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AS 2004 4787

Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)

Ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale (Ordinanza PIC, OPICChim)

del 10 novembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 19 capoverso 2 lettere a e d nonché 38 della legge del 15 dicembre

20001 sui prodotti chimici (LPChim);

visti gli articoli 29 e 39 capoverso 1bis della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 19983 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza istituisce un sistema di notifica e d’informazione per

l’importazione e l’esportazione di determinate sostanze e preparati, il cui impiego è vietato o soggetto a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute dell’essere umano o sull’ambiente. 2 La presente ordinanza consente alla Svizzera di partecipare alla procedura inter- nazionale di notifica e alla procedura internazionale d’assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC) per determinate sostanze e preparati pericolosi conformemente alla Convenzione PIC.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a sostanze e preparati che rientrano in una delle categorie di cui all’allegato III della Convenzione PIC (pesticidi, formulati pesticidi altamente pericolosi o prodotti chimici industriali) e che:

RS 813.132

2002-1523 4787

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a. in Svizzera sono proibiti o soggetti a rigorose restrizioni per motivi di prote- zione della salute o dell’ambiente (appendice 1); oppure b. sottostanno alla procedura PIC (appendice 2).

2 La presente ordinanza non si applica:

a. alle sostanze stupefacenti e psicotrope; b. alle materie radioattive; c. ai rifiuti; d. alle armi chimiche; e. ai prodotti farmaceutici, compresi i medicamenti per uso umano e veterina- rio; f. agli alimenti; g. alle sostanze e ai preparati utilizzati come additivi alimentari; h. alle sostanze e ai preparati importati in quantità adeguate all’uso previsto e talmente esigue da escludere il rischio di nuocere alla salute dell’essere umano o all’ambiente e importati:

1. a scopi di ricerca o di analisi, oppure

2. da un singolo individuo per uso personale.

Sezione 2: Obblighi degli esportatori e degli importatori

Art. 3 Annuncio di esportazione 1 Chi intende esportare una sostanza o un preparato figurante nell’appendice 1 verso una Parte PIC importatrice deve comunicare all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), al più tardi 30 giorni prima della sua prima espor- tazione di ogni anno civile e verso ogni Paese destinatario, i dati seguenti: a. il suo nome e indirizzo; b. il nome e l’indirizzo dell’importatore; c. il nome e l’identità della sostanza o il nome, l’identità e il tenore (in termini percentuali) di tutte le sostanze contenute nel preparato (nome chimico e numero CAS) alle quali si applica la presente ordinanza e i corrispondenti nomi commerciali; d. le quantità che prevede di esportare nell’anno in corso; e. il Paese importatore; f. le proprietà pericolose e le previste caratterizzazioni di pericolo sull’eti- chetta;

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g. le indicazioni relative alle contromisure da adottare in caso di infortunio, le indicazioni relative all’eliminazione senza danni e altre misure cautelative, quali le misure relative all’esposizione e alla diminuzione delle emissioni; h. le utilizzazioni previste; i. la data prevista dell’esportazione; j. la scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 38 capoverso 4 dell’ordi- nanza del 9 giugno 19864 sulle sostanze (Osost).

2 Non è necessario un annuncio di esportazione se:

a. la sostanza o il preparato figura nell’appendice 2; b. per la sostanza o il preparato, la Parte PIC importatrice ha comunicato al Segretariato PIC una risposta secondo l’articolo 10 paragrafo 2 della Con- venzione PIC; e c. il Segretariato PIC ha informato le Parti alla Convenzione PIC in merito alla risposta ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 10 della Convenzione PIC.

Art. 4 Restrizioni di esportazione 1 Gliesportatori devono attenersi alle decisioni di importazione delle Parti alla Convenzione. 2 Gli esportatori non possono esportare sostanze e preparati secondo l’appendice 2 verso una Parte che, in circostanze eccezionali, non ha trasmesso la decisione di importazione o ha trasmesso una risposta provvisoria in cui non figura una decisione provvisoria.

3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica se:

a. si tratta di sostanze o preparati che al momento dell’importazione sono regi- strati come tali presso la Parte PIC importatrice; b. si tratta di sostanze o preparati di cui si possa comprovare che sono già stati utilizzati o importati dalla Parte PIC importatrice e per i quali la Parte alla Convenzione non ha emanato un divieto di utilizzazione; oppure c. l’esportatore ha ottenuto dalla Parte PIC importatrice l’esplicito consenso per l’importazione.

Art. 5 Informazioni di accompagnamento 1 Chi esporta una sostanza o un preparato figurante nell’appendice 1 o 2 deve eti- chettarla tenendo conto delle norme internazionali in materia e indicare almeno i dati seguenti:

4 RS 814.013

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a. il nome del fabbricante; b. il nome chimico o commerciale; c. le iscrizioni relative ai pericoli per l’essere umano e l’ambiente e le corri- spondenti misure di protezione.

2 Chi esporta una sostanza o un preparato figurante nell’appendice 1 o 2 per uso

professionale o commerciale deve inviare a ogni destinatario una scheda di dati di sicurezza. 3 L’etichetta secondo il capoverso 1 e la scheda di dati di sicurezza devono essere redatte in almeno una lingua ufficiale del Paese importatore, sempre che ciò sia fattibile con un onere ragionevole. In caso contrario, occorre scegliere la lingua straniera più diffusa nel Paese importatore. 4 Chi dichiara una sostanza o un preparato «esente da permesso» ai sensi dell’arti- colo 20 dell’ordinanza del 25 giugno 19975 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) conferma nel contempo quanto segue: a. se si tratta di una sostanza o di un preparato secondo l’appendice 1: che adempie l’obbligo di annuncio di cui all’articolo 3 della presente ordinanza; b. se si tratta di una sostanza o di un preparato secondo l’appendice 2: che le restrizioni di esportazione secondo l’articolo 4 della presente ordinanza sono rispettate. 5 Chi esporta una sostanza o un preparato figurante nell’appendice 2 deve menziona- re nei documenti di spedizione, se disponibili, il codice HS a sei cifre dell’Orga- nizzazione mondiale delle dogane secondo l’articolo 13 paragrafo 1 della Conven- zione PIC.

Art. 6 Annunci annuali di esportazione

1 Chi esporta sostanze o preparati figuranti nell’appendice 2 deve comunicare

all’UFAFP, una volta all’anno, la natura e la quantità di tali sostanze e preparati nonché i Paesi importatori. Tale comunicazione deve avvenire per scritto entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esportazione. 2 L’obbligo di comunicazione non si applica se le sostanze o i preparati sono espor- tati unicamente per scopi di analisi e ricerca.

Art. 7 Restrizioni di importazione Gli importatori devono attenersi alle decisioni d’importazione della Svizzera ai sensi dell’articolo 14.

5 RS 946.202.1

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Sezione 3: Compiti delle autorità

Art. 8 Autorità nazionale designata dalla Svizzera L’UFAFP è l’autorità nazionale designata dalla Svizzera ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione PIC.

Art. 9 Collaborazione delle autorità

1 Per le procedure di notifica e informazione previste nella presente ordinanza,

l’UFAFP chiede il parere degli uffici federali le cui sfere di competenza sono inte- ressate. 2 Gli uffici federali si informano costantemente e a vicenda su fatti e informazioni connessi con l’applicazione della Convenzione PIC. 3 L’UFAFP può esigere dall’Amministrazione federale delle dogane i dati necessari all’applicazione della presente ordinanza provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze e preparati importati ed esportati.

Art. 10 Rappresentanza della Svizzera nel Comitato di esame dei prodotti chimici L’UFAFP stabilisce la rappresentanza della Svizzera in seno al Comitato di esame dei prodotti chimici secondo l’articolo 18 della Convenzione PIC e si occupa dei lavori connessi a tale rappresentanza.

Art. 11 Notifica di norme giuridiche 1 L’UFAFP notifica per scritto al Segretariato PIC le norme giuridiche della Svizze- ra che vietano determinate sostanze o preparati o che li sottopongono a rigorose restrizioni (appendice 1). 2 La notifica avviene al più tardi 90 giorni dopo l’entrata in vigore della pertinente norma giuridica. Nella notifica figurano altresì, per quanto disponibili, le informa- zioni necessarie secondo l’allegato I della Convenzione PIC.

Art. 12 Notifica d’esportazione 1 Se una sostanza o un preparato secondo l’appendice 1 della presente ordinanza è esportato verso una Parte PIC importatrice, l’UFAFP notifica l’esportazione all’autorità designata dalla Parte importatrice. La notifica d’esportazione reca le informazioni contenute nell’allegato V della Convenzione PIC.

2 La notifica d’esportazione ha luogo:

a. per la prima esportazione, dopo l’iscrizione della sostanza o del preparato nell’appendice 1: al più tardi 15 giorni prima dell’esportazione; b. per le esportazioni successive: al più tardi 15 giorni prima della prima espor- tazione di ogni anno civile.

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3 Se entro 30 giorni dall’invio della notifica d’esportazione non perviene una con- ferma da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dalla Parte PIC importatri- ce, l’UFAFP ritrasmette la notifica.

Art. 13 Conferma di ricezione L’UFAFP conferma entro 30 giorni la ricezione di una notifica d’esportazione di una Parte alla Convenzione PIC all’autorità nazionale designata dalla Parte in que- stione.

Art. 14 Decisione d’importazione, risposta provvisoria 1 Al più tardi nove mesi dopo la ricezione del documento relativo all’iscrizione di una nuova sostanza o di un nuovo preparato nell’allegato III della Convenzione PIC, l’UFAFP trasmette al Segretariato PIC, a sostegno del processo decisionale di cui all’articolo 7 della Convenzione PIC, la decisione d’importazione o la risposta provvisoria (per entrambe, di seguito: risposta) della Svizzera. 2 La risposta è data d’intesa con gli uffici federali le cui sfere di competenza sono interessate.

Art. 15 Pubblicazioni e modifica degli elenchi

1 L’UPAFP pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio fede-

rale: a. le risposte della Svizzera (art. 14); b. semestralmente, le risposte delle Parti alla Convenzione PIC trasmesse al Segretariato PIC. 2 L’UFAFP tiene l’elenco delle Parti alla Convenzione PIC6 e, su richiesta, lo mette a disposizione. 3 L’UFAFP adegua l’appendice 2 alle modifiche dell’allegato III della Convenzione PIC e riporta nell’appendice 1 le pertinenti annotazioni.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Facoltà di disporre e delega di compiti esecutivi 1 L’UFAFP può emanare le decisioni necessarie all’esecuzione della presente ordi- nanza.

2 L’UFAFP può delegare, totalmente o parzialmente, i compiti e le competenze ad

esso conferiti dalla presente ordinanza a enti di diritto pubblico o a privati compe- tenti.

6 L’elenco in questione può essere ordinato dietro fattura o consultato gratuitamente presso l’UFAFP, 3003 Berna; può essere consultato anche nel sito Internet: http://www.umwelt-schweiz.ch.

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Art. 17 Esecuzione da parte degli uffici doganali e collaborazione dell’UFAFP 1 Al momento dell’importazione e dell’esportazione di sostanze e preparati, gli uffici doganali controllano, per sondaggio o su richiesta dell’UFAFP, se sono rispettati gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7. 2 In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce. In tal caso, consultano l’UFAFP. L’UFAFP procede a ulteriori chiarimenti e prende i provvedimenti necessari.

Art. 18 Emolumenti 1 L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per gli atti amministrativi dell’UFAFP ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’allegato 5 Osost7.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 814.013

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Appendice 1

Sostanze e preparati vietati o soggetti a rigorose restrizioni in Svizzera

Le sostanze e i preparati che nella presente appendice sono contrassegnati con il simbolo # sottostanno anche alla procedura PIC (appendice 2).

Sostanza/preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

1,1,1-Tricloretano 71-55-6 Prodotto chimico industriale 1,2 Dibrometano 106-93-4 Pesticida 1,2-Dicloretano 107-06-2 2-naftilammina e i suoi sali 91-59-8 Prodotto chimico industriale 2,4,5-acido tricloro-fenossiacetilico 93-76-5 Pesticida e i suoi sali # Composti tricloro-2,4,5 fenossiacetilici Acido 2-tricloro 2,4,5 fenossi- propionico e i suoi sali Composti 2-tricloro 2,4,5 fenossi- propionici

4 Aminobifenile e i suoi sali 92-67-1 Prodotto chimico industriale

4 Nitrodifenile 92-93-3 Prodotto chimico industriale

Aldrina # 309-00-2 Pesticida Arsenico 7440-38-2 Benzidina e i suoi sali 92-87-5 Prodotto chimico industriale Benzolo 71-43-2 Prodotto chimico industriale Binapacril 485-31-5 Pesticida Cadmio 7440-43-9 Clordano # 57-74-9 Pesticida Clordecone (Kepon) 143-50-0 Pesticida DDD 72-54-8 DDE 72-55-9 Pesticida DDT # 50-29-3 Pesticida Dicofol con impurezze DDT 115-32-2 Pesticida Dinoseb, suoi acetati e sali # 88-85-7 Pesticida Dinoterb 1420-07-1 Pesticida

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Sostanza/preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

DNOC 534-52-1 Pesticida Dieldrina # 60-57-1 Pesticida Endrina 72-20-8 Pesticida Ossido di etilene 75-21-8 Pesticida Naftaline alogenate (con formula Prodotto chimico industriale e 0 ≤ n ≤ 7) HCH (isomeri misti) # 608-73-1 Pesticida Eptacloro # 76-44-8 Pesticida Eptacloroepossido 1024-57-3 Pesticida Esaclorobenzolo # 118-74-1 Pesticida Isodrina 465-73-6 Pesticida Kelevan 4234-79-1 Pesticida Lindano # 58-89-9 Pesticida Metossicloro 72-43-5 Pesticida Mirex 2385-85-5 Pesticida, prodotto chimico industriale Monometildibromodifenilmetano 99688-47-8 Prodotto chimico industriale Monometildiclorodifenilmetano Prodotto chimico industriale Monometiltetraclorodifenilmetano 76253-60-6 Prodotto chimico industriale Composti del mercurio, Pesticida compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossiachilici e arilmercurici # Quintocene 82-68-8 Pesticida Pentaclorofenolo e i suoi sali nonché 87-86-5 Pesticida, prodotto chimico i composti di pentaclorofenossici # industriale Pertano 72-56-0 Pesticida Strobano 8001-50-1 Pesticida Telodrina 297-78-9 Pesticida Tetraclorofenolo e i suoi sali nonché i composti tetraclorofenossici Tossafene (camfecloro) 8001-35-2 Pesticida

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Sostanza/preparato Numero/i CAS Categoria rilevante/i

Tris(2,3-dibrompropile)-fosfato 126-72-7 Prodotto chimico industriale Tris-aziridinile-fosfinossido 545-55-1 Prodotto chimico industriale Crocidolite # 12001-28-4 Prodotto chimico industriale Amosite 12172-73-5 Prodotto chimico industriale Antofillite 77536-67-5 Prodotto chimico industriale Actinolite 77536-66-4 Prodotto chimico industriale Tremolite 77536-68-6 Prodotto chimico industriale Crisotilo 12001-29-5 Prodotto chimico industriale Bifenili polibromurati (PBB) # 36355-01-8 Prodotto chimico industriale (esa-) 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-) Bifenili policlorurati (PCB) # 1336-36-3 Prodotto chimico industriale Trifenili policlorurati (PCT) # 61788-33-8 Prodotto chimico industriale Tutti i clorofluorocarburi completa- Prodotto chimico industriale mente alogenati con fino a 3 atomi di C (CFC) Tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico industriale completamente alogenati con fino a 3 atomi di C (aloni) Tutti i clorofluorocarburi parzialmente Prodotto chimico industriale alogenati con fino a 3 atomi di C (HCFC) Tutti i clorofluorocarburi bromati Prodotto chimico industriale parzialmente alogenati con fino a 3 atomi di C (HBFC) Tetracloruro di carbonio 56-23-5 Prodotto chimico industriale Bromuro di metano 74-83-9 Prodotto chimico industriale

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Appendice 2

Sostanze e preparati soggetti alla procedura PIC

(La presente appendice corrisponde all’allegato III della Convenzione PIC)

Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i Categoria

2,4,5-T 93-76-5 Pesticida e i suoi sali Aldina 309-00-2 Pesticida Captafol 2425-06-1 Pesticida Clordano 57-74-9 Pesticida Clorodimeform 6164-98-3 Pesticida Clorobenzilato 510-15-6 Pesticida DDT 50-29-3 Pesticida Dieldrina 60-57-1 Pesticida Dinoseb e i suoi sali 88-85-7 Pesticida 1,2-dibrometano (EDB) 106-93-4 Pesticida Fluoroacetamide 640-19-7 Pesticida HCH (isomeri misti) 608-73-1 Pesticida Eptacloro 76-44-8 Pesticida Esaclorobenzene 118-74-1 Pesticida Lindano 58-89-9 Pesticida Composti del mercurio, Pesticida compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici e i composti alchilossiachilici e arilmercurici Pentaclorofenolo 87-86-5 Pesticida Monocrotophos 6923-22-4 Formulato pesticida (formulati liquidi solubili della sostanza altamente pericoloso con oltre 600 g/l di ingrediente attivo) Methamidophos 10265-92-6 Formulato pesticida (formulati liquidi solubili della sostanza altamente pericoloso con oltre 600 g/l di ingrediente attivo)

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Sostanza/preparato Numero/i CAS rilevante/i Categoria

Phosphamidon 13171-21-6 Formulato pesticida (formulati liquidi solubili della sostanza (miscela, [E] & altamente pericoloso con oltre 1000 g/l di ingrediente attivo) [Z]-isomeri) 23783-98-4 ([Z]-isomero) 297-99-4 ([E]-isomero) Methylparathion 298-00-0 Formulato pesticida (alcuni formulati di concentrati emulsio- altamente pericoloso nabili (EC) con 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % di ingrediente attivo e polveri contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo) Parathion 56-38-2 Formulato pesticida (sono inclusi tutti i formulati della altamente pericoloso sostanza – aerosol, polvere per aspersione (DP), concentrato emulsionabile (EC), granuli (GR) e polveri bagnabili (WP) –, escluse le sospensioni in capsule (CS) Crocidolite 12001-28-4 Prodotto chimico industriale Bifenili polibromurati (PBB) 36355-01-8 Prodotto chimico (esa-) industriale 27858-07-7 (otta-) 13654-09-6 (deca-) Bifenili policlorurati (PCB) 1336-36-3 Prodotto chimico industriale Trifenili policlorurati (PCT) 61788-33-8 Prodotto chimico industriale Fosfato Tris (2,3-dibrompropil) 126-72-7 Prodotto chimico industriale

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