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AS 2004 4651

Ordinanza 05 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria

Ordinanza 05 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria

del 3 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:

Art. 1 1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’inden- nità di rincaro pari allo 1,4 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2. 2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e concernenti infortuni veri- ficatisi dopo il 1° gennaio 2000, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio Indennità di rincaro in % della rendita

2000 2,6 2001 1,9 2002 1,4 2003 0,9 2004 0,0

Art. 2 È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2: a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicem- bre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita; b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

Art. 3 L’ordinanza 03 del 6 novembre 20023 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

RS 832.205.27 3 RU 2002 3919

2004-2040 4651

Ordinanza 05 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite RU 2004 dell’assicurazione infortuni obbligatoria

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz