AS 2004 4625
Ordinanza concernente i contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello e per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico
Ordinanza concernente i contributi per la soppressione o la sicurezza dei passaggi a livello e per altri provvedimenti intesi a separare i modi di traffico (Ordinanza sulla separazione dei modi di traffico)
Modifica del 3 novembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 novembre 19911 sulla separazione dei modi di traffico è modifica- ta come segue:
Art. 1 lett. a Abrogata
Sezione 2 (art. 6–13) Abrogata
Art. 26 cpv. 1 lett. a
1 L’applicazione della presente ordinanza compete:
a. all’Ufficio federale delle strade per i progetti delle sezioni 3 e 4 che esigono soprattutto provvedimenti d’edilizia stradale;
II Il decreto del Consiglio federale del 24 marzo 20042 relativo all’entrata in vigore della legge federale del 19 dicembre 2004 concernente il programma di sgravio 2003 è modificato come segue:
Cpv. 3 lett. c c. gli articoli 28 e 31 capoversi 2 e 3 della cifra I/8, legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata;
1 RS 725.121 2 RU 2004 1647
2004-1729 4625
Ordinanza sulla separazione dei modi di traffico RU 2004
Cpv. 5
5 Il 1° gennaio 2007:
l’articolo 3 lettera c numero 1, il titolo precedente l’articolo 18, gli articoli 18 capo- versi 1 e 2, 19 capoverso 3 primo periodo e 20 della cifra I/8, legge federale concer- nente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.
III 1 Eccettuata la cifra II capoverso 3 lettera c, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 La cifra II capoverso 3 lettera c entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelleria della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz