AS 2004 4643
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 27 ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 12 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superio- re a 19 350 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3225 franchi.
Art. 5 Adattamento all’AVS Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Importi 2004 secondo la Nuovi importi 1a revisione LPP3 Franchi Franchi Franchi
25 320 18 990 19 350 25 320 22 155 22 575 75 960 75 960 77 400 3 165 3 165 3 225
1 RS 831.441.1
2 Modifica della versione del 1° luglio 2004 (RU 2004 4279)
3 Secondo la 1a revisione LPP del 3 ottobre 2003 (RU 2004 1677)
2004-2111 4643
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2004
Art. 27g rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis4 Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale (Art. 53d cpv. 1 LPP e art. 23 cpv. 1 LFLP) 1 In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l’uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l’uscita è collettiva. 1bis Per il calcolo dei fondi liberi l’istituto di previdenza deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.
Art. 27h cpv. 1 primo periodo5 1 Se più assicurati aderiscono come gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione secondo l’arti- colo 48e, sempre che i rischi attuariali e legati agli investimenti siano parimenti trasferiti. …
Art. 35a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (Art. 53 cpv. 1 LPP) 1 In caso di copertura insufficiente, l’ufficio di controllo chiarisce al più tardi al momento dell’esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all’autorità di vigilanza in conformità con l’articolo 44. In assenza di comunicazione, l’ufficio di controllo fa tempestivamente rapporto all’autorità di vigilanza.
2 Nel suo rapporto annuale, l’ufficio di controllo indica in particolare:
a. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell’istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati se- paratamente; b. se le misure volte a riassorbire l’importo scoperto siano state decise dall’organo competente con la collaborazione del perito in materia di pre- videnza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del pro- gramma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione; c. se sia stata controllata l’efficacia delle misure volte a riassorbire l’importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della si- tuazione. 3 L’ufficio di controllo segnala all’organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.
4 Modifica della versione del 1° luglio 2004 (RU 2004 4279)
5 Modifica della versione del 1° luglio 2004 (RU 2004 4279)
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2004
Art. 41a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza (Art. 53 cpv. 2 LPP) 1 In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attua- riale. 2 L’esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l’importo scoperto adottate dall’organo competente siano conformi all’articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia. 3 Il perito fa rapporto all’autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l’importo scoperto.
Art. 44 Copertura insufficiente (Art. 65, 65c e 65d cpv. 4 LPP) 1 Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previ- denza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell’importo scoperto sono indicati nell’allegato. 2 L’istituto di previdenza deve informare adeguatamente l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite: a. in merito alla copertura insufficiente e in particolare all’entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all’allegato; b. in merito alle misure prese per riassorbire l’importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata; c. in merito all’applicazione del programma di misure e all’efficacia delle stes- se. L’informazione deve avvenire periodicamente. 3 Se l’interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all’articolo 65d capover- so 4 LPP, l’istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell’articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l’importo scoperto.
Art. 44a Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente (Art. 65e cpv. 3 LPP) 1 Dopo il riassorbimento completo dell’importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva. 2 Il perito si esprime in merito all’ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e la conferma all’autorità di vigilanza.
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2004
3 Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione secondo il capo- verso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere compu- tate con i crediti da contributi o con altri crediti dell’istituto di previdenza nei con- fronti del datore di lavoro finché raggiungono l’importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell’istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato. 4 Se esiste una RCDL con rinuncia all’utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l’attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.
Art. 44b Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale (Art. 65e cpv. 3 lett. b LPP) 1 In caso di liquidazione totale dell’istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all’utilizzazione è sciolta a favore dell’istituto di previdenza. 2 In caso di liquidazione parziale dell’istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all’utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.
Art. 44c Ex articolo 44a
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
27 ottobre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 44 cpv. 1)
Calcolo dell’importo scoperto
1 Il grado di copertura dell’istituto di previdenza è determinato come segue:
Pp × 100 = grado di copertura in percentuale Cp Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accor- do di rinuncia all’utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all’articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione) e le riserve di fluttuazio- ne devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponi- bile. Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertu- ra), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell’aumento della speranza di vita). 2 Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1.
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Allegato (cifra III)
Modifica del diritto vigente
Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 15 gennaio 19716 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)
Art. 15d Rendita della previdenza professionale in caso di copertura insufficiente Se in virtù dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, è riscosso dai beneficiari di rendite un contributo destinato a riassorbire l’importo scoperto, per il calcolo della prestazione complementare annuale si tiene conto come reddito della rendita diminuita del contributo.
2. Ordinanza del 3 ottobre 19948 sulla promozione della proprietà
d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Art. 6 cpv. 1, 5 e 6 1 L’istituto di previdenza versa l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l’assicurato ha fatto valere la sua pretesa. 5e6
Abrogati
Art. 6a Limitazione del versamento in caso di copertura insufficiente 1 Sempre che il regolamento lo preveda, in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza può limitare nel tempo e nell’importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. 2 La limitazione o il rifiuto del versamento sono possibili solo finché la copertura è insufficiente. L’istituto di previdenza deve informare in merito alla durata e all’enti- tà della misura la persona assicurata il cui prelievo anticipato è stato limitato o rifiutato.
6 RS 831.301 7 RS 831.40 8 RS 831.411
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Disposizione transitoria relativa alla modifica del 27 ottobre 2004 dell’OPP 29 Per quel che riguarda la limitazione o il rifiuto del versamento in caso di copertura insufficiente, le richieste di prelievo anticipato inoltrate prima del 1° gennaio 2005 sottostanno alle disposizioni del diritto vigente.
3. Ordinanza del 3 ottobre 199410 sul libero passaggio
Art. 6 cpv. 2 2 Il tasso d’interesse giusta l’articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP. Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d’interesse può essere ridotto al massimo: a. nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d’interesse applicato all’avere a risparmio; b. nel caso degli istituti d’assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d’interesse mini- mo stabilito nella LPP.
Art. 7 Tasso d’interesse di mora Il tasso d’interesse di mora equivale al tasso d’interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell’uno per cento. L’articolo 65d capoverso 4 LPP non è applicabile.
Art. 8a cpv. 1 1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l’articolo 22 LFLP, il tasso d’interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai ver- samenti unici dovuti all’atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l’articolo 12 OPP 211. L’articolo 65d capover- so 4 LPP non è applicabile.
Art. 9 Abrogato
Art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:
b. in caso di decesso, nel seguente ordine:
1. i superstiti ai sensi degli articoli 19 e 20 LPP;
9 RS 831.441.1 10 RS 831.425 11 RS 831.441.1
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2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provve-
duto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto inin- terrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 20
LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell’ente pubblico.
2 Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.
Art. 16 cpv. 1 Concerne solo il testo francese.
4. Ordinanza del 13 novembre 198512 sulla legittimazione alle deduzioni
fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Art. 2 cpv. 1 lett. b
1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:
b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell’ordine seguente:
1. il coniuge superstite;
2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona
defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest’ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle;
5. gli altri eredi.
12 RS 831.461.3