AS 2004 4553
Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq
Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq
Modifica del 3 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatti salvi il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della Risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza.
II La presente modifica entra in vigore il 10 novembre 2004.
3 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.206
2004-2249 4553
Misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq RU 2004