AS 2004 4559
Ordinanza sul sistema informatico dell'Amministrazione federale delle dogane in materia penale
Ordinanza sul sistema informatico dell’Amministrazione federale delle dogane in materia penale
Modifica del 20 ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul sistema informatico dell’Amministrazione fede- rale delle dogane in materia penale è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 107 della legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo (DPA); visto l’articolo 111 della legge del 20 marzo 19813 sull’assistenza in materia penale; visti gli articoli 27, 128, 141a e 142 delle legge del 1° ottobre 19254 sulle dogane,
Art. 2 lett. a e d Il sistema informatico persegue i seguenti obiettivi: a. rilevare ed elaborare i dati di persone sospettate di aver commesso un’infra- zione nel campo del traffico transfrontaliero delle merci nonché negli altri campi di competenza dell’AFD (fatto salvo il controllo delle persone) oppu- re che sono state perseguite o giudicate per una tale infrazione; d. abrogata
Art. 3 cpv. 1 lett. e, g, h e l
1 Il sistema informatico può contenere le seguenti indicazioni:
e. i numeri delle pratiche e, se del caso, i riferimenti ad altre pratiche; g. abrogata h. il giornale d’inchiesta concernente lo svolgimento dell’istruttoria e l’elenco degli atti concernenti lo svolgimento ulteriore della procedura penale e dell’esecuzione;
2004-1312 4559
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l. nei casi di assistenza amministrativa e giudiziaria: le indicazioni secondo le lettere a–c, e, h–k nonché le indicazioni concernenti l’autorità richiedente, la data, l’oggetto della richiesta e il genere dei provvedimenti;
Art. 5 Consultazione da parte dei servizi doganali 1 I collaboratori di un servizio doganale (ufficio doganale o posto guardie di confine) possono consultare sul sistema, nell’ambito dell’articolo 2 lettera a, in base ai dati personali (cognome o cognome e nome), tutti i dati giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, b e d–f: a. per due anni al massimo a decorrere dalla chiusura della pratica, se la pro- cedura si è conclusa senza condanna o con la condanna a una multa sino a
500 franchi;
b. per cinque anni al massimo a decorrere dalla chiusura della pratica, se la pe- na è superiore.
Art. 6 Trattamento da parte della sezione Servizio inquirente di un circondario doganale I collaboratori della sezione Servizio inquirente di un circondario doganale possono: a. trattare i dati di una pratica fintantoché la sezione Servizio inquirente di sif- fatto circondario o la Direzione generale delle dogane (DGD) ne è compe- tente; b. consultare i dati di una pratica aperta della sezione Servizio inquirente uni- camente se la competenza per il trattamento di quest’ultima è passata a un altro circondario; c. consultare nell’ambito dell’articolo 2 lettere a e b, in base ai dati personali, tutti i dati giusta l’articolo 3 capoverso 1, ad eccezione di quelli secondo la lettera k.
Art. 7 Trattamento da parte degli altri servizi dell’AFD 1 In base ai dati personali (cognome o cognome e nome), i collaboratori degli altri servizi dell’AFD possono consultare tutti i dati giusta l’articolo 3 capoverso 1 lette- re a, b e d–f, nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro com- piti. 2 I collaboratori della divisione Cause penali della DGD possono trattare tutti i dati del sistema informatico.
Art. 9 cpv. 1 1 In casi particolari, l’AFD comunica dati contenuti nel sistema informatico ad altre autorità in Svizzera, se un simile obbligo d’informazione è previsto legalmente. La DGD disciplina la competenza in materia di comunicazione dei dati.
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Art. 9a Trattamento dei dati in un sistema di analisi esterno 1 I dati del sistema informatico possono essere copiati e trattati in un sistema di analisi esterno per eseguirvi un mandato di analisi. Un simile mandato può essere svolto soltanto da specialisti autorizzati della sezione Servizio inquirente dei circon- dari o della Divisione cause penali della DGD. 2 I trasferimenti di dati che oltrepassano il semplice obiettivo della visualizzazione necessitano del consenso del consulente in materia di protezione dei dati della DGD. 3 I dati copiati nel sistema esterno devono essere distrutti conformemente all’arti- colo 12 capoverso 3.
4 La DGD disciplina i dettagli del trattamento dei dati in un regolamento per il
trattamento secondo l’articolo 21 dell’ordinanza del 14 giugno 19935 sulla protezio- ne dei dati.
Art. 12 Conservazione e cancellazione dei dati 1 I dati relativi alle procedure penali conclusesi senza condanna o con una condanna a una multa sino a 500 franchi nonché i dati concernenti le domande di assistenza amministrativa o giudiziaria sono conservati nel sistema per cinque anni a decorrere dalla chiusura della pratica. 2 I dati relativi alle procedure penali conclusesi con un attestato di carenza beni sono conservati per la durata di validità di tale attestato. 3 Gli altri dati contenuti nel sistema informatico sono conservati nel sistema per dieci anni a decorrere dalla chiusura della pratica. 4 Per motivi particolari, segnatamente nei casi di maggiore rischio di recidiva, il termine di conservazione può essere prorogato della medesima durata. 5 Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati non archiviati contenuti nel sistema informatico vengono cancellati.
Art. 15 cpv. 1
1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21
dell’ordinanza del 14 giugno 19936 relativa alla legge sulla protezione dei dati e le disposizioni dell’ordinanza del 26 settembre 20037 sull’informatica nell’Ammini- strazione federale.
5 RS 235.11 6 RS 235.11 7 RS 172.010.58
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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
20 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz