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AS 2004 4635

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Modifica del 18 giugno 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20031, decreta:

I La legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 2 2 Essa s’applica soltanto agli istituti di previdenza iscritti nel registro della previden- za professionale (art. 48). Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1 e 2, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 69 e 71) si applicano anche agli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 19933 sul libero pas- saggio (LFLP).

Art. 30f Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente 1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazio- ni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate. 2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l’entità.

Art. 30g Ex articolo 30f

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. LF RU 2004

Art. 36 cpv. 44 4 L’articolo 65d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all’evoluzione dei prezzi che l’organo paritetico dell’istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell’istituto medesimo.

Art. 49 cpv. 2 n. 5 e 165 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano le prescrizioni concernenti:

5. l’adeguamento all’evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),

16. la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo perio- do, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 69),

Art. 65c6 Copertura insufficiente temporanea

1 È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga tempora-

nea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l’articolo 65 capo- verso 1, se: a. è garantito che le prestazioni nell’ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e b. l’istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato. 2 In caso di copertura insufficiente, l’istituto di previdenza deve informare l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all’entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

Art. 65d7 Misure in caso di copertura insufficiente 1 L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente. 2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposi- zioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previden- za, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

4 La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677). 5 Modifica della versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677) 6 La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677). 7 La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

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3 Qualora altre misure non consentano di raggiungere l’obiettivo, l’istituto di previ- denza può, durante il periodo di copertura insufficiente: a. riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev’essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori; b. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la coper- tura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell’introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere preleva- to sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vec- chiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l’importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito. 4 Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’ar- ticolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

Art. 65e8 Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente 1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertu- ra insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

2 I versamenti non devono superare l’importo scoperto e non maturano interessi.

Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

a. lo scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e il suo trasfe- rimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti; b. l’importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale. 4 Il datore di lavoro e l’istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.

8 La numerazione si riferisce alla versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677).

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Art. 81 cpv. 1 1 I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riser- ve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, canto- nali e comunali.

Art. 81a Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all’articolo 65d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2004.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2004 2749

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice civile10

Art. 89bis cpv. 6 n. 411

6 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano

nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federa- le del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti:

4. l’adeguamento delle prestazioni regolamentari all’evoluzione

dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4),

2. Codice delle obbligazioni 13

Art. 331f 3. Restrizioni in 1 L’istitutodi previdenza può prevedere nel suo regolamento che caso di copertura insufficiente durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire dell’istituto di previdenza in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l’importo prelevato siano limitate tempo- raneamente e quantitativamente oppure negate.

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui

al capoverso 1 e ne determina l’entità.

10 RS 210 11 Modifica della versione della 1a revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU 2004 1677) 12 RS 831.40 13 RS 220

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3. Legge federale del 14 dicembre 1990 14 sull’imposta federale diretta

Art. 33 cpv. 1 lett. d

1 Sono dedotti dai proventi:

d. i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicu- razione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

4. Legge federale del 14 dicembre 1990 15 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. d

2 Sono deduzioni generali:

d. i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all’assicu- razione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;

5. Legge del 17 dicembre 1993 16 sul libero passaggio

Art. 17 cpv. 2 e 4 2 I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedot- ti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni: a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d’invalidità fino al limite ordinario d’età; b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sor- gono prima del limite ordinario d’età; c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d’età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizio- ni di questa eventuale deduzione; d. contributo per spese amministrative; e. contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia; f. contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.

14 RS 642.11 15 RS 642.14 16 RS 831.42

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4 I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se la parte non impiega- ta per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.

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