AS 2004 4521
Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (Org-CaF)
Modifica del 20 ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 maggio 19991 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:
Art. 4 lett. c I compiti della Cancelleria federale secondo l’articolo 2 si estendono ai campi cen- trali seguenti: c. comunicazione e pianificazione dell’informazione, informazione interna ed esterna:
1. La Cancelleria federale garantisce una politica d’informazione e di
comunicazione a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede affinché le informazioni sulle decisioni del Consiglio federale siano comunicate il più rapidamente possibile.
2. Essa può rendere accessibile al pubblico per via elettronica l’offerta di
informazioni e le prestazioni di servizi delle autorità della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché di altre organizzazioni che assumono compiti dello Stato. La partecipazione finanziaria dei Canto- ni e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni è disciplinata da convenzioni di diritto pubblico.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005
20 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.210.10
2004-2157 4521
Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale RU 2004
4522