Art. 6 Forma, contenuti, numero, date e procedura delle verifiche delle prestazioni Gli istituti di formazione stabiliscono la forma, i contenuti, il numero, le date e la procedura delle verifiche delle prestazioni.

Art. 7 Sorveglianza La sorveglianza delle verifiche delle prestazioni del livello bachelor compete alla Giunta direttiva.

Art. 8 Esaminatori Gli istituti di formazione nominano gli esaminatori scegliendoli tra le persone che hanno partecipato al programma d’insegnamento nel quadro del modulo speciale ai sensi della presente ordinanza.

Art. 9 Valutazione Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi conformi al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

Sezione 4: Diploma federale di farmacista

Art. 10 Esame finale L’esame finale si svolge al termine del quinto anno di studio.

Art. 11 Ammissione all’esame finale

1 È ammesso all’esame finale lo studente che:

a. può dimostrare di aver superato il livello bachelor; b. ha frequentato i corsi obbligatori del livello master (compreso il periodo di assistenza che dura di norma 30 settimane); c. prima della conclusione del livello bachelor ha superato una pratica d’ospedale di sei settimane e un corso samaritano; d. si è iscritto agli esami secondo la procedura stabilita dall’OPMed.

2 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione.

Art. 12 Esame finale e note

1 L’esame finale comprende cinque prove singole multidisciplinari composte com-

plessivamente da un massimo di dieci prove parziali.

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2 Le prestazioni degli studenti sono valutate con mezzi voti.

3 Per ogni singola prova d’esame è assegnato un voto principale calcolato sulla

media ponderata dei voti degli esami parziali e arrotondato al mezzo voto. 4 L’esame finale è superato se non più di due voti principali sono inferiori al 4 o se nessun voto principale è inferiore al 3.

Art. 13 Esaminatori e valutazione 1 La Giunta direttiva nomina gli esaminatori su proposta dell’istituto di formazione, scegliendoli tra le persone che hanno partecipato al programma d’insegnamento nel quadro del modulo speciale ai sensi della presente ordinanza. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami che si svolgono secondo altre procedure sono condotti e valutati da due esaminatori. Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre- sidente locale o suo supplente). 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissio- ne d’esame.

Art. 14 Comunicazione dei risultati dell’esame finale Il presidente locale comunica agli studenti l’esito degli esami alla loro conclusione mediante decisione formale.

Art. 15 Ripetizione dell’esame finale L’esame finale può essere ripetuto due volte.

Art. 16 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dall’esame finale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà) che sia sostanzialmente simile.

Sezione 5: Mobilità

Art. 17 Passaggio al ciclo di studi suddiviso in due livelli Nel caso di passaggio al ciclo di studi suddiviso in due livelli, secondo la presente ordinanza, l’istituto di formazione ospitante decide in merito al computo di presta- zioni di esami.

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Art. 18 Passaggio tra istituti di formazione con ciclo di studi suddiviso in due livelli Gli istituti di formazione elencati nell’articolo 1 capoverso 2 riconoscono recipro- camente il livello bachelor superato nella sua totalità.

Sezione 6: Obblighi d’informazione degli istituti di formazione

Art. 19 Informazioni agli studenti All’inizio di ogni semestre di studio, gli istituti di formazione comunicano per scritto agli studenti: a. un sommario dei contenuti dell’insegnamento determinanti per le singole verifiche delle prestazioni; b. i corsi d’insegnamento e le verifiche delle prestazioni dichiarati obbligatori dagli istituti di formazione; c. le condizioni per il passaggio dal livello bachelor al livello master; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola verifica delle prestazioni; e. le condizioni per l’attribuzione dei punti di credito; f. la procedura d’esame applicata alle verifiche delle prestazioni; g. l’organizzazione della formazione imperniata sul paziente e sulla prassi, compresi i periodi di assistenza ed i contenuti dell’esame finale.

Art. 20 Informazioni alla Giunta direttiva Gli istituti di formazione comunicano alla Giunta direttiva: a. immediatamente qualsiasi modifica dell’ordinamento scolastico; b. i nominativi degli studenti che hanno superato il livello bachelor; c. i nominativi degli studenti che sono passati al ciclo di studi, al fine di con- trollarne l’ammissione agli esami federali per le professioni mediche.

Sezione 7: Tasse e indennità

Art. 21 Tasse 1 Le tasse relative alle verifiche delle prestazioni nel quadro del ciclo di studi sono fissate e riscosse dall’istituto di formazione.

2 La tassa per l’esame finale ammonta a 520 franchi.

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Art. 22 Indennità per liberi professionisti nell’esame finale Per la loro partecipazione agli esami finali, le persone che esercitano professioni sanitarie in qualità di liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato sulle indennità fissate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19842 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le pro- fessioni mediche.

Sezione 8: Valutazione del modulo e rendiconto

Art. 23 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 Gli istituti di formazione presentano annualmente alla Giunta direttiva un rapporto concernente le esperienze acquisite con il modulo speciale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 24 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate: a. Ordinanza del 31 ottobre 20003 concernente la sperimentazione di un modu- lo speciale di insegnamento e di esame per il ciclo di studi in Scienze far- maceutiche del Politecnico federale di Zurigo e per il diploma federale per farmacisti; b. Ordinanza del 31 ottobre 20004 concernente la sperimentazione di un modu- lo speciale di insegnamento e di esame per il ciclo di studi in Scienze far- maceutiche del dipartimento di farmacia dell’Università di Basilea e per il diploma federale per farmacisti; c. Ordinanza del 3 settembre 20035 concernente la sperimentazione di un mo- dulo speciale d’insegnamento e d’esame per il ciclo di studi in scienze far- maceutiche del dipartimento di farmacia dell’Università di Ginevra e per il diploma federale di farmacista.

2 RS 811.112.11 3 RU 2000 2810 4 RU 2000 2817, 2003 3403 5 RU 2003 3403

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Art. 25 Introduzione del ciclo di studi suddiviso in due livelli 1 Presso le sedi d’esame di Basilea e Zurigo il ciclo di studi è introdotto secondo le modalità seguenti: a. per gli studenti che iniziano al livello bachelor: a partire dall’anno accade- mico 2004/2005; b. per gli studenti che hanno superato il primo esame propedeutico secondo il diritto vigente: a partire dall’anno accademico 2004/2005; in seguito fre- quentano il secondo anno del ciclo di studi suddiviso in due modelli; c. per gli studenti che hanno superato il secondo esame propedeutico secondo il diritto vigente: a partire dall’anno accademico 2005/2006; in seguito fre- quentano il terzo anno del ciclo di studi suddiviso in due modelli; d. il livello master per tutti gli studenti: a partire dall’anno accademico 2006/2007. 2 Presso la sede d’esame di Ginevra, il ciclo di studi suddiviso in due livelli è intro- dotto per tutti gli studenti dal primo al terzo anno di studi a partire dall’anno acca- demico 2004/2005, del quarto anno di studi a partire dal 2005/2006 e del quinto a partire dal 2006/2007. 3 Al momento dell’introduzione del ciclo di studi suddiviso in due livelli, gli istituti di formazione inoltrano alla Giunta direttiva l’ordinamento di studio dei livelli bachelor e master.

4 Le modifiche dell’ordinamento di studio e d’esame conseguenti alla presente

ordinanza devono essere comunicati agli studenti al più tardi all’inizio del semestre di studio nel quale entrano in vigore.

Art. 26 Ultimo svolgimento degli esami secondo il diritto vigente 1 Presso le sedi d’esame di Basilea e di Zurigo, gli esami si svolgono per l’ultima volta secondo il diritto vigente secondo il calendario seguente: a. primo esame propedeutico: 2006 b. secondo esame propedeutico: 2007 c. esame di diploma: 2009 d. esame finale: 2010 2 Presso la sede d’esame di Ginevra, gli esami si svolgono per l’ultima volta secondo il diritto vigente secondo il calendario seguente: a. primo e secondo esame propedeutico: 2006 b. esame di diploma: 2007 c. esame finale: 2008

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3 Durante i periodi transitori di cui ai capoversi 1 e 2, gli istituti di formazione possono ancora svolgere gli esami secondo il vecchio diritto solo una volta all’anno.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2004.

21 ottobre 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

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