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AS 2004 4521

Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (Org-CaF)

Modifica del 20 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 maggio 19991 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 4 lett. c I compiti della Cancelleria federale secondo l’articolo 2 si estendono ai campi cen- trali seguenti: c. comunicazione e pianificazione dell’informazione, informazione interna ed esterna:

1. La Cancelleria federale garantisce una politica d’informazione e di

comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.

2. Essa può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l’offerta di

informazioni e le prestazioni di servizi delle autorità della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che assumono compiti dello Stato. La partecipazione finanziaria dei Canto- ni e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni è disciplinata da convenzioni di diritto pubblico.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005

20 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.210.10

2004-2157 4521

Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale RU 2004

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