AS 2004 455
Legge federale sulle bevande distillate
Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull’alcool)
Modifica del 3 ottobre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031, decreta:
I La legge del 21 giugno 19322 sull’alcool è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 32bis della Costituzione federale3; …
Art.23bis cpv. 2bis 2bis L’imposta è aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrisponden- te e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri conteni- tori.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann