AS 2004 4629
Regolamento concernente l'organizzazione del Fondo di sicurezza stradale
Regolamento concernente l’organizzazione del Fondo di sicurezza stradale
del 9 giugno 2004
Approvato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2004
La Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 giugno 19761 sul contributo alla prevenzione degli infortuni, ordina:
Art. 1 Organi Gli organi del Fondo di sicurezza stradale (Fondo) sono la Commissione ammini- strativa, il Comitato e il Segretariato.
Art. 2 Commissione amministrativa
1 La Commissione amministrativa propone al Consiglio federale fino a 12 candi-
dature secondo le seguenti modalità: a. due rappresentanti dell’Amministrazione federale; b. due rappresentanti dei Cantoni; c. un rappresentante del settore assicurativo; d. tre rappresentanti dei seguenti settori specialistici: comunicazione, medicina legale, analisi o ricerca in materia d’infortunistica stradale, ingegneria o psi- cologia del traffico; e. quattro rappresentanti degli utenti della strada, di cui almeno un rappresen- tante del traffico non motorizzato.
2 La Commissione amministrativa forma un comitato d’esperti ed è autorizzata a:
a. creare gruppi di lavoro o conferire mandati a terzi per espletare determinati compiti; b. nominare un relatore tra i membri della Commissione oppure consultare specialisti esterni per esaminare singole domande.
RS 741.817 1 RS 741.81
2004-1986 4629
Organizzazione del Fondo di sicurezza stradale RU 2004
Art. 3 Compiti della Commissione amministrativa
1 Le competenze e gli obblighi della Commissione amministrativa si evincono
dall’articolo 6 della legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni e dal- l’articolo 5 dell’ordinanza del 13 dicembre 19762 sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
2 La Commissione amministrativa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. fissa il preventivo e i temi prioritari; b. prende le decisioni sulle pratiche che non ha delegato al Comitato o al Se- gretariato.
Art. 4 Sedute e procedura scritta
1 La Commissione amministrativa si riunisce almeno due volte l’anno in seduta
ordinaria. 2 La Commissione può deliberare validamente se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. 3 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, il Presidente vota come gli altri membri e, in caso di parità di voti, decide. 4 In casi urgenti, la decisione può essere presa per scritto. La domanda è accolta se è approvata da due terzi dei membri.
Art. 5 Obbligo del segreto I membri della Commissione amministrativa sottostanno all’obbligo del segreto nei confronti di terzi. Tale obbligo persiste anche dopo la cessazione dell’attività in seno alla Commissione.
Art. 6 Obbligo di ricusazione
1 I membri della Commissione amministrativa si ricusano se:
a. hanno un interesse personale all’affare trattato; b. sono vincolati ad una delle parti interessate da un rapporto di lavoro o di mandato oppure hanno svolto attività in favore di una parte nell’affare in questione; c. potrebbero essere prevenuti nell’affare per altri motivi. 2 Se la ricusazione è contestata, decide la Commissione amministrativa ad esclusione del membro in questione.
2 RS 741.811
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Art. 7 Compiti del Presidente 1 Il Presidente dirige le sedute della Commissione e controlla i lavori del Segreta- riato.
2 Il Presidente è il diretto superiore del Segretario.
3 Il Presidente è autorizzato a conferire mandati fino ad un ammontare di 30 000
franchi e ad approvare domande di aiuto finanziario. 4 Il Presidente è responsabile degli investimenti finanziari effettuati a breve e a medio termine, possibilmente senza rischi, con i contributi accumulati e non ancora versati. Esso informa regolarmente la Commissione amministrativa sulla situazione attuale. 5 Il Presidente può ordinare una verifica dei conti relativi alle domande accolte presso una società fiduciaria.
Art. 8 Comitato 1 Il Comitato è composto di quattro membri eletti dalla Commissione amministrativa per un quadriennio. Il mandato può essere riconfermato. 2 Il Comitato si occupa degli affari che non richiedono l’intervento della Commis- sione amministrativa. 3 Il Presidente del Fondo di sicurezza stradale convoca e dirige il Comitato in fun- zione delle esigenze.
4 Il Comitato è autorizzato a conferire mandati fino ad un ammontare di 100 000
franchi e ad approvare domande di aiuto finanziario.
Art. 9 Segretariato 1 Il Segretariato opera secondo le direttive del manuale sull’organizzazione e ha i compiti e le competenze seguenti: a. rappresentanza del Fondo verso l’esterno in occasione di manifestazioni pubbliche e nei confronti di organizzazioni; b. direzione dei progetti decisi dalla Commissione amministrativa, ad esempio dei programmi prioritari; c. controllo e sorveglianza dei progetti in corso; d. istruzione delle domande di aiuto finanziario prima che siano sottoposte alla Commissione amministrativa; e. organizzazione delle sedute e trasmissione della relativa documentazione ai membri della Commissione amministrativa, di regola due settimane prima della seduta; f. esecuzione delle decisioni della Commissione amministrativa. 2 Il Segretariato opera in modo autonomo nel quadro del bilancio previsto per i costi amministrativi.
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Art. 10 Conto annuale/Rapporto annuale 1 Il conto annuale del Fondo è esaminato da una società fiduciaria riconosciuta. Essa è nominata per la durata di una legislatura. 2 Dopo la revisione dei conti, il conto annuale e il rapporto annuale sono sottoposti alla Commissione amministrativa e, in seguito, al Consiglio federale per approva- zione.
Art. 11 Modifiche del presente regolamento Qualsiasi modifica del presente regolamento deve essere approvata dalla maggioran- za dei membri della Commissione amministrativa e dal Consiglio federale.
Art. 12 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre
2004 e sostituisce il regolamento dell’8 settembre 19973.
2 L’articolo 2 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2006.
9 giugno 2004 In nome della Commissione amministrativa del Fondo di sicurezza stradale: Il presidente, Werner Jeger
3 Non pubblicato nella RU.
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