AS 2004 4567
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri (Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli)
Modifica del 10 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20001 concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri è modificata come segue:
3bis Per l’anno 2004, la parte di autorizzazioni per il trasporto interno rilasciate ai Cantoni è aumentata in misura pari al numero di autorizzazioni per il trasporto internazionale non utilizzate. I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni supplemen- tari soltanto d’intesa con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Art. 10 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può decidere che una carta giornaliera equivale a due sole autorizzazioni, se entro la fine del 2004 il fabbisogno non può essere coperto anche con le autorizza- zioni supplementari per il trasporto interno di cui all’articolo 3 capoverso 3bis.
II La presente ordinanza entra in vigore l’11 novembre 2004.
10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 740.11
2004-2209 4567
Ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli RU 2004