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AS 2004 4565

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali (OIOm)

Modifica del 27 ottobre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19961 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 3 Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carbura deve prestare una garanzia adeguata.

Art. 33 cpv. 2 2 I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se a. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell’estero; b. con il volo sono trasportate persone o merci verso controprestazione oppure sono fornite prestazioni di servizio; e c. per il volo si dispone di un’autorizzazione d’esercizio o di un’autorizzazione per scuole di pilotaggio.

Art. 34 cpv. 1 lett. b

1 I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta:

b. trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricola- to in Svizzera e purché quest’ultimo sia stato rifornito all’estero in correla- zione con un trasporto transfrontaliero.

1 RS 641.611

2004-1630 4565

Ordinanza sull’imposizione degli oli minerali RU 2004

Art. 35 cpv. 3 frase introduttiva e 5 3 Sono considerati impianti pilota e impianti di dimostrazione quelli il cui esercizio corrisponde alla politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel, e che: ... 5 Se più impianti perseguono lo stesso obiettivo secondo il capoverso 3 lettere a o b e la produzione totale eccede 20 milioni di litri di equivalente diesel, il Dipartimento esonera proporzionatamente dall’imposta i vari richiedenti.

Art. 87 Abrogato

Art. 102 cpv. 3

3 L’immagazzinamento di carburanti e olio da riscaldamento extra leggero in un

deposito di scorte obbligatorie fuori delle raffinerie di olio di petrolio e dei punti franchi è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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